Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8205 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
0 1 NO8205 REPUBBLICA ITALLAN LA COR E SU I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIETĂ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Roberto Michele TRIOLA - Presidente R.G. N. 5492/99 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere 6576/99 - 18932 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Cron. Rep. 2962 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - Ud. 23/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: Richiesta copie studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 35x SI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA por diritti L 18 GTO, 2001 BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato 11. CANDELL 271 RINALDI VINCENZO, che lo difende unitamente all'avvocato MAGLIA SANDRO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CA AN TR;
- intimato e sul 2° ricorso n° 06576/99 proposto da: CA ANTR, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA NOMENTANA 316, presso lo studio dell'avvocato 520 MARIO VITO, che lo difende unitamente agli avvocati -1- Mmm MONDINI GIULIO, TOLA VIRGINIA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SI AN;
- intimato avverso la sentenza n. 84/98 del Tribunale di CREMONA, depositata il 25/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato TOLA Vito Mario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per principale, rigetto ricorso rigetto ricorso incidentale. -2- Bri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 febbraio 1994 il OR di NA - nel provvedere anche su altre que- stioni, che non formano più oggetto della materia dichiarò GI SC edel contendere - EL SS titolari, rispettivamente, della proprietà esclusiva e di una servitù di passag- gio, sull'andito di collegamento tra la rete viaria pubblica e l'area interna del complesso edilizio ubicato in piazza Vittorio Veneto nel- l'abitato di Corte de' Cortesi. Impugnata in via principale da EL SS da GI SC, la incidentalmente e parzialmente riformata dal decisione è stata Tribunale di NA, che con sentenza del 25 luglio 1998 ha mantenuto fermo il rigetto della domanda dell'uno, diretta ad ottenere l'afferma- zione della sua qualità di proprietario del bene in contestazione, ma ha altresì escluso che potesse essere dichiarato tale l'altro. A queste conclusioni il giudice di secondo grado è perve- nuto ritenendo: l'azione esercitata dal SS non è una semplice negatoria, ma una rivendicazione, essendo diretta nei confronti di chi si afferma a propria volta proprietario e possessore;
sarebbe 5492/99-6576/99 3 Rm. stata quindi necessaria la prova di un acquisto a titolo originario, da parte dell'attore o di un suo dante causa;
non è pertanto sufficiente la documentata serie di trasferimenti fino al SS (nei quali peraltro non risulta inclusa la por- zione immobiliare in questione), in mancanza della dimostrazione di un suo possesso a titolo di proprietà; erroneamente il OR ha dichia- rato che l'andito appartiene allo SC, il quale aveva chiesto una simile pronuncia soltanto in via subordinata, sostenendo di aver acquistato per usucapione l'andito di cui tratta, per il caso che esso fosse risultato di proprietà del SS. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale, EL SS e GI Sca- glia, ognuno in base a un solo motivo. Il primo ha anche presentato una memoria. In udienza è stata preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo addotto a sostegno del ri- SS, denunciando corso principale, EL 5492/99-6576/99 4 violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 99, 112 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 948 c.c.) - omessa, insufficiente, contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)», sostiene che erroneamente il Tribunale ha quali- azione come rivendicazione,ficato la sua mentre domanda era intesa ad ottenere in realtà la soltanto la dichiarazione della sua qualità di proprietario della porzione immobiliare in conte- stazione, senza alcuna finalità recuperatoria del relativo possesso, da lui sempre esercitato pacificamente, poiché attraverso quell'andito sia il SS che lo SC passano senza proble- mi». La censura non è fondata. Il giudice di secondo grado non ha affatto contestato, in diritto, l'esattezza del principio invocato dal ricorrente- costantemente affermato da questa Corte e ribadito, da ultimo, da Cass. 9 giugno 2000 n. 7849 ― secondo cui «è esonerato dall'onere della prova richiesta per la rivendi- cazione, dei vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente per usucapire, l'attore che un'azione di propone 5492/99-6576/99 5 Min accertamento della proprietà ed abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto». На invece ritenuto che nella specie non sussistesse, in fatto, il presupposto indispensabile per la sua applicabilità. Delle ragioni di questa affer- mazione, d'altra parte, ha dato adeguatamente conto, in maniera compiuta e logicamente coeren- te, spiegando che il potere esercitato da EL SS sulla porzione immobiliare in questione, alla stregua delle sue stesse deduzioni e richie- ste istruttorie, non corrisponde a quel diritto di proprietà esclusiva, di cui pretende di essere titolare, risolvendosi in un complesso di compor- tamenti (essere lui e i suoi familiari sempre passati per l'andito carraio per cui è causa≫, avere negli anni provveduto ad effettuare al- l'andito carraio interventi di riparazione e tinteggiatura») che è «compatibile con un diritto di servitù di passaggio, che gli è pacificamente le riconosciuto da SC GI>> e con opere di manutenzione a carico del proprietario del fondo dominante», sicché non denota univoca- mente un possesso uti dominus. Con il motivo posto a base del ricorso inci- dentale, GI SC si duole di viola- 5492/99-6576/99 6 Арм zione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 112 c.p.c.) omessa insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n° 3 e n° 5 c.p.c.)», lamentando che il Tribunale ha caducato il capo della sentenza di primo grado contenente il riconoscimento della sua proprietà dell'andi- to, senza valutare «la effettiva portata sostan- ziale» della relativa domanda, la quale costitui- va un «corollario logico giuridico» delle conclu- contenenti la richiesta di rigetto persioni infondatezza della domanda di rivendica dell'at- tore». Anche questa doglianza è inconferente sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (recte: nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., essendo stata lamentata l'inosservanza di una norma di carattere processuale, come l'art. 112 c.p.c.). Il vizio di omessa pronuncia, deri- vante dalla violazione della disposizione richia- mata dal ricorrente, sussiste se il giudice ha trascurato del tutto di esaminare una domanda, non quando ha ritenuto che essa in realtà non sia stata proposta (oppure, come nella specie, lo sia 5492/99-6576/99 7 Mmi stata subordinatamente a una condizione non avveratasi), così intendendo le conclusioni formulate dalla parte: V.1 per tutte, Cass. 24 marzo 2000 n. 3538. Si verte, in questa ipotesi, nel campo della interpretazione della domanda, che costituisce il risultato di valutazioni e apprezzamenti eminentemente di merito, insindaca- bili in sede di legittimità, se non in relazione insufficienza o contraddittorietàalla mancanza, della motivazione. Ma da tali difetti, peraltro solo genericamente denunciati dal ricorrente, la sentenza impugnata risulta del tutto immune, poiché il Tribunale ha svolto, sul punto, argo- mentazioni esaurienti, nonché logicamente e giuridicamente corrette, osservando che lo Sca- glia «in via principale si è limitato a chiedere il rigetto della domanda dell'attore e solo in via subordinata, per il caso in cui si fosse ritenuto provato il diritto di proprietà di quest'ultimo, ha chiesto una pronuncia di accer- tamento del suo acquisto per usucapione», oppo- nendo così «alla azione di rivendicazione solo una contestazione in fatto del diritto con conte- stuale affermazione, ma nei limiti si ribadisce dell'eccezione, del [suo] diritto di proprietà e 5492/99-6576/99 8 Min del possesso dell'andito carraio in contestazio- ne». Entrambi i ricorsi debbono essere pertanto rigettati. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compen- tra le parti le spese del giudizio di cassa- sa zione. Roma, 23 marzo 2001 M on Bonian IL CANCELLITRE C1 Paolo Talanco C 18 GIU. 2001 CANCELLIERE CT Lelezico 60000 310'000 UFFICIO DELLE Regia 15 OTT. 2001 4 al 45746 (0.000 (lire trecentoul เ p. Dingente Are Servizi (Dott.ssa Maria Draga DI FILIPPO) Responsabile Servico Atti Giudiziari ADT. M. PASCICHINI) 5492/99-6576/99