Sentenza 8 marzo 2003
Massime • 1
L'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMITAS - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore avv. Virgilio Bazzani, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso l'avv. Pietro Carlino, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM EL;
A.M.T.A.B.;
- intimati -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 1783/00 del 22 maggio - 15 giugno 2000 (R.G. 2000/3521). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. P. Carlino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 7-10 giugno 1993 AM EL, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore AM RA, conveniva in giudizio, innanzi al giudice conciliatore di Bari l'AMTAB, proprietaria dell'autobus BA - D1459 nonché la Comitas Assicurazioni s.p.a. assicuratrice della responsabilità civile del detto automezzo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti dal minore AM RA il 24 settembre 1992, allorché mentre attraversava via Crispi in Bari, all'altezza dell'incrocio con via Ravans era stato investito dall'autobus dell'AMTAB, cadendo in terra riportando lesioni.
Costituitasi in giudizio la AMTAB resisteva alla avversa domanda, eccependone l'infondatezza.
Svoltasi, in contumacia della COMITAS ASSICURAZIONI s.p.a. la istruttoria del caso, nel corso della quale erano aboliti, per legge, gli uffici di conciliazione per cui la causa era assegnata al giudice di pace di Bari, quest'ultimo con sentenza 22 maggio - 15 giugno 2000, in accoglimento della domanda attrice condannava in solido la convenuta AMTAB e la COMITAS ASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, al pagamento, in favore dell'attore della somma di lire 593.000, oltre interessi dal 24 settembre 1992 al saldo, nonché delle spese di lite.
Per la cassazione di tale pronunzia non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 luglio 2001, la COMITAS ASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, affidato a 4 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Bari, pronunziando secondo equità su una domanda proposta da AM EL quale genitore esercente la potestà sul figlio minore AM RA, per conseguire il risarcimento dei danni patiti da quest'ultimo il 24 settembre 1992, allorché lo stesso è stato investito da un autobus di proprietà della A.M.T.A.B., assicurato per la responsabilità civile presso la COMITAS ASSICURAZIONI s.p.a., ritenuta la responsabilità del conducente l'autobus in ordine al verificarsi del sinistro, ha condannato la A.M.T.A.B. e la COMITAS ASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 593.000 oltre gli interessi dalla data del 24 settembre 1992 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Dei soccombenti esclusivamente la COMITAS ASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, ha proposto ricorso avverso tale pronunzia, denunziando, sotto più profili "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Precisato quanto sopra si osserva che nell'ambito dei quattro motivi in cui si articola il proposto ricorso, considerazioni di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il quarto.
Con lo stesso la ricorrente lamenta, in particolare, che alla procedura della liquidazione coatta amministrativa si applica il principio della cd. esclusività del procedimento di accertamento del passivo di cui agli articoli 201 e 52 legge fallimentare, con conseguente improponibilità, innanzi al giudice ordinario, di domande dirette all'accertamento di eventuali crediti vantati nei confronti di imprese in liquidazione coatta amministrativa. Il riassunto motivo è, per un verso, ammissibile, per altro, fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Quanto al primo profilo (ammissibilità della deduzione in esame) si osserva - alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c), mentre la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e che tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716).
Poiché nella specie parte ricorrente imputa al giudice di pace di non avere rilevato la improponibilità della domanda avversaria nei suoi confronti, ex art. 52 e 201 legge fallimentare, è palese, come anticipato, che viene dedotta la violazione di una norma processuale e che, pertanto, il motivo è ammissibile (espressamente nel senso che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà, e prima ancora, questioni attinenti al rito, per cui proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38, comma 1, c.p.c. nella sua formulazione in vigore dopo il 30 aprile 1995, può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, Cass. 13 giugno 2000 n. 8018). Il motivo, oltre che ammissibile, in rito è, peraltro, fondato. Pacifico, infatti, come la stessa sentenza in questa sede impugnata da atto (e, infatti, ha condannato la convenuta in persona del Commissario liquidatore), che la convenuta COMITAS era stata posta, anteriormente alla pronunzia in epoca addirittura anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, giusta gli assunti della ricorrente in liquidazione coatta amministrativa è di palmare evidenza che il giudice a quo non poteva emettere, nei confronti della stessa, pronunzia di condanna al pagamento di una somma di danaro (cfr., tra le tantissime, Cass. 7 marzo 2000 n. 2541, nonché Cass. 29 aprile 1999 n. 4317; Cass., sez. un., 16 gennaio 1991 n. 380; Cass., sez. un., 18 marzo 1988 n. 2483, tra le tantissime).
All'accoglimento del ricordato motivo segue, da un lato, l'assorbimento dei restanti, dall'altro, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria, nel merito, non essendo necessari, al riguardo, ulteriori accertamenti di fatto, di improponibilità della domanda nei confronti della COMITAS ASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa. Rimane, peraltro, ferma la pronunzia nei confronti della AMTAB, atteso, a tacere d'altro, che quest'ultima è stata resa in forza di altro titolo e, in particolare, ai sensi dell'art. 2054 c.c.. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e pronunziando nel merito dichiara improponibile la domanda formulata da AM EL contro la COMITAS COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2003