Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3520
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Sentenza 8 marzo 2003

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L'assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3520
    Data del deposito : 8 marzo 2003

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