Sentenza 8 febbraio 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.10,ultimo comma,della legge 18 aprile 1975 n.110 nella parte in cui,non essendo applicabile,per le condotte delittuose ivi indicate,l'attenuante speciale di cui all'art.5 della legge 2 ottobre 1967 n.895,dà luogo alla irrogabilità di pene maggiori di quelle che,ricorrendo detta attenuante,sarebbero irrogabili per analoghe condotte previste dalla citata legge n.895/67,quale modificata dalla legge n.497/74. (Nella specie,trattavasi di detenzione di munizioni da parte di soggetto titolare di licenza di collezione di armi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/1998, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 9/02/1998
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 156
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 38869/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ RO n. il 02.02.1920
avverso sentenza del 09.07.1997 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. Proc. gen. Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Gallenca, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con sentenza del tribunale di Torino in data 7 dicembre 1995 AZ ER venne dichiarato responsabile dei reati di:
- detenzione illegale di una cartuccia per arma da guerra (art.2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, quale sostituto dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497);
- detenzione di un certo numero di cartucce per armi comuni da sparo, in violazione del divieto che gli incombeva, nella sua qualità di collezionista autorizzato di dette armi (art. 10, commi 9 e 10, della L. 18 aprile 1975 n. 110). Ritenuta la continuazione fra i detti reati, e riconosciute le attenuanti generiche, il AZ venne pertanto condannato alla pena complessiva di mesi 8 e gg. 15 di reclusione e lire 350.000 di multa, con i benefici di legge.
Su appello dell'imputato, la corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò la pronuncia di primo grado, disponendo peraltro la correzione del dispositivo della medesima, nella parte in cui esso conteneva l'errata indicazione, come reato più grave, di quello di cui al capo a) dell'imputazione (detenzione illegale della munizione da guerra) e non invece di quello di cui al capo c) (detenzione illegale delle altre munizioni comuni da spari). Avverso tale decisione ha quindi proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando, con unico, articolato motivo:
a) l'erroneità della ritenuta, manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10 della legge n. 110/75, nella parte in cui, non essendo per esso consentita, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.5 della legge n. 895/67, dà luogo ad un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello concretamente praticabile per il reato di detenzione illegale di munizioni da guerra, pur sanzionato dal legislatore con pena edittale più elevata;
b) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non riconoscibilità dell'attenuante speciale con riguardo al reato di detenzione illegale di munizione, sulla base del solo riferimento alla "notevole quantità di munizioni", in contrasto con la affermazione di responsabilità per la detenzione di un'unica cartuccia e senza alcun riferimento alla personalità dell'imputato, persona di età avanzata, incensurata, ex ufficiale di carriera, veterano di guerra e pluridecorato;
c) erroneità della ritenuta infondatezza della proposta doglianza a proposito della utilizzazione, da parte del tribunale, delle dichiarazioni rese dal consulente balistico del pubblico ministero, ritenute equiparabili a quelle di un testimone;
d) insussistenza del preteso errore materiale oggetto di rettifica da parte della corte d'appello, dovendosi ritenere che il tribunale avesse indicato con piena consapevolezza, e non per errore materiale come reato più grave, quello di cui al capo a) dell'imputazione.
In diritto
Va anzitutto affrontata la doglianza concernente il mancato riconoscimento della non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale;
doglianza da ritenersi ammissibile soltanto in quanto interpretata come riproposizione, in questa sede, della medesima questione.
Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, la questione non sia priva di rilevanza, dal momento che, pur non essendo stata a suo tempo chiesta, nei motivi d'appello, l'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/67, tale richiesta risulta formulata - come si rileva dalla medesima sentenza - in sede di conclusioni davanti al giudice di secondo grado;
il che bastava, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p., a porre il detto giudice nella condizione di dover comunque affrontare (come in effetti, del resto, ha fatto), il problema dell'accoglibilità o confermarsi il giudizio di manifesta infondatezza della questione in esame. Questa, infatti, appare basata essenzialmente sulla considerazione che, avendo il legislatore attribuito maggior gravità - come si rileva dal confronto fra le pene edittali, nel massimo - al reato di detenzione illegale di armi o munizioni da guerra, di cui all'art. 2 (novellato) della legge n.895/67, rispetto a quello di detenzione illegale di munizioni da parte di collezionista autorizzato di armi, sarebbe incongruo che, in concreto, potendosi applicare l'attenuante speciale solo al primo e non al secondo di detti reati, il secondo venisse, in determinati casi, ad essere sanzionato più gravemente del primo. La fallacia di tale considerazione appare alla Corte manifesta, ove si ponga mente al diverso e di gran lunga più ampio ambito di applicabilità dell'art. 2 della legge n. 895/67 rispetto a quello dell'art. 10, commi 9 e 10, della legge n. 110/75; il che rende del tutto ragionevole la scelta del legislatore di prevedere, accanto ad elevati limiti edittali, funzionali a consentire un'adeguata sanzione (in vista degli obiettivi di politica criminale perseguiti nell'ambito delle sue scelte discrezionali, dal legislatore medesimo), nei casi di "normale" gravità, l'operatività di un'attenuante speciale la quale, nei casi di gravità da riguardarsi come inferiore alla soglia minima, ma pur formalmente rientranti nelle previsioni della norma incriminatrice, evitasse l'applicazione di una pena che, quand'anche contenuta nel minimo edittale, apparisse manifestamente esorbitante. D'altra parte, non sembra neppure vero che la illegale detenzione di munizioni da parte di chi sia in possesso, sia pure autorizzato, di armi (come si verifica nel caso del collezionista), debba necessariamente riguardarsi come meno grave della illegale detenzione di sole munizioni da guerra, sanzionata dall'art. 2 della legge n. 895/67, ben potendosi controargomentare, al riguardo, che la contestuale disponibilità di armi e munizioni, anche da parte di soggetto autorizzato e detenere le prime, ma non le seconde, crea una condizione di maggior pericolo ed allarme sociale rispetto a quella creata da chi illegalmente detiene soltanto delle munizioni di per sè normalmente inoffensive, anche se da guerra. Non va poi dimenticato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge n. 110/75, per la mancata previsione di limiti edittali inferiori, nel minimo, a quelli fissati dall'art. 2 (novellato) della legge n. 895/67 fu già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 199 del 1982, poi ribadita dalla successiva sentenza n. 170 del 1985. Vero è che la Corte, nella prima, in particolare, di dette pronunce, ritenne, alla stregua di quello che allora appariva l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'insussistenza del presupposto interpretativo dal quale avevano preso le mosse i giudici remittenti, e cioè l'inapplicabilità dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895/67 anche alle ipotesi di reato previste dalla legge n.110/75, fra le quali appunto quelle di cui all'art. 10 di detta legge: presupposto interpretativo che è stato invece poi confermato dal successivo ed ormai consolidato orientamento di questa Corte. Altrettanto vero è, però, che la stessa Corte costituzionale, con altra e più recente sentenza (la n. 381 del 1993), ha dichiarato l'infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 895/67, in relazione all'art. 3 della Costituzione, riconoscendo come non contraria a ragionevolezza, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la non applicabilità attenuante speciale di cui al citato art. 5 all'ipotesi di reato prevista dall'art. 22 della legge n. 110/75, che punisce la locazione ed il comodato di armi, con ciò prendendo atto, quindi, dell'intervenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità nel senso - come si è detto - della inapplicabilità di detta attenuante a reati diversi da quelli previsti dalla stessa legge n. 895/67. Il che induce alla conclusione che quanto affermato dal giudice delle leggi con la citata sentenza n. 381/93 relativamente all'art. 22 della legge n. 110/75 non potrebbe non valere anche relativamente ad altre ipotesi di reato previste dalla medesima legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 10. Passando quindi all'esame, in ordine logico, della doglianza precedentemente riassunta sub c), la stessa appare manifestamente infondata. Ineccepibilmente, infatti, la corte territoriale, con richiamo anche a precetti decisioni di questa Corte, ha riconosciuto la piena legittimità dell'utilizzazione, da parte del tribunale, delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal consulente di parte del pubblico ministero, circa le caratteristiche e lo stato di efficienza delle munizioni della cui detenzione l'imputato è stato ritenuto responsabile;
caratteristiche e stato di efficienza che, d'altra parte, non risultano essere state in alcun modo contestati dalla difesa.
Al riguardo appare appena il caso di ricordare che l'art. 233, comma 1, c.p.p. prevede espressamente che i consulenti di parte,
quando non sia stata disposta perizia, possano "esporre al giudice il proprio parere" e l'art. 501, comma 1, dispone che "per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili". Di tali norme risulta essere stata fatta, nella specie, puntuale applicazione, per cui non si riesce a vedere quali obiettive ragioni di doglianza possano essere addotte.
Parimenti priva di fondamento, in modo manifesto, è anche la proposta censura concernente la correzione di errore materiale disposta dalla corte d'appello.
Risulta infatti chiaramente, dalla lettura della sentenza di primo grado, che il tribunale, bene o male che abbia fatto (e, sul punto, non c'è stata esplicita doglianza nei motivi d'appello, che risultano limitati alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale ed alla contestazione della responsabilità dell'imputato), ritenne come violazione più grave, ai fini della determinazione della pena base, quella rubricata sub C), e cioè il reato di cui all'art. 10, commi 9 e 10, della legge n.110/75. Si legge, infatti, nella sentenza del tribunale, a proposito della ritenuta unificabilità dei reati ascritti all'imputato sotto la previsione dell'art. 81 cpv cod. pen., che l'unificazione andava effettuata "con riferimento alla imputazione contestata sub C), sicuramente più grave in considerazione della contestuale detenzione, da parte dell'imputato, di armi atte all'impuego delle munizioni che costituiscono oggetto di tale imputazione". Dal che appare facile rilevare che il riferimento all'imputazione sub C non è frutto di un "lapsus calami", ma risponde pienamente alla volontà del giudice, atteso il riferimento allo specifico contenuto della medesima imputazione. Correttamente, quindi, la corte d'appello ha disposto la correzione di quello che, nel dispositivo, appariva un mero errore materiale.
Fondata appare invece la censura da esaminare per ultima, concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895/67 con riguardo al reato di detenzione illegale di munizione da guerra;
riconoscimento espressamente richiesto, come si è a suo tempo rilevato, dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni davanti al giudice d'appello, ed al quale non può negarsi che l'imputato abbia comunque interesse, pur potendo detta attenuante operare soltanto con riguardo al reato ritenuto "satelite" e quindi, incidere unicamente sullà umento di pena inflitto a titolo di continuazione.
Si è già rilevato in precedenza che, in presenza della specifica richiesta di cui si è detto, ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p., il giudice doveva fornire altrettanto specifica risposta, come in effetti ha provveduto a fare. Detta risposta, però, per essere immune da censure, doveva anche risultare adeguatamente motivata, nella osservanza dei noti canoni della completezza, correttezza e logicità più volte enunciati da questa Corte. Tali canoni appaiono invece violati, in particolare per quanto riguarda i primi due. Come esattamente rilevato, infatti, dalla difesa del ricorrente, la corte di merito ha ritenuto non concedibile l'attenuante sulla sola base della "quantità di munizioni illegalmente detenute"; affermazione, questa, che, se riferita (come dovrebbe) al solo reato di cui al capo A, per il quale l'attenuante in questione poteva trovare applicazione, risulta palesemente contraddetta dal fatto che l'affermazione di responsabilità per il detto reato si è basata sull'accertata illegale detenzione di una sola munizione;
se riferita anche all'altro reato, appare giuridicamente non corretta giacché, se è vero che ai fini del riconoscimento o meno dell'attenuante - come questa Corte ha più volte affermato - occorre far riferimento non solo alla "quantità o qualità", in sè e per sè considerate, delle armi o munizioni oggetto delle condotte illecite previste dagli articoli precedenti della legge n. 895/67, ma anche al "fatto" nella sua interezza, è altrettanto vero che il "fatto" da considerare non può che essere unicamente quello costituito dalla violazione della legge sulle armi per la quale si fa questione del riconoscimento o meno dell'attenuante e non da altri fatti autonomamente sanzionati, ai quali detta attenuante non può applicarsi, potendo questi ultimi rilevare solo indirettamente, qualora diano luogo alla configurabilità, per il primo fatto, dell'aggravante di cui all'art.61 n. 2 c.p. (nella specie non contestata ne' contestabile).
Censurabile appare inoltre la motivazione adottata sul punto in questione dalla corte di merito nella parte in cui - come pure ha esattamente rilevato la difesa del ricorrente - non prende in alcuna considerazione la personalità dell'imputato, della quale invece avrebbe dovuto occuparsi, una volta riscontrata la obiettiva, minima entità materiale del reato contestato (al di sotto della quale il reato stesso sarebbe stato addirittura insussistente, per mancanza dell'oggetto), onde verificare se la detta personalità fosse o meno ostativa alla qualificabilità del fatto, anche sotto il profilo soggettivo (di cui pure questa Corte ha più volte affermato la rilevanza, ai fini della riconoscibilità o meno dell'attenuante in questione), come fatto di "lieve entità".
L'impugnata sentenza va quindi cassata, "in parte qua", con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Torino la quale, in assoluta libertà di valutazione e di decisione, dovrà tuttavia curare di non incorrere nuovamente nelle segnalate carenze motivazionali.
P.Q.M.
la Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e annulla l'impugnata sentenza limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/67 relativamente al reato di detenzione di munizione da guerra, e rinvia per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della corte d'appello di Torino, Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998