Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2004, n. 3892
CASS
Sentenza 26 febbraio 2004

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Massime1

La controversia circa la validità o l'efficacia dell'atto costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo. Nè, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica, ciò è di ostacolo la disposizione dell'art. 20, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, giacché tale norma si limita a disciplinare le modalità con le quali viene recepito nell'ordinamento statuale il provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione, senza in alcun modo incidere sulla distinzione tra atto negoziale di costituzione dell'ente e provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica nell'ambito di quell'ordinamento, dovendosi d'altra parte escludere che il sindacato sulla validità o sull'efficacia del primo, da svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato all'autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione dell'ente. (Principio espresso in fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla riforma di cui al regolamento approvato, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Commentario1

  • 1Le Fondazioni: disciplina e inquadramento generale
    Gianluca Limardi · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2020

    Con il termine “Fondazioni” deve oggi intendersi una plurima realtà di enti che, partendo dall'originaria disciplina codicistica, hanno trovato ulteriore sviluppo e riconoscimento tanto in specifici interventi normativi, quanto in autonome codificazioni derivanti dalla prassi. Gli articoli 14 e seguenti del Codice civile (Libro Primo, Titolo I delle Persone Giuridiche, Capo II delle Associazioni e Fondazioni) declinano la Fondazione come un ente dotato di personalità giuridica privata (caratterizzata da un riconoscimento formale), costituito da un fondatore per atto pubblico o disposizione testamentaria, il cui patrimonio sia destinato ad un fine possibile, lecito e di utilità sociale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2004, n. 3892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3892
Data del deposito : 26 febbraio 2004

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