CASS
Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2023, n. 50649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50649 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TR GE nato a [...] il [...] AN EN nato a [...] il [...] RA GI nato a [...] A CREMANO il 22/11/1998 VO LO nato a [...] A CREMANO il 03/04/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. SI NA, CA IN, PA EP e AR LO hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 28/9/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 50649 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/09/2023 il 30/6/2021 in relazione ad una pluralità di episodi criminosi integranti fattispecie di estorsioni consumate o tentate, aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., riformando la sentenza di primo grado unicamente nei confronti del SI in relazione al trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. CA IN, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per non aver ricevuto il difensore di fiducia - avv. Maurizio Capozzo - alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, così restando assente in tutte le udienze attraverso le quali si è sviluppato il giudizio di appello, per essere stato notificato l'avviso, invece, ad altro difensore 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LO dall'avv. LO De Stavola si fonda su un unico motivo di impugnazione con il quale sono stati dedotti la violazione di legge - in relazione all'art. 546 c.p.p. - ed il vizio di motivazione per aver omesso la sentenza impugnata di valutare i motivi di ricorso proposti con ricorso dello stesso avvocato, esaminando, invece, soltanto i motivi proposti da un co-difensore. Si deduce che anche nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale non ha considerato che queste erano state chieste dall'avv. De Stavola in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, ed ha valutato, invece, solo gli argomenti addotti dal codifensore. Analogamente, la sentenza impugnata ha valutato la richiesta dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. da tutti i reati contestati (capi -2-4-8-12-16), solo con riferimento agli argomenti addotti dal codifensore, così come non ha esaminato la richiesta di contenere la pena nei minimi edittali e di riconoscere la continuazione esterna tra i reati contestati e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 20/6/2017, confermata in appello il 21/2/2018 e divenuta irrevocabile in data 7/7/2018. 4. PA EP, riconosciuto colpevole del concorso nelle due estorsioni di cui al capo n. 6), ai danni dell'imprenditore MI Roberto, ed al capo n. 15), ai danni di GL NA, con ricorso proposto a mezzo dell'avv. Raffaele Pucci ha articolato due motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo n. 6), atteso che, a fronte un motivo di appello con il quale si contestava la certezza dell'identificazione nello PA del soggetto intercettato, la motivazione della sentenza si è limitata a distinguere l'episodio in parola da quello di cui al capo n.3), omettendo di confrontarsi con la specifica doglianza relativa all'identificazione dell'intercettato. 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo n. 15) o il travisamento della prova in ordine alla responsabilità dello PA, presente solo nella fase iniziale evidenziata da due intercettazioni del 16 e 17 novembre 2016, quando da intercettazione del giorno precedente emergeva che era stato lo GL attraverso il RI a sollecitare un incontro con il GO in quanto voleva proporgli un affare: l'arrivo e la presenza nel garage dello PA sarebbe stata, pertanto, del tutto casuale. 2 5. SI NA, riconosciuto colpevole del tentativo di estorsione di cui al capo 7) della rubrica ai danni dell'imprenditore edile CI NE, realizzato su mandato di RI CI, è fondato su due motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge" e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", principalmente sulla base di dialoghi intercettati dai quali emergeva che il RI aveva ripetutamente chiesto al SI di contattare il CI per indurlo ad assecondare la richiesta estorsiva, ma nel difetto di testimonianza della persona offesa. Si duole il ricorrente, inoltre, che difetterebbe la descrizione del fatto , mentre non potrebbe desumersi il metodo mafioso dal periodo dell'anno in cui viene formulata la richiesta, come si assume essere regola di esperienza. Del resto, il CI nemmeno risulta essersi presentato al RI ma soltanto avergli inviato una bottiglia di vino, né il SI ha precedenti per coinvolgimenti in associazioni mafiose o rapporti con esponenti di queste. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso nell'ipotizzato tentativo di estorsione, confermato dalla sentenza impugnata sulla base di quattro conversazioni intercettate, senza nessuna certezza che fosse proprio il CI il "NE" che aveva inviato il vino di cui ad una conversazione tra il RI e BO NE fosse questo. 6. Il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per la fondatezza del motivo di ricorso dello CA, della quale beneficerebbero anche gli altri concorrenti CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di CA IN e di AR LO sono fondati, così come è parzialmente fondato il ricorso proposto da PA EP, mentre è inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di SI NA. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dello CA è fondato, in quanto dagli atti emerge l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello al difensore di fiducia del predetto ricorrente, avv. Maurizio Capozzo, per essere stato erroneamente notificato l'avviso, invece, ad altro avvocato non nominato dal predetto. Ne consegue la nullità degli atti del giudizio di appello nei confronti dello CA, non avendo questi nominato alcun altro difensore di fiducia e non essendo comparso l'avv. Capozzo ad alcuna delle udienze successive alla prima. Come riconosciuto anche dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 che, in motivazione, ha evidenziato anche che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla 3 designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di CA IN, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LO è fondato, in quanto dall'atto di appello a firma dell'avv. De Stavola emerge che questo, oltre a chiedere l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. da tutti i reati contestati - con argomentazioni specifiche per ciascuno dei capi 2, 4, 8, 12 e 16 - aveva chiesto anche il contenimento della pena nei minimi edittali ed il riconoscimento della continuazione esterna tra i reati di cui si tratta ed i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 20/6/2017, confermata in appello il 21/2/2018 ed irrevocabile in data 7/7/2018: la Corte territoriale non si è in alcun modo confrontata con tali contestazioni, esaminando, invece, soltanto i motivi di ricorso proposti nell'interesse del AR dal codifensore, avv. Perna, ritenuti ai limiti dell'inammissibilità quanto all'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 cod. pen., sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, e quindi senza nemmeno considerare le contestazioni rivolte dall'avv. De Stavola, invece, al riconoscimento del metodo mafioso e, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione con prevalenza sulle riconosciute aggravanti, senza in alcun modo considerare la valorizzazione del comportamento processuale del ricorrente prospettata dal ricorso dell'avv. De Stavola, così come non si è confrontata con la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati contestati ed altri reati oggetto di precedente condanna. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche nei confronti del AR, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli 4.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di PA EP, con riferimento all'estorsione contestatagli al capo n. 6), commessa ai danni dell'imprenditore MI Roberto, è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato trattarsi di imputazione relativa a fatto ben distinto dall'estorsione di cui al capo n.3), alla quale il ricorrente è stato riconosciuto estraneo, pur se realizzato ai danni della stessa persona offesa, ma non si è confrontata in alcun modo con la doglianza relativa all'identificazione, nel ricorrente, della persona intercettata in ambientale mentre conversava con RI CI in ordine all'estorsione commessa ai danni del MI. Sul punto, pertanto, la sentenza va annullata, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame. 4.2. Diversamente, quanto motivo ricorso concernente la riconosciuta responsabilità dello PA in relazione all'imputazione di estorsione ai danni di GL IN, di cui al capo n. 15), il ricorrente non contesta l'identificazione del soggetto intercettato il 16 ed il 17 novembre del 2016, ma offre una diversa lettura degli episodi secondo la quale sarebbe stata proprio la persona offesa GL, attraverso il RI, a sollecitare un incontro con il GO, mentre l'arrivo e la presenza dello PA nel garage del primo sarebbe stata del tutto 4 casuale: la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni della presenza sul posto dello PA, quale rappresentante e portavoce dello zio GO Umberto, sicché il motivo _deve essere ritenuto inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cdssazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). L'affermazione di responsabilità dello PA in relazione a tale imputazione deve, pertanto, ritenersi irrevocabile. 5. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di SI NA. 5.1. Il motivo del ricorso con il quale vengono prospettati la violazione di legge ed vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del SI in ordine al tentativo di estorsione di cui al capo 7) della rubrica, posto in essere ai danni dell'imprenditore edile CI NE su mandato di RI CI, è inammissibile perché, contestando l'interpretazione data dalla sentenza impugnata ad una pluralità di conversazioni intercettate, prospetta anch'esso una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Peraltro, si tratta di doglianze anche aspecifiche, laddove, ad esempio, si assume non essere nemmeno certo che fosse proprio il CI il "NE" che aveva inviato il vino di cui ad una conversazione tra il RI e BO NE (progr. 15288) nella quale si indicava, appunto, il CI, omettendo poi il ricorso di confrontarsi con la conversazione successiva (progr. 15289), nel corso della quale i due commentavano che, appunto, proprio il CI, pur in un momento nel quale stava facendo "quattro o cinque lavori", invece di pagare quanto richiestogli, si era limitato a portare del vino. Si tratta, pertanto, di censure inammissibili, come tutte quelle che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 3.2. Del pari inammissibili sono le censure presentate come primo motivo di ricorso e rivolte al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", in quanto siffatta qualificazione delle modalità con le quali era stato posto in essere la condotta criminosa non si fonda solo sul periodo dell'anno in cui veniva formulata la richiesta estorsiva, giacché è regola di comune esperienza che nei periodi delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto le associazioni camorristiche si finanziano anche con la richiesta di "regali". Nel prospettare tale elemento come insufficiente a configurare l'aggravante in parola, il ricorso non si confronta con il rilievo della Corte territoriale secondo cui dalle conversazioni captate è emerso che "SI non si limitava a chiedere denaro, ma recava anche l'invito a comparire davanti al RI" e, soprattutto, con la considerazione che, "per consolidata esperienza giudiziaria, la convocazione al cospetto di 5 I Rresidente soggetto apicale costituisce essa stessa una tipica modalità camorristica di estrinsecazione della richiesta estorsiva". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del SI consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Non può riconoscersi, invece, alcun diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali, essendosi la stessa limitata a presentare le proprie conclusioni, senza in alcun modo effettivamente esplicare, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, in modo da fornire concretamente un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA IN, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PA EP, limitatamente al reato di cui al capo 6) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di PA e, visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo 15). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR LO, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di SI NA. Nulla per le spese richieste dalla parte civile. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consiglie e estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. SI NA, CA IN, PA EP e AR LO hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 28/9/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 50649 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/09/2023 il 30/6/2021 in relazione ad una pluralità di episodi criminosi integranti fattispecie di estorsioni consumate o tentate, aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., riformando la sentenza di primo grado unicamente nei confronti del SI in relazione al trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. CA IN, con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per non aver ricevuto il difensore di fiducia - avv. Maurizio Capozzo - alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, così restando assente in tutte le udienze attraverso le quali si è sviluppato il giudizio di appello, per essere stato notificato l'avviso, invece, ad altro difensore 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LO dall'avv. LO De Stavola si fonda su un unico motivo di impugnazione con il quale sono stati dedotti la violazione di legge - in relazione all'art. 546 c.p.p. - ed il vizio di motivazione per aver omesso la sentenza impugnata di valutare i motivi di ricorso proposti con ricorso dello stesso avvocato, esaminando, invece, soltanto i motivi proposti da un co-difensore. Si deduce che anche nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale non ha considerato che queste erano state chieste dall'avv. De Stavola in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, ed ha valutato, invece, solo gli argomenti addotti dal codifensore. Analogamente, la sentenza impugnata ha valutato la richiesta dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. da tutti i reati contestati (capi -2-4-8-12-16), solo con riferimento agli argomenti addotti dal codifensore, così come non ha esaminato la richiesta di contenere la pena nei minimi edittali e di riconoscere la continuazione esterna tra i reati contestati e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 20/6/2017, confermata in appello il 21/2/2018 e divenuta irrevocabile in data 7/7/2018. 4. PA EP, riconosciuto colpevole del concorso nelle due estorsioni di cui al capo n. 6), ai danni dell'imprenditore MI Roberto, ed al capo n. 15), ai danni di GL NA, con ricorso proposto a mezzo dell'avv. Raffaele Pucci ha articolato due motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo n. 6), atteso che, a fronte un motivo di appello con il quale si contestava la certezza dell'identificazione nello PA del soggetto intercettato, la motivazione della sentenza si è limitata a distinguere l'episodio in parola da quello di cui al capo n.3), omettendo di confrontarsi con la specifica doglianza relativa all'identificazione dell'intercettato. 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo n. 15) o il travisamento della prova in ordine alla responsabilità dello PA, presente solo nella fase iniziale evidenziata da due intercettazioni del 16 e 17 novembre 2016, quando da intercettazione del giorno precedente emergeva che era stato lo GL attraverso il RI a sollecitare un incontro con il GO in quanto voleva proporgli un affare: l'arrivo e la presenza nel garage dello PA sarebbe stata, pertanto, del tutto casuale. 2 5. SI NA, riconosciuto colpevole del tentativo di estorsione di cui al capo 7) della rubrica ai danni dell'imprenditore edile CI NE, realizzato su mandato di RI CI, è fondato su due motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge" e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", principalmente sulla base di dialoghi intercettati dai quali emergeva che il RI aveva ripetutamente chiesto al SI di contattare il CI per indurlo ad assecondare la richiesta estorsiva, ma nel difetto di testimonianza della persona offesa. Si duole il ricorrente, inoltre, che difetterebbe la descrizione del fatto , mentre non potrebbe desumersi il metodo mafioso dal periodo dell'anno in cui viene formulata la richiesta, come si assume essere regola di esperienza. Del resto, il CI nemmeno risulta essersi presentato al RI ma soltanto avergli inviato una bottiglia di vino, né il SI ha precedenti per coinvolgimenti in associazioni mafiose o rapporti con esponenti di queste. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso nell'ipotizzato tentativo di estorsione, confermato dalla sentenza impugnata sulla base di quattro conversazioni intercettate, senza nessuna certezza che fosse proprio il CI il "NE" che aveva inviato il vino di cui ad una conversazione tra il RI e BO NE fosse questo. 6. Il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per la fondatezza del motivo di ricorso dello CA, della quale beneficerebbero anche gli altri concorrenti CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di CA IN e di AR LO sono fondati, così come è parzialmente fondato il ricorso proposto da PA EP, mentre è inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di SI NA. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dello CA è fondato, in quanto dagli atti emerge l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello al difensore di fiducia del predetto ricorrente, avv. Maurizio Capozzo, per essere stato erroneamente notificato l'avviso, invece, ad altro avvocato non nominato dal predetto. Ne consegue la nullità degli atti del giudizio di appello nei confronti dello CA, non avendo questi nominato alcun altro difensore di fiducia e non essendo comparso l'avv. Capozzo ad alcuna delle udienze successive alla prima. Come riconosciuto anche dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, infatti, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 che, in motivazione, ha evidenziato anche che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla 3 designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di CA IN, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di AR LO è fondato, in quanto dall'atto di appello a firma dell'avv. De Stavola emerge che questo, oltre a chiedere l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. da tutti i reati contestati - con argomentazioni specifiche per ciascuno dei capi 2, 4, 8, 12 e 16 - aveva chiesto anche il contenimento della pena nei minimi edittali ed il riconoscimento della continuazione esterna tra i reati di cui si tratta ed i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 20/6/2017, confermata in appello il 21/2/2018 ed irrevocabile in data 7/7/2018: la Corte territoriale non si è in alcun modo confrontata con tali contestazioni, esaminando, invece, soltanto i motivi di ricorso proposti nell'interesse del AR dal codifensore, avv. Perna, ritenuti ai limiti dell'inammissibilità quanto all'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 cod. pen., sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, e quindi senza nemmeno considerare le contestazioni rivolte dall'avv. De Stavola, invece, al riconoscimento del metodo mafioso e, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione con prevalenza sulle riconosciute aggravanti, senza in alcun modo considerare la valorizzazione del comportamento processuale del ricorrente prospettata dal ricorso dell'avv. De Stavola, così come non si è confrontata con la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati contestati ed altri reati oggetto di precedente condanna. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata anche nei confronti del AR, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli 4.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di PA EP, con riferimento all'estorsione contestatagli al capo n. 6), commessa ai danni dell'imprenditore MI Roberto, è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato trattarsi di imputazione relativa a fatto ben distinto dall'estorsione di cui al capo n.3), alla quale il ricorrente è stato riconosciuto estraneo, pur se realizzato ai danni della stessa persona offesa, ma non si è confrontata in alcun modo con la doglianza relativa all'identificazione, nel ricorrente, della persona intercettata in ambientale mentre conversava con RI CI in ordine all'estorsione commessa ai danni del MI. Sul punto, pertanto, la sentenza va annullata, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame. 4.2. Diversamente, quanto motivo ricorso concernente la riconosciuta responsabilità dello PA in relazione all'imputazione di estorsione ai danni di GL IN, di cui al capo n. 15), il ricorrente non contesta l'identificazione del soggetto intercettato il 16 ed il 17 novembre del 2016, ma offre una diversa lettura degli episodi secondo la quale sarebbe stata proprio la persona offesa GL, attraverso il RI, a sollecitare un incontro con il GO, mentre l'arrivo e la presenza dello PA nel garage del primo sarebbe stata del tutto 4 casuale: la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni della presenza sul posto dello PA, quale rappresentante e portavoce dello zio GO Umberto, sicché il motivo _deve essere ritenuto inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cdssazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). L'affermazione di responsabilità dello PA in relazione a tale imputazione deve, pertanto, ritenersi irrevocabile. 5. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di SI NA. 5.1. Il motivo del ricorso con il quale vengono prospettati la violazione di legge ed vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del SI in ordine al tentativo di estorsione di cui al capo 7) della rubrica, posto in essere ai danni dell'imprenditore edile CI NE su mandato di RI CI, è inammissibile perché, contestando l'interpretazione data dalla sentenza impugnata ad una pluralità di conversazioni intercettate, prospetta anch'esso una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Peraltro, si tratta di doglianze anche aspecifiche, laddove, ad esempio, si assume non essere nemmeno certo che fosse proprio il CI il "NE" che aveva inviato il vino di cui ad una conversazione tra il RI e BO NE (progr. 15288) nella quale si indicava, appunto, il CI, omettendo poi il ricorso di confrontarsi con la conversazione successiva (progr. 15289), nel corso della quale i due commentavano che, appunto, proprio il CI, pur in un momento nel quale stava facendo "quattro o cinque lavori", invece di pagare quanto richiestogli, si era limitato a portare del vino. Si tratta, pertanto, di censure inammissibili, come tutte quelle che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 3.2. Del pari inammissibili sono le censure presentate come primo motivo di ricorso e rivolte al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso", in quanto siffatta qualificazione delle modalità con le quali era stato posto in essere la condotta criminosa non si fonda solo sul periodo dell'anno in cui veniva formulata la richiesta estorsiva, giacché è regola di comune esperienza che nei periodi delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto le associazioni camorristiche si finanziano anche con la richiesta di "regali". Nel prospettare tale elemento come insufficiente a configurare l'aggravante in parola, il ricorso non si confronta con il rilievo della Corte territoriale secondo cui dalle conversazioni captate è emerso che "SI non si limitava a chiedere denaro, ma recava anche l'invito a comparire davanti al RI" e, soprattutto, con la considerazione che, "per consolidata esperienza giudiziaria, la convocazione al cospetto di 5 I Rresidente soggetto apicale costituisce essa stessa una tipica modalità camorristica di estrinsecazione della richiesta estorsiva". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del SI consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Non può riconoscersi, invece, alcun diritto della parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali, essendosi la stessa limitata a presentare le proprie conclusioni, senza in alcun modo effettivamente esplicare, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, in modo da fornire concretamente un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CA IN, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PA EP, limitatamente al reato di cui al capo 6) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di PA e, visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo 15). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR LO, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di SI NA. Nulla per le spese richieste dalla parte civile. Così deciso il 14 settembre 2023 Il Consiglie e estensore