Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Exp : ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO on. 22 tat all. D.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL PO OLO ITALIANO0 4.035 /03 LA CORTE SUFREM getto SEZIONE PRIMA CIVILE Wesprogres Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 17745/00 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO 21380/00 9224Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 1161 Dott. CO Maria FIORETTI Rel. Consigliere Ud. 06/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI GALLIPOLT, in persona del Sindaco pro domiciliato in ROMA VIA DELLE tempore, elettivamente 1'Avvocato ANGELO SCHIANO, CARROZZE 3, presso dall'avvocato PIETRO RUSSO, rappresentato е difeso giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ES CE;
- intimato e sul 2 ricorso n° 21380/00 proposto da: ES CE, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 2005 LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso l'avvocato -1- SALVATORE MILETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 蒜 margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI GALLIPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE presso 1'Avvocato ANGELO SCHIANO,CARROZZE 3 e difeso dall'avvocato RUSSO PIETRO, rappresentato giusta mandato a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 402/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 24/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 06/11/2002 dal Consigliere Dott. CO Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VINCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato MILETO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per -2- 1'inammissibilità ◉ comunque principale, assorbito il condizionato. -3- il rigetto del ricorso ricorso incidentale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 22.11.1996, CE CO conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce il Comune di Gallipoli, esponendo: che detto Comune aveva proceduto alla espropriazione per pubblica utilità di un terreno, sito in agro di Gallipoli, della superficie di mq. 1000, del quale era proprietario per la metà; che l'occupazione di urgenza era avvenuta il 31.3.1995 con l'immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza;
che con deliberazione della G.M. 11.1.1996 era stato disposto il deposito dell'indennità di esproprio, pari a £. 8.626.131, somma assolutamente inadeguata al valore effettivo del terreno. Chicdeva, pertanto, la rideterminazione della indennità alla stregua della vigente normativa e la quantificazione della indennità di occupazione provvisoria, mai liquidata L'amministrazione convenuta restava contumace. Nel corso della istruttoria veniva disposta ed espletata consulenza tecnica. Con sentenza 1.7.1999, depositata il 24 luglio 1999, la corte adita determinava in £ 60.170.117 la indennità di espropriazione e in £ 3.509.922 quella di occupazione provvisoria. Avverso delta sentenza il Comune di Gallipoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. CE CO ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno MOTIVI DELLA DECISIONE Aml prodotto memorie ex art. 378 cod. proc. civ.. 1 1'inammissibilità 다 comunque assorbito ilprincipale, condizionato. ད ང ་ ས དེ མ སོ གེ ས མ ་ ར ར ཎ -3- il rigetto del ricorso ricorso incidentale -data la funzione vicaria del Vice-Sindaco - che al momento del rilascio della procura in data 30 giugno 2000 quest'ultimo fosse ancora titolare di poteri di rappresentanza del Comune di Gallipoli e, potesse, quindi conferire al difensore un valido mandato. Deve pertanto ritenersi che il difensore, che ha redatto e proposto il ricorso per cassazione, non fosse, al momento della notifica del ricorso stesso, avvenuta in data 13 settembre 2000, munito di valida procura, il che, ex art. 365 cod. proc. civ., rende inammissibile l'impugnazione. L'inammissibilità del ricorso principale comporta che venga dichiarato assorbito il ricorso incidentale, essendo stato proposto in forma condizionata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 6 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente hormuloter ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 CONTE SU IL CANCELLERESomenico Marxially 1 19 MAR. 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-10-2004 serie 4 al n. 108907 versate € 129.11 apposta in calce álla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIER C1. 3 Roberto Ricor