Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite. (In applicazione di tale principio, la S.C., non essendo stata dedotta la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite, che si era conclusa con il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato non ripetibili le spese dell'intero giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11880 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ANGELO Bruno - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 167/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 31/07/00 - R.G.N. 538/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Brindisi, con sentenza emessa il 18.12.1996, rigettava la domanda con la quale RI NZ VI aveva chiesto che le venisse riconosciuto il diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Torre S. Susanna per gli anni dal 1984 al 1990. A sostegno della decisione il giudice di primo grado rilevava che la ricorrente non aveva provato ne' l'esistenza di un rapporto di compartecipazione con il suocero per la lavorazione di un fondo agricolo di proprietà di quest'ultimo, ne' il numero di giornate effettivamente lavorate.
L'appello proposto dalla lavoratrice veniva respinto dalla Corte di Appello di Lecce che confermava in motivazione la fittizietà del denunciato rapporto di lavoro, poiché le "risultanze istruttorie non erano tali da far ritenere in modo univoco e convincente ne' la sussistenza del dedotto rapporto di compartecipazione, ne' l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di piccola colonia, anche perché la limitata estensione del fondo agricolo (h. 1,20 coltivati ad oliveto) rendeva del tutto improbabile che la stessa avesse potuto lavorarvi per più di 50 giornate in un anno. La Corte di merito, infine, confermava la statuizione del Pretore in ordine alle spese del giudizio di primo grado, poste a carico della VI, ritenendo nella specie non applicabile il disposto dell'art. 152 disp. Att. c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso con due motivi. L'INPS ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della legge 26.10.1957 n. 1047 e del d.p.r. 28.12.1970 n. 1434 nonché vizi di motivazione, addebita alla Corte di non aver considerato che nella specie tra la lavoratrice ed il suocero era stata costituita una "compartecipazione familiare", ossia un contratto di natura associativa, in ordine alla coltivazione del fondo di proprietà del secondo, di cui la convivenza familiare costituiva un elemento confermativo, in forza del quale la donna prendeva parte solo agli utili senza partecipare alle spese dell'impresa. Lamenta altresì la ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente attribuito all'appellante la tesi dell'esistenza di un rapporto di colonia, mentre invece l'interessata aveva fatto valere un rapporto di compartecipazione, assimilabile a quello disciplinato dall'art. 2549 c.c., nel quale la direzione dell'impresa spetta all'associante, sul quale gravano anche le spese, mentre all'associato, per la propria collaborazione, spettano parte degli utili.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., si duole del fatto che la Corte ha confermato la condanna alle spese del giudizio di primo grado ritenendo erroneamente non applicabile al giudizio de quo il disposto della norma sopra richiamata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente addebita alla Corte di merito di aver respinto l'appello sull'erroneo presupposto che l'istante abbia fatto valere un rapporto di lavoro subordinato con il suocero ovvero un rapporto di piccola colonia, mentre invece la VI aveva sempre allegato l'esistenza di un rapporto associativo di compartecipazione familiare. Con tale censura la ricorrente prospetta in sostanza un vizio di motivazione della sentenza, atteso che la dedotta violazione della legge n. 1047 del 1957 e del d.p.r. n. 1434 del 1970 non ha trovato svolgimento nel contesto del ricorso.
La censura così formulata però è priva di fondamento perché la Corte, sulla base delle contraddittorie dichiarazioni rese dalla VI in sede di libero interrogatorio avanti al giudice di primo grado e prima ancora dinanzi all'ispettore dell'INPS ed in mancanza di altre prove, che l'appellante aveva l'onere di produrre, ha ritenuto del tutto fittizio il denunciato rapporto di lavoro agricolo, non solo nella forma associata della compartecipazione, ma anche nella forma di lavoro subordinato o di piccola colonia. Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
risulta infatti del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, restando peraltro escluso che le censure concernenti vizi di motivazione possano risolversi in una richiesta di diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3163 del 2002). Nella specie le pretese contraddizioni del ragionamento decisorio della Corte non sono affatto condivisibili, anché perché la domanda è rimasta sostanzialmente priva di sostegno probatorio, sicché in definitiva le doglianze della ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura della vicenda processuale diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame nel merito della sentenza impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Il Collegio, infatti, pur non ignorando il diverso orientamento espresso da Cass. n. 6827 del 1999 e n. 2468 del 1989, ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, anche alla luce dell'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale con le sentenze n. 85 del 1979 e n. 207 del 1994, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (così Cass. N. 10708 del 2002, Cass. N. 270 del 1999, Cass. N. 14480 del 1999). Ha errato dunque la Corte di merito nel ritenere non applicabile la norma predetta nella controversia in esame. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di ricorso accolto. La causa, peraltro, può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. A tal fine, non essendo stata dedotta o accertata la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite, va disposto che la ricorrente, complessivamente soccombente, non è tenuta al rimborso delle spese dei gradi di merito e di quello di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003