Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11880
CASS
Sentenza 6 agosto 2003

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Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l'effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all'assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite. (In applicazione di tale principio, la S.C., non essendo stata dedotta la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite, che si era conclusa con il rigetto della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato non ripetibili le spese dell'intero giudizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11880
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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