Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con gli artt.16 e 117 Cost. - quest'ultimo con riferimento all'obbligo dello Stato di interpretare le norme interne conformemente ai principi enucleati dalla CEDU - in relazione alla mancata previsione di un sistema di verifica periodica statuale in ordine ai presupposti limitativi della libertà di circolazione, in quanto, da un lato, la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio trova fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione, la quale, proprio con il richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino facendo salve le limitazioni stabilite in via generale per motivi di sanità e sicurezza dalla legge, che può demandare all'autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza dei singoli individui, conferendole i necessari poteri valutativi; dall'altro, i principi stabiliti dalla CEDU in ordine ai diritti fondamentali della persona risultano salvaguardati dalla previsione dell'obbligo di motivazione del provvedimento del questore e dalla fissazione di un limite temporale al divieto di ritornare nel luogo di residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2016, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
02744- 1 7 ul REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 09/06/2016 Sentenza n. 779/2016- Registro generale n. 234/2016 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. ARTURO CORTESE Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA LE, n. il 10/12/1982; avverso la sentenza n. 924/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 11/11/2015; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Roberto Nati, che chiedeva la rimessione della que- stione di legittimità costituzionale alle Sezioni Unite o l'accoglimento del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/11/2015 la Corte di appello di Cagliari confermava la sen- tenza del Tribunale di Oristano del 28/05/2014 di condanna nei confronti di VA AL alla pena di mesi uno di arresto in ordine al reato di cui all'art. 2, commi primo e secondo, L. 27/12/1956 n. 1423, per inottemperanza all'ordine del Questo- re della Provincia di Oristano di rimpatrio nel Comune di Cagliari con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritornare a Cabras per anni tre, senza preventiva auto- rizzazione dell'autorità competente. In ordine allo svolgimento dei fatti, come riferito dal teste di P.G., il 29/08/2011 durante un ordinario servizio di perlustrazione per le vie di Cabras, all'altezza di piazza Stagno, le forze dell'ordine individuavano ed identificavano il VA. Ad avviso della Corte di merito, il provvedimento di rimpatrio in questione appari- va compiutamente motivato. D'altra parte, le circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento del Questore presentavano connotati di stretta attualità, in ragione delle quali doveva ritenersi ir- rilevante la circostanza della recente conclusione dell'espiazione di una pena in affi- damento terapeutico. Dalla cessazione di tale affidamento (il 06/04/2010) era de- corso un periodo significativo di oltre quattro mesi, durante i quali poteva aver ri- preso uno stile di vita e frequentazioni tali da destare allarme. Il positivo esito dell'affidamento non forniva di per sé la garanzia di un successivo comportamento socialmente adeguato. La pericolosità del VA era emersa proprio in quell'ultimo periodo, in quanto da diversi giorni dimorava in Cabras, ospite di un pluripregiudicato del posto;
pro- prio in coincidenza con la presenza del VA a Cabras si era registrato un incre- mento dei furti, anche in danno di esercizi pubblici;
erano giunte diverse segnala- zioni da parte di cittadini, preoccupati per aver notato il VA girovagare per le vie del paese, anche in luoghi nei quali di recente si erano verificati furti. Il provvedimento di rimpatrio doveva essere ritenuto legittimo nonostante la mancata comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, non sussisten- do, in tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio, in relazione all'estrema semplicità del procedimento (senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato) e alle particolari esigenze di celerità. L'urgenza di provvedere era palese, perché la pericolosità di VA era emersa assai di recente e il procedimento (rintraccio di VA, proposta dei CC, emissione del provvedi- mento di rimpatrio e sua notifica) si esauriva nell'arco di una sola giornata. Inoltre, l'eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa doveva ritenersi ma- nifestamente infondata, prevedendo l'art. 16 Cost. la possibilità di limiti alla circola- 3 zione e al libero soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale per motivi, fra l'altro, di sicurezza pubblica previsti dalla legge. Inoltre, sussistevano vari parame- tri, di ordine sostanziale e motivazionale, che consentivano di ricondurre, con estrema puntualità, il provvedimento emesso ai rigorosi binari della previsione co- stituzionale. Quanto al prospettato contrasto con l'art. 117 Cost., con riferimento al dovere dello Stato di rispettare gli obblighi internazionali, la CEDU, già a partire dal caso BI (CEDU, Grande Camera, 1 marzo - 6 aprile 2000, BI c. Italia) rico- nosceva la legittimità delle misure di prevenzione, se fondate su una valutazione di pericolosità sociale del destinatario, nei confronti di sospettati di appartenenza alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendenti ad impedire il compimento di atti criminali. La Corte di merito, richiamava le precisazioni della successiva giuri- sprudenza europea circa i parametri da rispettare per ritenerli compatibili con le norme sovranazionali in materia di diritti dell'uomo. Evidenziava poi la possibilità dell'interessato di ricorrere in sede giurisdizionale nonché di sollecitare una revoca o una riduzione del termine in caso di mutate con- dizioni di applicazione della misura. Considerava poi pretestuoso invocare l'esercizio del diritto, per ritenere scriminata la violazione del 29/08/2011, potendo il VA chiedere una specifica autorizzazione per visitare il figlio appena nato e irrilevante il pregresso diniego di un'analoga autorizzazione durante la gravidanza della compa- gna, trattandosi di situazione del tutto diversa.
2. VA AL, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassa- zione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di impugnazione qui di seguito riportati.
2.1. Inosservanza o errata applicazione degli artt. 1 e 2 D.lgs. n. 159 del 2011 e 3 L. n. 241 del 1990. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento questorile doveva ritenersi illegittimo, in quanto contenente formule di stile e privo dell'indicazione delle concrete ragioni dell'inclusione dell'imputato nelle categorie di cui all'art. 1 D.lgs. n. 159 del 2011. L'atto, pertanto, doveva ritenersi privo di motivazione e ciò incideva sul potere- dovere del giudice di verificare la legittimità formale e sostanziale del provvedimen- to amministrativo.
2.2. Inosservanza o errata applicazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241 del 1990. Quale ulteriore profilo di illegittimità dell'atto amministrativo, occorreva rilevare la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento al VA. La sentenza impugnata doveva ritenersi contraddittoria, in quanto, da un lato, ri- teneva non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e, dall'altro, at- testava l'urgenza di provvedere all'emissione del foglio di via obbligatorio. L'eventualità di procedere con urgenza avrebbe dovuto trovare esplicita indicazione nel provvedimento, mediante congrua indicazione delle particolari ragioni di celeri- tà, che avevano determinato tale omissione.
2.3. Questione di legittimità costituzionale sull'art. 2 D.lgs. n. 159 del 2011 per violazione degli artt. 16 e 117 Cost.. La disposizione di cui all'art. 2 D.lgs. cit., nel prevedere il potere del Questore di provvedere con foglio di via obbligatorio al rimpatrio di un soggetto, rientrante in determinate categorie e concretamente pericoloso, doveva ritenersi carente in ordi- ne alla mancata previsione di un sistema di verifica periodica statuale dell'esistenza dei presupposti limitativi della libertà di circolazione, da non lasciare all'eventuale iniziativa del singolo. Pertanto, la disposizione in esame doveva ritenersi affetta da illegittimità costitu- zionale: a) in riferimento all'art. 117 Cost., impositiva per lo Stato di rispettare gli obblighi soprannazionali e, di interpretare le norme conformemente alla CEDU;
b) in relazione all'art. 16 Cost., secondo la quale la limitazione della libertà di circolazione poteva essere imposta solo per motivi di sicurezza, in quanto la mancata previsione di un sistema periodico di verifica dei presupposti comportava venir meno degli stessi motivi di sicurezza posti dalla Costituzione come deroga alla garanzia della li- bertà di circolazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Per ragioni di ordine logico va invertito l'ordine di esame dei motivi di impu- gnazione. Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 D.lvo n. 159 del 2011 sono in- fondate, in quanto la limitazione imposta al cittadino col foglio di via obbligatorio trova il suo fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione la qua- le, proprio col richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino, salve le limitazioni stabilite dalla legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza (conf. Sez. 6, 04/11/1989 n. 3321, dep. 1990, Martino, Rv. 183602, emessa in relazione alla disposizione di cui all'abrogato art. 2 L. 27/12/1956 n. 1423). Peraltro, l'art. 16 Cost. non impedisce che la legge demandi alla autorità ammini- strativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza di singoli individui e quindi conceda alla predetta autorità i necessari poteri valutativi (Corte Cost. ord. n. 161 del 1980 e 68 del 1964). K Stessa valutazione va formulata in relazione all'art. 117 Cost.. I principi della CE- DU in ordine ai diritti fondamentali della persona risultano adeguatamente salva- 5 guardati dalle previsioni contenute nell'art. 2 D.lvo n. 159 del 2011 dell'obbligo di motivazione del provvedimento del Questore e/o alla fissazione di un limite tempo- rale al divieto di ritornare nel luogo di residenza ("...inibendo... di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel co- mune dal quale sono allontanate").
3. In riferimento al secondo motivo di ricorso, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questa Corte (Sez. 1, 31/01/2013 n. 6544, Valenti- no, non massimata v. anche la giurisprudenza tuttora applicabile formatasi sotto il vigore dell'abrogato art. 2 L. n. 1423/1956: Sez. 1, 08/11/2011, dep. 2012, n. 950, Raiola, Rv. 251670; Sez. 1, 04/03/2009 n. 13002, Masarin, Rv. 243139), non sussiste l'obbligo di comunicazione all'interessato, prescritto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del Questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 L. n. 159 del 2011, qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso. Infatti, in tal caso la comunicazione dell'avvio del procedimento può essere omesso, in quanto concretizzandosi l'attività svolta dall'Autorità di Polizia direttamente con l'emanazione del provvedimento stesso per la mancanza di adempimenti intermedi - l'avvio del procedimento amministrativo coincide con l'emanazione del provvedi- mento di rimpatrio, di guisa che l'interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti a propria difesa.
4. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, con motivazione immune da cen- sure, la Corte di merito ravvisava l'urgenza di procedere, condividendo e facendo proprie le argomentazioni riportate nel provvedimento del Questore ed evidenzian- do una serie di elementi indicativi della pericolosità del VA per la sicurezza pubblica: la presenza in Cabras del VA nonostante la distanza di oltre 100 km dalla città di residenza, la pregressa notifica di avviso orale nei suoi confronti, la frequentazione di pregiudicati nell'ambito di un contesto ambientale caratterizzato da recrudescenza dei reati contro il patrimonio, la presentazione di numerose de- nunce a suo carico per diverse tipologie di reati, il suo sostentamento mediante proventi di attività illecite, l'assenza di un valido motivo per spostarsi in Cabras e il mancato svolgimento di attività lavorativa. A fronte di tali argomentazioni, la difesa si limitava a contestare l'utilizzazione nella sentenza impugnata di formule di stile, circostanza smentita dalla precisa indi- K cazione dei predetti rilievi, strettamente collegati alla fattispecie concreta sottopo- sta all'esame dell'organo giudicante. 6 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 giugno 2016. Il Presidenter Il Consigliere estensore Arturo Cortese AldoEsposito Aldo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA