Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo.
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In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2011, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/11/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1296
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 21158/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AL N. IL 31/03/1961;
avverso la sentenza n. 4061/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2011 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data 4 giugno 2006, con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti di RA LV per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 (violazione del foglio di via obbligatorio, per essere stato rinvenuto in Roma, città nella quale gli era stato inibito di far ritorno per un periodo di anni tre), essendo il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
2. La Corte d'appello ha rilevato come, alì udienza di primo grado del 30 aprile 2007, il P.M. si era riservato di depositare alla successiva udienza il foglio di via obbligatorio e la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
che, tuttavia, alla successiva udienza del 4 giugno 2007, il P.M. aveva chiesto dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione;
che il difensore di fiducia dell'imputato, presente, si era associato a detta richiesta, in tal modo mostrando di avere implicitamente rinunciato ad acquisire il documento anzidetto, il quale, d'altra parte, neppure avrebbe potuto essere acquisito in grado di appello, essendo ormai il reato estinto.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione RA LV per il tramite del suo difensore, che ha dedotto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 129 c.p.p. e motivazione carente e contraddittoria, in quanto la dichiarazione immediata di una causa di non punibilità in presenza di una causa estintiva del reato non poteva prevalere sul proscioglimento nel merito, qualora fosse stata provata in modo evidente l'insussistenza del fatto, ovvero la non commissione dello stesso da parte dell'imputato; e nella specie la Corte d'appello avrebbe dovuto emettere sentenza di assoluzione nel merito nei suoi confronti, in presenza della prova evidente costituita dalla mancata produzione in primo grado, da parte del P.M., del foglio di via obbligatorio e dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo. Col secondo motivo lamenta motivazione manifestamente illogica per avere la Corte d'appello respinto la sua richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per essere già intervenuta in primo grado la declaratoria di estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono inammissibili siccome manifestamente infondati i due motivi di ricorso proposti da RA LV, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro.
2. Con essi il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non l'abbia assolto nel merito dal reato ascrittogli, e ciò sebbene il P.M., nel corso del giudizio di primo grado, non avesse prodotto la documentazione che pure si era impegnato a produrre, concernente l'avviso nei suoi confronti dell'avvio del procedimento amministrativo.
3. I motivi di ricorso in esame sono manifestamente infondati per due motivi. Da un lato si osserva infatti che, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, il difensore del ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado, ha aderito alla richiesta formulata dal P.M. di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, mentre invece sarebbe stato suo onere opporsi in quel momento all'applicazione della prescrizione, la quale era stata pertanto dichiarata anche col suo consenso.
D'altro lato si osserva che l'art. 129 c.p.p., comma 2 espressamente dispone che, qualora, come nel caso in esame, ricorre una causa di estinzione del reato, il giudice intanto può emettere sentenza di assoluzione nel merito in quanto dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. Ora, nella specie in esame non era ravvisabile detta evidenza, presupponendo essa l'assoluta sua incontestabilità e la sua percepibilità "ictu oculi" (cfr. Cass. SS. UU. n. 35490 del 28/05/2009 dep. il 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Invero, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7, non sussiste, sia per l'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori che implichino la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia per le particolari esigenze di celerità che, fisiologicamente, connotano il provvedimento in esame (cfr. Cass. Sez. 1 n. 27053 del 19/05/2004 dep. il 16/06/2004, imp. Ferrara, Rv. 228943). Quindi la produzione dell'avviso di avvio del procedimento di rimpatrio non avrebbe rivestito, nella specie, quel carattere così decisivo e dirimente tale da consentire l'assoluzione nel merito del ricorrente dal reato ascrittogli.
4. Da quanto sopra consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012