Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
È illegittimo il sequestro conservativo disposto sui beni di una società che non sia stata citata quale responsabile civile in relazione ad un'obbligazione civile nascente da reato, posto che il sequestro conservativo può essere legittimamente disposto sul bene di un terzo quando questi acquisti la veste di responsabile civile, in relazione ad un'obbligazione civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti del detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo.
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- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2006, n. 12709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12709 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 21/02/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 324
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 026627/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OD DE AN MANUEL, n. il 13/10/1949;
avverso ordinanza del 11/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di ASTI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE T.: rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I.P. del Tribunale di Asti disponeva il 29/04/2005, su richiesta del P.M., a garanzia del pagamento delle spese del procedimento, previa revoca del sequestro preventivo già adottato, il sequestro conservativo di un immobile appartenente alla Nuova IB.MEI s.r.l., nel corso del procedimento a carico di OL + 5, imputati di bancarotta fraudolenta per distrazione, essendo gli stessi accusati, quali amministratori, di aver simulato la cessione dell'azienda alla società FME, appositamente costituita e dichiarata fallita. Il tribunale del riesame confermava.
Ricorre il difensore della NIB.MEI e del legale rappresentante della stessa, deducendo violazione di legge:
- la cautela è illegittima, poiché il bene appartiene alla NIB.MEI, che può rivestire la qualifica di responsabile civile, ma che non risulta allo stato citata, ai sensi dell'art. 83 c.p.p.;
- ai fini del "periculum in mora" non rilevano la consistenza patrimoniale degli imputati, ne' le loro condotte processuali od extraprocessuali. La mancanza di beni in Italia ed il mancato versamento di idonea cauzione non sono significativi ai fini della prognosi dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle spese processuali.
Il ricorso è fondato.
La società NIB.MEI, proprietaria del bene, come pacificamente acclarato in atti, non è allo stato legittimata passivamente. Analogamente a quanto sostenuto nella vigenza dell'art. 190 c.p., va ritenuto che la misura cautelare "de qua" possa essere disposta nei confronti del responsabile civile solo quando sia intervenuta la citazione (art. 83 c.p.p.) o l'intervento volontario (art. 85 c.p.p.). Il sequestro conservativo del bene di un terzo può essere adottato, ripetesi, solo quando egli acquisti la veste di responsabile civile, in relazione ad una obbligazione civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti del detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo penale (Cass. 06/10/1994, m. 200619). Ma v'è di più, poiché nella specie il sequestro conservativo è stato adottato nel corso della fase procedimentale (prima della celebrazione dell'udienza preliminare), anziché di quella processuale, come prescritto dall'art. 316 c.p.p., comma 1 e 2. Il vizio che ne deriva non può essere inquadrato nella categoria dell'annullabilità (v. in tal senso Cass. 05/02/1998, Capestrani), bensì in quella dell'incompetenza funzionale, che si traduce nel disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riverbera i suoi effetti direttamente sull'idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento.
Ne deriva che il vizio integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. a), rilevabile d'ufficio da questa Corte, alla stregua dell'art. 609 c.p.p., comma 2. L'ordinanza impugnata e quella dispositiva della cautela reale vanno annullate entrambe senza rinvio.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché quella impositiva della misura cautelare. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006