Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2015, n. 36777
CASS
Sentenza 2 luglio 2015

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In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell'art. 187, comma primo bis, a quella di cui all'art. 186, comma secondo bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggravante per il reato di guida in stato di ebbrezza).

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    La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217). …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2015, n. 36777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36777
Data del deposito : 2 luglio 2015

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