Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTESUPREMA 5 4:23/01 Reg. Gen. N. 4624/99 UD. 16.02.2000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPO CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: hion 11703 Presidente Dott. Mario SPADONE Rep. 1973 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere CO Richiesta copla studia Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere per diritti 11 APR. 2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 4624/99 proposto Oggetto: Pagamento da somma. GELATERIA 900 DI IA ES & C. s.a.s., in CANCELLERIA persona del socio raccomandatario e legale rappresentante Ernesto DA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bar- 00519522 danelli n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giulio Romano Longa- M ri, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ruta come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE contro 236101 PP IO, quale titolare della DITTA GIANOX, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisistrato n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianni Romoli che unitamente e disgiunta- mente all'Avv. Claudio Garavaglia lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 100/98 del 17.12.1997 / 16.01.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.2.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Giulio Romano Longari per delega dell'Avv. Giovanni Ruta. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 25.07.1990 la Gelateria 900 di Dami- nani Ernesto & C. s.a.s. (in seguito solo Gelateria 900) propo- neva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pre- sidente del Tribunale di Milano per il pagamento della somma A di £.
5.424.760 a favore di Giovanni OP, quale titolare della ditta NO, a saldo della maggior somma di £. 23.962. 160 dovuta per fornitura di merce. Deduceva l'opponente che, in base ai conteggi, la merce consegnata ammontava a com- plessive £. 11.734.038 e poiché era stato ammesso il paga- 2 mento della maggior somma di £. 18.578.500, chiedeva in ri- convenzionale la restituzione della differenza. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava l'opposizione, nonché tutte le altre domande dell'opponente. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano che, con sentenza n. 100/98 del 17.12.1997 / 16.01. 1998, rigettava l'impugnazione della Gelateria 900, condan- nandola al pagamento delle maggiori spese processuali. Osservava la Corte d'appello, quanto al primo motivo di censura, che l'allegazione delle irregolarità formali delle bolle non valeva a contrastare il rilievo di merito del Tribunale che la sussistenza delle forniture era stata confermata dalla stessa opponente con il pagamento effettuato prima dell'inizio della lite e con l'espressa ammissione operata nel corso del giudizio. Quanto al secondo motivo, col quale si deduceva la natura meramente mediatoria della prestazione eseguita con riferi- mento alla fattura n. 196/86, osservava la Corte d'appello che non risultava affatto contrastato l'argomento svolto dal Tri- bunale che la differenza di importo, tra la fattura emessa dalla ditta AC fornitrice del bene primario e quella a sua volta formata dalla NO, era oggettivamente giustificata dall' in- serimento nella seconda di due gruppi di refrigeranti non ri- compresi nella prima fattura. Infine, quanto alle restanti difese svolte dalla Gelateria 900 a sostegno della domanda riconven- 3 zionale di £. 12.271.000, osservava la Corte d'appello che esse appartenevano ad un rapporto del quale solo per errore si era occupato il primo giudice, risultando che la NO aveva ri- fiutato di accettare il contraddittorio sulla domanda medesima tardivamente introdotta dall'appellante. Ricorre per cassazione la Gelateria 900 in base a cinque motivi, illustrati da memoria. Giovanni OP, nella qualità, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce:
1. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione di norme di diritto art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 112 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.- per aver ritenuto fondato l' im- porto di cui alla fattura n. 196/86. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, in riferi- mento alla fornitura di cui alla fattura n. 196/86, ha ritenuto che nessun rilievo era stato mosso alla considerazione del Tri- bunale che la differenza di importo tra la fattura emessa dalla RE e quella formata dalla NO trovava ampia giustifica- zione nel fatto che quest'ultima fattura annoverava la fornitu- ra anche degli impianti di refrigerazione sicuramente non rife- ribili alla RE;
mentre, invece, con l'appello (pag. 3) si era eccepito che anche tali impianti erano stati forniti dalla Sere- 4 co, come da fattura n. 8457 del 15.5.1986, e che, quindi, la merce indicata in entrambe le fatture doveva ritenersi total- mente identica.
1.1. Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata, con adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha attribuito alla NO la fornitura degli impianti di refrigera- zione in base al rilievo che nessuna prova era stata fornita di un'attività di intermediazione svolta dalla NO tra la RE e la Gelateria 900 in ordine alla fornitura della merce. E que- sto è sufficiente per ritenere motivato il rigetto dell'appello sul punto della non riferibilità alla RE anche della fornitura dei gruppi di refrigerazione.
2. Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene la ricorrente che la NO non avrebbe fornito la prova del suo credito, che non era desumibile dalla fattura n. 196/86 per le contestazioni al riguardo mosse. Inoltre difetta- va la prova della fornitura relativamente alle fatture n. 317/86 - 210/88 e 425/89. 2.1. Il motivo è infondato per la prima parte, perché per la fattura n. 196 valgono le osservazioni sopra svolte;
ed è inammissibile per la seconda parte, perché introduce una questione nuova in ordine alla fornitura delle merce di cui alle 5 suddette tre fatture, in quanto non portata alla cognizione della Corte d'appello che al riguardo nessuna indagine di me- rito ha potuto svolgere. Costituisce principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statui- zioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giu- dizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n. 5442; 18.5.1994 n. 4857).
3. Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha af- fermato (pag. 7) che l'allegazione delle irregolarità formali delle bolle di accompagnamento non valeva a contrastare le fornitu- re poiché queste erano state ammesse dalla Gelateria 900 sia con il pagamento prima della lite sia con ammissioni in corso di causa. Al riguardo la ricorrente deduce che si trattava di pagamento parziale, mentre le ammissioni non riguardavano tutte le fatture.
3.1. Anche tale censura è infondata, perché la Corte d' ap- pello ha motivato per relationem evidenziando come il Tribu- nale aveva sul punto ritenuto tardive le contestazioni circa la regolarità formale delle bolle di accompagnamento;
mentre il 6 pagamento della somma di £. 18.578.500 a fronte di quella di £. 23.962.160 richiesta con l'ingiunzione era un elemento pre- suntivo a favore della creditrice, la quale aveva dimostrato la fondatezza della sua pretesa.
4. Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla imputazione dei pagamenti effettuati.
4.1. Il motivo non può trovare adito, essendo rimasta fuori dal thema decidendum davanti alla Corte d'appello, come fis- sato dall'impugnazione e dalle richieste delle parti, la discus- sione dell'esistenza di più crediti della NO e a quali di essi dovevano essere imputati i pagamenti effettuati dalla Gelateria 900. 5. Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto di non doversi occupare della domanda riconvenzionale pro- posta dalla Gelateria 900, erroneamente esaminata dal Tribu- nale, perché sulla stessa non era stato accettato il contrad- dittorio, senza considerare che la NO non aveva proposto appello incidentale sul punto per far dichiarare inammissibile tale domanda. Conseguentemente la Corte d'appello avrebbe 7 dovuto esaminare le censure della Gelateria 900 avverso il ri- getto da parte del Tribunale di tale domanda.
5.1. Il motivo non ha pregio dal momento che la Gelateria 900 non ha mosso specifica censura circa la non ammissibi- lità, per non accettazione del contraddittorio, della domanda riconvenzionale che ha riproposto in appello;
mentre la Gia- nox, dal momento che tale riconvenzionale era stata respinta, non aveva alcun interesse ad una modifica sul punto della sentenza di primo grado. Correttamente, pertanto, la Corte d' appello ha affermato che la riconvenzionale era inammissibile e che erroneamente il Tribunale l'aveva esaminata, una volta accertato che tale riconvenzionale era stata tardivamente pro- posta in primo grado e sulla stessa non c'era stata accettazio- ne del contraddittorio. In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £105800 oltre £.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, 16 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Autorino Blank Sadau 8 hoooo 290000 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico alar cо DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11. APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Le lezico a toolAGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Registrato in data 1.000 200 140.77 NOVE/77 (euro CENTOO ! PPO) dizlari (Dott.ssa Maria Crez p. 11 Responsabile Servizio (Dr. M. RACCICHANI)