Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
La disciplina della recidiva reiterata, introdotta dalla legge n. 251 del 2005, si applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge pur se i reati pregiudicanti siano stati consumati in epoca anteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2011, n. 6912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6912 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/01/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 214
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 31208/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP PO, nato a [...] il [...];
LA LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, 2 sezione penale, in data 12/4/2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. Ragazzo Giuseppe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12/4/2010, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Catania, in data 11/6/2009, che aveva condannato MP PO e LA LU rispettivamente alla pena di anni 9 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ed anni 8 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa per i reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di una pistola e ricettazione della stessa.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di mitigazione del trattamento sanzionatone. Avverso tale sentenza propongono ricorso MP PO e LA LU per mezzo dei rispettivi difensori.
MP PO:
Solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
1) LAzione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p. In proposito si duole che la motivazione della sentenza impugnata risulta assolutamente carente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche equivalenti in quanto non prende in considerazione alcuni elementi concreti segnalati dalla difesa, quali la mancata resistenza all'arresto che, assieme alla confessione, denota un comportamento di attenuata pericolosità sociale;
2) LAzione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p, nonché violazione dell'art. 99 c.p. in relazione all'art. 2 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 3, in relazione al quantum di pena applicato a titolo di aumento per la recidiva. Al riguardo si duole che la Corte d'appello abbia applicato automaticamente la recidiva, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, senza tener conto che i precedenti che costituivano la recidiva sono stati tutti commessi in epoca anteriore alla L. n. 251 del 2005. Eccepisce inoltre la violazione dell'art. 99 c.p., comma 3 ed il difetto di motivazione in ordine al quantum di pena applicato dai giudice a titolo di aumento per la contestata recidiva, risultando l'aumento concretamente applicato (quattro anni di reclusione) superiore alla metà della pena base;
3) LAzione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 c.p., comma 4, e L. n. 895 del 1967, art.
7. Al riguardo si duole che il giudice d'appello non abbia tenuto in alcun conto la diminuente, ex L. n. 895 del 1967, art. 7, in relazione alla quantificazione dell'aumento per la continuazione. LA LU;
Solleva due motivi di gravame con i quali deduce:
1) LAzione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3. In proposito si duole che la sentenza d'appello abbia recepito acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado in punto di diniego delle attenuanti generiche, senza tener conto della condotta successiva al reato e della condizione di tossicodipendenza. 2) LAzione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3. Al riguardo si duole dell'applicazione della recidiva, che avrebbe dovuto essere esclusa, tenendo conto della condizione di tossicodipendenza del prevenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati;
I primi due motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti sono analoghi e possono essere trattati congiuntamente.
Per quanto riguarda il primo motivo, occorre puntualizzare - in conformità a principi acquisiti dalla giurisprudenza di questa S.C, - che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado ad essa conforme, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. In tale prospettiva la motivazione per relationem della sentenza d'appello non è consentita quando si traduca nella mera ritrascrizione della motivazione di primo grado, che resta così non assoggettata alla doverosa revisione critica imposta dagli argomenti svolti dall'appellante; mentre è legittima quando sia integrata con la risposta ai rilievi critici formulati nell'atto di appello. Orbene è questo il tipo di argomentare dell'impugnata sentenza, giacché, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte territoriale non si è limitata ad una supina adesione alla decisione del primo giudice, ma ha espresso le ragioni della sua conferma, in punto di diniego delle attenuanti generiche, dando conto dei motivi di impugnazione e delle argomentazioni ostative all'accoglimento degli stessi. In particolare la sentenza impugnata ha preso in considerazione le specifiche modalità della rapina, realizzata con manifesta spregiudicatezza ed elevata violenza, ed i precedenti specifici, traendone legittimamente la conclusione che da tali modalità emerge una spiccata vocazione a delinquere degli imputati, nonché un modus operandi non occasionale ma usuale. La Corte ha preso anche in considerazione lo status di tossicodipendente degli imputati ed il comportamento successivo al reato, osservando che la confessione degli imputati non poteva essere interpretata come indice di resipiscenza, a fronte dell'evidenza della prova. Di conseguenza la Corte ha fornito una risposta completa alle argomentazioni sollevate con i motivi d'appello e le ha legittimamente respinte sulla base di una motivazione congrua e priva di vizi logici, come tale incensurabile in questa sede. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso in punto di applicazione della recidiva, non può essere invocato il principio della legge più favorevole al reo, in quanto il fatto è stato commesso in Catania il 19/3/2009, quando era pienamente vigente la nuova disciplina della recidiva, introdotta dalla novella di cui alla L. n. 251 del 2005. Quindi l'applicazione della recidiva risultava obbligatoria, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5, Per quanto riguarda la misura dell'aumento applicato a titolo di recidiva, questa è fissata, nei casi di recidiva specifica reiterata infraquinquennale, dalll'art. 99 c.p., comma 4, in due terzi rispetto alla pena base. Pertanto correttamente i giudici di merito hanno fissato l'aumento della recidiva in due terzi.
Infine è palesemente infondato anche il terzo motivo sollevato dalla difesa MP in quanto è pacifico, secondo l'insegnamento di questa Corte che: "L'unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati disancora quelli satelliti dalle specifiche pene edittali e li aggancia al criterio dell'aumento fino al triplo della pena prevista per la violazione più grave. Ne discende che per i reati satelliti anche le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione "quoad poenam - di concorre a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena previsto dall'art. 81 cpv. c.p." (Cass. Sez. 1, Sentenza n 13006 del 22/09/1998 Ud. (dep. 11/12/1998 )Rv. 212985). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli Imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011