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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3530/2025 R.G. avente ad oggetto: “interdizione”, vertente
TRA
, e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
HI LO, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Afragola, al corso Garibaldi n. 121;
RICORRENTI
E
domiciliata come in atti Controparte_1
INTERDICENDO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.4.2025, gli odierni ricorrenti deducevano che , Controparte_1
come si evince dalla documentazione medica versata in atti, risulta affetto da un grave deficit intellettivo, da SLA e da demenza senile, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per tale ragione ne chiedevano pronunciarsi l'interdizione.
All'udienza del 20.10.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio. Sulla base dell'istruttoria compiuta, infatti, si può ritenere accertato lo stato di grave e abituale infermità mentale in cui versa l'interdicendo e la sua conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi.
Ed invero dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che l'interdicendo è affetto, tra le diverse patologie di cui soffre, da sindrome pseudobulbare complicata da osas notturna, vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ischemica cronica, epatopatia cronica HCV correlata e da insufficienza respiratoria acuta su cronica secondaria a Sclerosi Laterale Amiotrofica in ventilazione invasiva.
Ciò premesso, tuttavia, il Tribunale rileva che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione/inabilitazione e amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione/inabilitazione, quale misura estrema di protezione, è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (Cass. n. 23566/2006; Cass. n. 18171/2013; Cass. n.
6079/2020).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità, che finisce per l'identificarsi con la incapacità, sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tale direzione si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. n. 9628/2009).
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie l'interdicendo appare assistito dai propri familiari ed è seguito da medici, così come non vi sono rilevanti incombenze di carattere economico - patrimoniale.
Dette esigenze possono essere adeguatamente svolte da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe, se necessario, le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Nelle more della trasmissione degli atti al giudice tutelare appare, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno, definendone i relativi compiti con separata ordinanza.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'assenza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- provvede in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di CP_1
e alla trasmissione degli atti al giudice tutelare, come da separata ordinanza;
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 22.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3530/2025 R.G. avente ad oggetto: “interdizione”, vertente
TRA
, e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
HI LO, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Afragola, al corso Garibaldi n. 121;
RICORRENTI
E
domiciliata come in atti Controparte_1
INTERDICENDO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.4.2025, gli odierni ricorrenti deducevano che , Controparte_1
come si evince dalla documentazione medica versata in atti, risulta affetto da un grave deficit intellettivo, da SLA e da demenza senile, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Per tale ragione ne chiedevano pronunciarsi l'interdizione.
All'udienza del 20.10.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio. Sulla base dell'istruttoria compiuta, infatti, si può ritenere accertato lo stato di grave e abituale infermità mentale in cui versa l'interdicendo e la sua conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi.
Ed invero dalla documentazione medica prodotta in atti risulta che l'interdicendo è affetto, tra le diverse patologie di cui soffre, da sindrome pseudobulbare complicata da osas notturna, vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ischemica cronica, epatopatia cronica HCV correlata e da insufficienza respiratoria acuta su cronica secondaria a Sclerosi Laterale Amiotrofica in ventilazione invasiva.
Ciò premesso, tuttavia, il Tribunale rileva che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione/inabilitazione e amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione/inabilitazione, quale misura estrema di protezione, è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (Cass. n. 23566/2006; Cass. n. 18171/2013; Cass. n.
6079/2020).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità, che finisce per l'identificarsi con la incapacità, sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tale direzione si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. n. 9628/2009).
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie l'interdicendo appare assistito dai propri familiari ed è seguito da medici, così come non vi sono rilevanti incombenze di carattere economico - patrimoniale.
Dette esigenze possono essere adeguatamente svolte da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe, se necessario, le opportune autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sì che in tale contesto non appare necessaria la misura dell'interdizione, la cui domanda deve essere quindi rigettata.
Nelle more della trasmissione degli atti al giudice tutelare appare, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno, definendone i relativi compiti con separata ordinanza.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'assenza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- provvede in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di CP_1
e alla trasmissione degli atti al giudice tutelare, come da separata ordinanza;
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 22.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro