Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 38423
CASS
Sentenza 19 luglio 2016

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La inesatta attestazione della data e dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, non determina l'inesistenza o l'invalidità dell'atto né, in assenza di una specifica previsione di legge, l'inutilizzabilità delle captazioni effettuate, a condizione che i dati in questione siano desumibili in modo certo da altri atti del pari fidefacienti. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso con il quale era stata contestata l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite sulla base di un decreto autorizzativo che aveva la stessa data di quella di inizio delle operazioni, ma risultava depositato il giorno successivo, ha evidenziato come la data e l'orario in questione emergessero dal verbale di inizio delle operazioni di intercettazione, in cui si attestava che queste erano state iniziate in esecuzione del decreto del P.M.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 38423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38423
    Data del deposito : 19 luglio 2016

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