Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
La inesatta attestazione della data e dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, non determina l'inesistenza o l'invalidità dell'atto né, in assenza di una specifica previsione di legge, l'inutilizzabilità delle captazioni effettuate, a condizione che i dati in questione siano desumibili in modo certo da altri atti del pari fidefacienti. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso con il quale era stata contestata l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite sulla base di un decreto autorizzativo che aveva la stessa data di quella di inizio delle operazioni, ma risultava depositato il giorno successivo, ha evidenziato come la data e l'orario in questione emergessero dal verbale di inizio delle operazioni di intercettazione, in cui si attestava che queste erano state iniziate in esecuzione del decreto del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 38423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38423 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
384 23 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente dott. MATILDE CAMMINO SENTENZA N. 1386 dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere REGISTRO GENERALE dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere N. 17668/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RI, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza n. 192/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di BARI, del 25/02/2016 sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udite le conclusioni del P.G. dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, udito il difensore avv. NICOLA CORNACCHIA, in sostituzione dell'avv. MASSIMO UNGARO del foro di Trani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/1/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani applicava nei confronti di RI MA altri la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui all'art. 648 bis cod. pen. ed altro e, a seguito di ricorso del predetto, con ordinanza del 25/2/2016 il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, ha solo parzialmente riformato il provvedimento impugnato, annullando il titolo cautelare in relazione ai reati di cui ai capi D), E), F) e G), confermando nel resto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
2. Propone ricorso per cassazione l'Avantalo, a mezzo del difensore, lamentando la violazione di norme processuali ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per essere state ritenute utilizzabili dal Tribunale del riesame le intercettazioni ambientali eseguite dalla Polizia di Stato all'interno del Commissariato di Andria sulla base di un decreto autorizzativo di urgenza emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trani e da questo trasmesso alla P.G. prima del deposito in segreteria, effettuato solo il giorno successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Risulta agli atti ed è incontestato, invero, che l'intercettazione ambientale all'interno del Commissariato di P.S. di Andria è stata disposta in via di urgenza dal Pubblico Ministero con decreto che reca la data del 27 gennaio 2015 e l'ora 21,00, e però risulta depositato solo il giorno successivo, alle ore 9,40, quando ormai le captazioni, iniziate alle ore 21,10 dello stesso 27 gennaio 2015, erano ormai completate. Non può condividersi, però, l'assunto del ricorrente secondo cui solo con l'attestazione del deposito del provvedimento questo viene a giuridica esistenza. Questa Corte di Cassazione ha sempre riconosciuto che, di regola, gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario e che, conseguentemente, i provvedimenti dei quali è prescritta l'adozione entro un termine, per quanto datati dal giudice prima della relativa scadenza, non producono il loro effetto se non anche depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data ed eventualmente dell'ora (sez. 2, n. 42 del 23/11/2004, Rv. 230526). Si tratta di una giurisprudenza che ha sempre dato atto, però, della validità e perfezione del provvedimento ancor prima dell'attestazione del deposito in cancelleria, sul rilievo che nel sistema processuale gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del 2 giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi (sez. 3, n. 2939 del 26/09/2000, Rv. 217988, n. 2939), con la conseguenza che alla sua omissione si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi (così sez. 2, n. 42 del 23/11/2004, Rv. 230526, in motivazione). L'evoluzione giurisprudenziale ha, poi, portato ad un ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, che, proprio valorizzando la considerazione secondo cui la giuridica esistenza di un atto dell'autorità giudiziaria dipende unicamente dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione (cfr. Cass. sez. 3, n. 35310 del 07/06/2011, Rv. 250857, che ha ritenuto non inesistente la richiesta del P.M. di sequestro preventivo pur priva dell'attestazione della data di deposito nella segreteria), ha ulteriormente ribadito che un provvedimento dell'autorità giudiziaria, pur se privo della data di deposito, non è nullo o addirittura inesistente, perché la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell'efficacia, e serve a fissare il momento di inizio della sua rilevanza esterna. Ne è stata tratta la conseguenza che all'omessa indicazione della data di deposito si può sopperire, come dinanzi anticipato, in presenza di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi, e che vi è, pertanto, difetto essenziale della data solo se la data certa non possa desumersi "aliunde" (cfr. sez. 2, n. 43318 del 18/10/2005, Rv. 232679: in un caso analogo a quello in esame la Corte ha dichiarato l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancanza dell'attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento di convalida del decreto con cui il P.M. aveva disposto d'urgenza le intercettazioni telefoniche, ritenendo che la tempestività del decreto di convalida fosse attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l'ufficio del Procuratore della Repubblica e quello del Gip ed in particolare dall'annotazione della data di ricezione del decreto d'urgenza all'ufficio del Gip e dall'annotazione della data di trasmissione del provvedimento di convalida all'ufficio del Procuratore della Repubblica). Quanto riconosciuto con riferimento alla data del provvedimento, inevitabilmente, vale anche per l'orario di emissione dello stesso, tanto che questa Corte di legittimità ha espressamente riconosciuto che l'omessa attestazione nel provvedimento dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del G.i.p., non impediscono l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità (sez. 4, n. 1217 del 01/10/2008, Rv. 241990). - -Se, pertanto, l'attestazione della data e dell'orario di deposito non è condizione dell'esistenza o della validità dell'atto, né è prevista a pena di inutilizzabilità, quel che rileva ai fini della valutazione dell'utilizzabilità o meno delle captazioni effettuate sulla base di un decreto di intercettazione emesso in via di urgenza dal Pubblico Ministero, in mancanza di data di deposito che attesti anche l'orario di questo o anche, come nel caso di specie, in presenza di captazioni effettuate prima di tale materiale deposito, è la possibilità di desumere "aliunde" in modo certo la data e l'orario di emissione del decreto di intercettazione di urgenza, sulla base 3 di altre formalità del pari fidefacienti, contenute anche in atti connessi, che consentano di escludere retrodatazioni dell'atto (cfr. sez. 4, n. 1217 del 01/10/2008, Rv. 241990, cit.). Nel caso di specie, la conferma della data e dell'orario di emissione del decreto di intercettazione di urgenza, quali risultanti dall'atto 27/1/2015 ore 21,00 - emerge - inequivocabilmente dal verbale di inizio e fine delle operazioni di intercettazione delle conversazioni di cui si tratta, atto fidefacente in quanto sottoscritto da pubblici ufficiali, nel quale si dava atto che le operazioni erano state iniziate dalla P.G. alle ore 21,10 del predetto 27/1/2015 "in esecuzione al decreto di intercettazioni di urgenza nr. 437/2015 R.G.N.R. mod. 44 e nr. 74/2015 RIT" emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trani, così attestando la preesistenza del decreto all'inizio delle operazioni poi conclusesi alle ore 05,15 del 28/1/2015, per essere uscito il decreto medesimo dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo aveva deliberato mediante trasmissione all'organo di P.G., che ne poteva così annotare tutti gli estremi nel verbale suddetto. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disp. att. del cod. di proc. pen. Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Matilde Cammino Dott. Imperiali ша DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 SET. 2016 *******YTUSSTETRICIT IL CANCELLIERE Daniele Colapinter