Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 legge fall. ( nel caso di specie, arretrati di pensione) e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti; tale valutazione, fondata su un prudente apprezzamento in fatto, può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione, ovvero nelle ristrette ipotesi della motivazione mancante o apparente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 106, presso l'avvocato STUDIO VALORI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO ZOMPÌ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ANCORA MAURIZIO;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di LECCE, depositato il 28/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce ha confermato, in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., il decreto del giudice delegato che aveva disposto l'acquisizione all'attivo fallimentare della somma di L. 61.988.000 corrisposta dall'Inps alla fallita IA NN a titolo di arretrati sulla pensione per il decennio 1989/1999. Hanno ritenuto i giudici del merito che l'art. 46 n. 2 legge fall. mira ad assicurare al fallito gli assegni pensionistici nei limiti necessari a garantire il mantenimento personale e della famiglia;
sicché nel caso in esame, trattandosi di arretrati, manca "il requisito dell'attualità che legittimerebbe una valutazione del loro impiego" e non risultano dedotti obblighi di restituzione imputabili al medesimo scopo.
Ricorre per cassazione IA NN, che propone un unico articolato motivo d'impugnazione.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 46 legge fall., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato in base a criteri diversi da quelli legali la necessità degli emolumenti acquisiti, solo perché si trattava di arretrati, e abbiano omesso di considerare l'esigenza di un mantenimento dignitoso del fallito e della sua famiglia, imposta dalla Costituzione. Il ricorso è infondato.
I giudici del merito, invero, hanno plausibilmente considerato che la somma corrisposta a titolo di arretrati alla fallita superasse le esigenze di un dignitoso mantenimento della donna e della sua famiglia, evidentemente assicurato dai normali ratei della pensione. E tale valutazione non è censurabile nel giudizio di legittimità. In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice delegato, nella determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, a norma dell'art. 46 legge fall., "non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve considerare, da un lato che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere ridotto alle esigenze puramente alimentari (a differenza di quanto previsto dal successivo art. 47), dovendo invece essere ragguagliato quantitativamente ad una misura che costituisca premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta;
dall'altro, che detto mantenimento non può essere elevato al limite astratto del minimo tenore di vita socialmente adeguato, secondo il principio dell'art. 36 Cost., dovendosi considerare che nella condizione sociale del fallito esiste la sua situazione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti" (Cass., sez. 1^, 15 dicembre 1994, n. 10736, m. 489221) Questo potere di determinazione richiede, quindi, una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito prodotto dal fallito, fondata su un prudente apprezzamento di fatto, il cui esercizio può essere censurato in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione. Altrettanto indiscussa, peraltro, è la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nei casi, come quello in esame (Cass., sez. 1^, 26 novembre 1999, n. 13171, m. 531510), nei quali il ricorso per cassazione è ammesso solo ai sensi dell'art. 111 Cost., la deducibilità del vizio di motivazione non si estende alle ipotesi di insufficiente o incompleta valutazione dei dati processuali, ma è limitata ai soli casi di radicale mancanza del discorso giustificativo della decisione. Si ritiene, infatti, che "la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra 'violazione di legge', e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la 'ratio decidendi' (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie" (Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888, m. 477253; Cass., sez. un., 30 ottobre 1992, n. 11846, m. 479257; Cass., sez. un., 24 settembre 1993, n. 9674, m. 483829). E nel caso in esame la pur contratta motivazione esibita dal tribunale a sostegno della propria decisione non può essere considerata inidonea a giustificarne il convincimento.
In mancanza dei costituzione in giudizio della curatela fallimentare, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002