Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9391
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 legge fall. ( nel caso di specie, arretrati di pensione) e della quota di essi da destinare alla soddisfazione dei creditori, il giudice delegato non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti; tale valutazione, fondata su un prudente apprezzamento in fatto, può essere censurata in sede di legittimità nei soli limiti in cui è ammessa la deduzione del vizio di motivazione, ovvero nelle ristrette ipotesi della motivazione mancante o apparente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9391
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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