Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario. Ne consegue che i provvedimenti dei quali è prescritta l'adozione entro un termine, per quanto datati dal giudice prima della relativa scadenza, non producono il loro effetto se non anche depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data ed eventualmente dell'ora. (Fattispecie in tema di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M.: mancando ogni attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento adottato dal giudice, che pure recava in calce una datazione antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore fissato dalla legge, la Corte ha giudicato inutilizzabili le relative acquisizioni probatorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2004, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
No.23.11.04 MASSIMARE ee.1729 16.31249/04
42/0 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dai signori magistrati:
PRESIDENTE 1. FRANCESCO MORELLI
CONSIGLIERE 2. ANTONIO MORGIGNI
CONSIGLIERE 3. ND EN
4. FILIBERTO PAGANO CONSIGLIERE
5. EN BE CONSIGLIERE rel.
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Mario Iannelli
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n.31249 del Ruolo Generale dell'anno 2004, posto in decisione all'udienza del 23 Novembre 2004, proposto dal Pubblico Ministero presso il tribunale di Firenze avverso l'ordinanza 19 luglio 2004 emessa dal tribunale di Firenze, sezione del riesame
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All'udienza del 23 Novembre 2004 le parti così precisavano le rispettive conclusioni
IL P. G. chiedeva il rigetto del ricorso
PER IL RESISTENTE OL, l'avv. Giovanni Voena chiedeva il rigetto, o,
in subordine, un rinvio per l'acquisizione del decreto di convalida
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 19 luglio 2004 il Tribunale di Firenze, sezione del riesame annullava la misura cautelare della custodia in carcere irrogata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nei confronti di ET GA e
MO LA.
Motivava che i decreti di convalida delle intercettazioni telefoniche disposte d'urgenza dal pubblico ministero essenziali per la valutazione degli indizi di '
responsabilità a carico degli indagati mancavano di data certa, in carenza di R '
attestazione del deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.: con la conseguenza che gli elementi probatori in esse contenuti erano inutilizzabili ex art. 267, secondo comma, c. p. p. .
Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze - Direzione Distrettuale Antimafia, deducendo che, ai fini della utilizzabilità, era previsto nella norma speciale suddetta solo che il decreto di urgenza del pubblico ministero fosse convalidato entro 48 ore;
ma non anche che entro tale termine il provvedimento di convalida del GIP fosse depositato in cancelleria
2 ex art. 128 c.p.p., norma generale che del resto prescrive il più lungo termine di cinque giorni dalla deliberazione.
Assumeva che la sanzione di cui all'art. 267, secondo comma, c.p.p. non poteva essere legata al tempestivo deposito del decreto perché questa formalità era finalizzata a conferire all'atto immediata rilevanza esterna, assente nella specie;
e che comunque la tardività poteva dar luogo, al più, a mera irregolarità.
In subordine, censurava l'ordinanza per non aver ritenuto,comunque, il provvedimento del GIP valida autorizzazione per le successive operazioni di intercettazione, limitando così l'inefficacia sopravvenuta a quelle anteriori e sottoponendo a prova di resistenza la misura cautelare, fondata anche su altre intercettazioni, validamente convalidate.
All'udienza del 23 novembre il Procuratore Generale ed il difensore del resistente MO precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE क
Il ricorso è infondato.
L'articolo 267, secondo comma, c.p.p. prescrive la convalida delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero entro 48 ore dal suo provvedimento d'urgenza, con decreto motivato del Giudice per le indagini preliminari, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite e del divieto di proseguirle.
In applicazione del principio generale - valido sia nel processo penale, sia in quello civile per cui la data certa di un provvedimento non emesso in udienza deriva
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dall'attestazione di cancelleria apposta al momento del deposito, facente prova fino a querela di falso (Cass.pen.,sez.3, 5 Dicembre 2002, n. 40959; Cass. civ. 9 Luglio 1985,
n.4092), consegue che è inidonea ad integrare la formalità richiesta la data vergata x
3 privo del dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, che resta atto interno requisito della certezza.
Al riguardo, non si può, peraltro, condividere la tesi del resistente secondo cui il provvedimento mancante della data del deposito sia giuridicamente nullo o addirittura inesistente.
,La data è infatti elemento estrinseco alla decisione essendo previsto ai fini dell'efficacia e non della validità, quale requisito dell'ufficiale esternazione dell'atto processuale, di cui segna il perfezionamento e il “dies a quo" per la rilevanza giuridica intersoggettiva (Cass. pen. 5 Ottobre 1996, n. 1616).
Ne risulta un sistema processuale in cui gli ausiliari dei magistrati svolgono la funzione di imprimere il sigillo dell'autenticità agli atti del giudice o del pubblico ministero, sottraendoli alla disponibilità interna dell'ufficio che li ha emessi (Cass. pen.
22 Novembre 2000, n. 2939 ) . Con la conseguenza che alla sua omissione si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacenti, contenute anche in atti connessi (Cass. pen., sez. 4, 30 Ottobre 1987, Morina ) .
E' questo il caso della sentenza penale, resa in pubblico dibattimento soggetto a verbalizzazione (Cass. pen.,sez. 5, 29 Settembre 1982, Pecchioli ) ; ed anche di quelle civili, quando siano informate al rito dell'immediata lettura del dispositivo (artt. 429,
r 437,447 bis c.p.c.) : evenienze, che sarebbero invece inammissibili, in tesi generale, per gli atti inesistenti, per definizione insuscettibili di sanatoria.
, perle ordinanze non dibattimentali, quale quella in esame, diventa Per contro essenziale l'attestazione del deposito in cancelleria, per le ragioni chiarite d'inidoneità della data appostavi dallo stesso Gip (Cass. pen. 16 Novembre 1988,sez. 1, TE ) .
Pertanto, tutte le volte che, in mancanza dell'annotazione della Cancelleria, la data certa non possa desumersi "aliunde" e cioè da altre attestazioni equipollenti che valgano ad integrare la formalità omessa, completando, così,la fattispecie decisoria, a formazione progressiva difetta un elemento essenziale per l'efficacia del
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provvedimento. Con le conseguenze di volta in volta previste dalla legge : nella specie,
4 la perenzione del decreto contingibile , d'urgenza , del pubblico ministero e l'inutilizzabilità definitiva dei risultati delle intercettazioni provvisoriamente disposte, visto che l'eventuale autorizzazione o convalida tardiva non possono valere a legittimare "ex post" l'utilizzazione di quelle svoltesi "medio tempore” (Cass. pen.,sez.
1,15 giugno 1999, n. 3323).
Si rifletta, in chiusura di analisi, che un provvedimento del GIP senza data certa equivarrebbe, di fatto, ad una convalida in forma orale;
eventualmente soggetta ad una successiva formalizzazione, “sine die".
Né vale, in senso possibilista, la distinzione suggerita dal pubblico ministero ricorrente tra atti ad efficacia esterna ed atti segreti: giacché proprio la norma speciale di cui all'art. 267 , secondo comma ,c.p.p., nella specie applicabile, ricollega all'intempestività della convalida - cui è equiparabile la convalida priva di data certa entro i termini di legge - l'effetto giuridico esterno dell'inutilizzabilità “ope legis”: e cioè, la sanzione più drastica per l'inottemperanza ad un precetto imperativo in tema di prove (art. 191 c.p.p.).
Neppure può invocarsi nel caso in esame la prova di resistenza dell'impianto argomentativo della misura cautelare, depurato dei risultati delle intercettazioni non autorizzate, giacché il Tribunale del riesame ha concluso la sua disamina, condotta con motivazione immune da vizi logici , con la ritenuta indispensabilità delle intercettazioni non convalidate tempestivamente ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza.
Del resto, il Pubblico Ministero ricorrente non ha precisato quali intercettazioni successive, e con quali contenuti, siano rilevanti sotto questo profilo;
limitandosi ad un generico, e perciò inammissibile, richiamo, di mera natura esplorativa, a talune intercettazioni regolarmente autorizzate dal GIP ed ad altre convalidate mediante decreti ritualmente depositati in cancelleria.
Il ricorso è perciò infondato e va respinto .
บ
! 5 ก rigetta il ricorso
Roma, 23 Novembre 2004
P.Q.M.
presidente il relatore estensore Делова
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3 GEN. 2005
IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi
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