Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2004, n. 42
CASS
Sentenza 23 novembre 2004

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Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario. Ne consegue che i provvedimenti dei quali è prescritta l'adozione entro un termine, per quanto datati dal giudice prima della relativa scadenza, non producono il loro effetto se non anche depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data ed eventualmente dell'ora. (Fattispecie in tema di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M.: mancando ogni attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento adottato dal giudice, che pure recava in calce una datazione antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore fissato dalla legge, la Corte ha giudicato inutilizzabili le relative acquisizioni probatorie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2004, n. 42
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42
    Data del deposito : 23 novembre 2004

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