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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avvocato Silvia Brizzi che, riportandosi integralmente ai motivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di PA TO per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatogli al capo A) quale amministratore di fatto della società ORAL S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27/02/2015, mentre lo ha assolto da quello di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B), con espunzione della contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, così riformando parzialmente la sentenza appellata dalla difesa dell’imputato. 2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando sei motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10265 Anno 2026 Presidente: EZ OS Relatore: GI RI RI Data Udienza: 02/12/2025 2 2.1. Inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. Deduce che, avendo il PM contestato la condotta di dissipazione accanto a quella di distrazione per la prima volta all’udienza del 23.11.2023, aveva errato il Tribunale di Napoli a ritenere quella una mera modifica materiale, non disponendo la notifica all’imputato assente, ed era incorsa in inosservanza di legge la Corte di Appello reputando applicabile la procedura di cui all’art. 519 cod. proc. pen. invece che quella dell’art. 520 cod. proc. pen. 2. Inosservanza di norma processuale in ordine all'art. 544 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Sotto un primo profilo deduce che la sentenza impugnata ha travisato le prove e, comunque, non ha motivato idoneamente in ordine alla qualità di amministratore di fatto in capo all’imputato, non tenendo conto degli indici positivi e negativi che valevano a qualificarlo quale mero preposto. Sotto ulteriore e distinto profilo, la sentenza prospetta che la motivazione ha travisato la valenza delle annotazioni di bilancio laddove ha inadeguatamente attribuito loro la capacità rappresentativa di poste attive realmente esistenti, ponendo così la ingiustificata premessa per inferirne la distrazione. 3. Inosservanza di norma processuale in ordine all'art. 544 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Deduce la contraddittorietà della decisione impugnata laddove, da un lato, ha assolto l'imputato dalla bancarotta documentale, dall'altro lo ha condannato per distrazione, in ragione della mancanza di scritture contabili utili che consentissero di ritenere fittizia la posta di bilancio afferente ai circa 1.900.000 euro di crediti verso terzi imputati quale oggetto della distrazione. 4. Inosservanza di norme processuali in ordine alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Secondo quanto si trae dalla lettera del ricorso, lo stesso deduce che, mentre non vi è prova della distrazione di una posta reale, è ravvisabile la violazione del richiamato principio di correlazione ove la condanna abbia avuto riguardo al carattere fittizio della posta. 5. Inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen.e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'elemento psicologico del reato. Deduce che gli elementi acquisiti descrivevano le condizioni dell’imputato quale soggetto che, sottoposto ad usura e travolto da situazioni familiari drammatiche, si era sempre profuso per sostenere l’attività delle aziende in rilievo. Si duole che le circostanze non siano state valutate idonee a fondare il riconoscimento della scriminante o l’esclusione 3 del dolo. Era altresì stata pretermessa dalla motivazione la dedotta vicenda del furto di identità e della clonazione della società. 6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della contestazione di cui al capo a) in bancarotta semplice visto il comportamento eventualmente negligente ravvisabile in capo all'imputato. Si duole che, dedotto il punto in appello sulla base degli elementi che escludevano un approfittamento economico dell’imputato, la Corte d'Appello non abbia offerto alcuna motivazione sulla questione. 3. Il PG si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Come esposto, la difesa si duole del fatto che, allorché all’udienza del 23/11/2023, il Pubblico Ministero aveva integrato il capo A) di imputazione, inserendo nella sua parte di descrizione generale l’espressione «distraevano e comunque dissipavano beni della Società», il Tribunale, pur a fronte della questione sollevata dalla difesa, non avesse disposto il rinvio per la notifica dell’estratto del verbale. La Corte di appello, poi, aveva erroneamente disatteso la questione, motivando sul fatto che le difese non avevano chiesto termine, così facendo riferimento alle previsioni di cui all’art. 519 cod. proc. pen., non applicabili al caso di specie in quanto postulavano la presenza dell’imputato. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato già nelle sue premesse fattuali. Come già evidenziato dalla Corte d’Appello, all’udienza del 23/11/2023, la difesa, pur richiedendo l’applicazione delle garanzie di cui agli artt. 516 e ss., nemmeno aveva fatto richiesta di termine. Sul punto, il ricorso mal si confronta con la decisione impugnata e con gli atti processuali, qui consultabili dalla Corte in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, posto che si limita ad affermare che, in ragione dell’assenza dell’imputato, il Tribunale avrebbe dovuto applicare direttamente l’art. 520 cod. proc. pen., disponendo per l’effetto la notifica all’imputato ed il correlato rinvio. Al contrario, risulta dagli atti e costituisce ratio 4 della decisione assunta la circostanza che l’imputato era invece presente all’udienza in rilievo in cui aveva anche reso spontanee dichiarazioni. 2.3. E’, comunque, assorbente riconoscere che l’integrazione non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per convergenti ragioni. 2.3.1. In primo luogo, la sentenza ha condannato l’attuale ricorrente per la fattispecie di distrazione che era ab origine contestata nel capo A). Né può assumere alcun rilievo il fatto che l’integrazione grafica del 23/11/2023 ne abbia ripetuto la contestazione nella parte generale introduttiva del capo. Anche sotto il richiamato profilo, il motivo non si confronta con la sentenza di appello che aveva motivato nel corretto senso appena indicato. 2.3.2. Sotto altro profilo, la giurisprudenza ha chiarito la fungibilità delle condotte alternative descritte dall’art. 216 comma 1 n. 1) l. fall., in particolare affermando che non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato (Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Gironi, Rv. 248505 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 12/03/2024 Ud. (dep. 31/05/2024 ) Rv. 286503 - 01). Nel caso di specie, a fronte della presenza della indicazione del fatto addebitato, specificamente individuato ab origine appunto nella sottrazione della risorsa finanziaria alla fallita, la circostanza che l’integrazione affiancasse la denominazione qualificatoria di dissipazione a quella di distrazione non era sopravvenienza idonea a modificare l’oggetto giuridico della contestazione, ai fini dell’applicazione delle garanzie di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Come premesso, il motivo deduce violazione di legge processuale e difetto di motivazione per travisamento della prova in ordine a: 1) ricognizione degli indici spesi per attribuire al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto invece che di mero preposto, con particolare riguardo al travisamento della portata effettiva della delega di funzioni concessa all'imputato nella società; 2) valenza dimostrativa delle poste di bilancio, cui, con motivazione inadeguata, la sentenza aveva attribuito idonea capacità rappresentativa di una situazione reale. 5 3.2. Già mette conto evidenziare che, sulla specifica condanna, si verte al cospetto di doppia conforme, avendo la Corte pienamente validato il percorso argomentativo della sentenza di primo grado. Deve rammentarsi allora che, secondo orientamento cui questa Corte intende dare seguito, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01. V. Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/01/2018, n. 5336, rv. 272018). Vero è che, sub specie di violazione di legge processuale e difetto di motivazione, il ricorso pretende di proporre una differente ricostruzione dei fatti ed una complessiva rilettura delle risultanze probatorie, qui non consentita. 3.3. In concreto, privo di specificità, oltre che di fondamento, è l’argomento secondo cui la sentenza impugnata non aveva dato conto della affermazione di un ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente e non aveva al riguardo valutato natura e limite della delega di funzioni allo stesso conferite. Sia il Tribunale che la Corte, di contro, hanno articolato un percorso argomentativo che, valorizzando la continuità di gestione delle aziende alberghiere in rilievo da parte dell’imputato prima e dopo la loro riferibilità alla fallita ORAL s.r.l., ha composto ed analizzato in modo logico e coerente un compendio di elementi convergenti nel riconoscimento della gestione amministrativa in capo al TO. La conclusione appare compiutamente e razionalmente motivata sulla scorta di testimoni che avevano avuto un rapporto qualificato con la società, tra cui spicca il contributo del commercialista «storico» del ricorrente, dott. Vetromile, che, privo all’evidenza di malanimo o di interessi antagonisti a quelli dell’imputato, ne ha descritto il ruolo di effettivo gestore della fallita mentre ha indicato gli amministratori di diritto quali fiduciari del ricorrente, con ciò ponendo anche argomento significativo per inquadrare le dichiarazioni con cui i medesimi avevano inteso presentarsi come effettivi gestori dell’impresa. Si tratta appunto di percorso argomentativo con cui la difesa non si confronta compiutamente e che, comunque, è in sé logico e privo di contraddizioni intrinseche o estrinseche. 6 D’altro canto, la prova dell’esercizio di poteri gestori diffusi e pregnanti da parte di soggetto privo di cariche formali, come avvenuto nel caso di specie per il ricorrente, si traduce naturalmente nella dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto, salva l’eventuale dimostrazione rigorosa che siffatto apparente esercizio sia avvenuto in esecuzione di stringenti direttive di altri. Circostanza, quest’ultima, che, nel caso di specie, nemmeno è allegata e tantomeno dimostrata. 3.4. Quanto al fatto che sia stato travisato il valore probatorio dei bilanci nel senso che questi potevano non rappresentare idoneamente la reale situazione contabile, l’argomento è ancora una volta privo di specificità e, comunque, infondato. 3.4.1.E’ consolidato l’orientamento secondo cui il mancato reperimento, all’atto del fallimento, di risorse societarie emergenti dalle poste della contabilità o del bilancio e di cui l’amministratore non indichi la destinazione in tanto può valere a dimostrare la distrazione delle menzionate risorse in quanto le fonti contabili o di bilancio siano accreditabili di idonea affidabilità (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 669 del 04/10/2021, dep. 12/01/2022, Rv. 282643 - 01). Al riguardo è stato anche precisato che «In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili » (Sez. 5 - , Sentenza n. 6548 del 10/12/2018 , dep. 11/02/2019, Rv. 275499 - 01). Poggiando sulla premessa che colui che esercita i poteri dell’amministratore, mentre ha la gestione delle risorse, ha il dovere di conservarle e destinarle all’interesse societario nonché l’obbligo di dare conto del loro impiego, l’apparato di principi enunciato non postula alcuna responsabilità oggettiva né determina alcuna inversione dell’onere della prova. Del resto, è stato, al riguardo , precisato che «In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e 7 consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01) 3.4.2. Ai criteri così richiamati si è attenuta la motivazione risultante dalle sentenze conformi di condanna sul capo in esame. In ordine alla sussistenza originaria dei cespiti in rilievo, la Corte territoriale ha preso le mosse dalle risultanze già valorizzate dal Tribunale secondo cui i dati dei bilanci pregressi, sul punto specifico, trovavano conferma nel bilancio consegnato al Curatore dal procuratore dell’amministratore di diritto in data 22.04.2015 in un quadro in cui il commercialista storico del TO, dott. Vetromile, aveva appunto confermato che la situazione patrimoniale della ORAL s.r.l. era quella riportata nei bilanci depositati. Nello scenario delineato, inoltre, l’indicazione di una sottrazione di asset era corroborata dal fatto che: a) era registrato un flusso di risorse non idoneamente contabilizzato mediante bonifici dalla fallita alla "Co.ge.al. s.r.l.", società pure riferibile all’imputato; b) secondo le risultanze testimoniali, il TO si era reso autore dell’asportazione di beni dai locali di una delle strutture alberghiere. La sentenza impugnata ha dato conto di come, a fronte delle indicate poste attive, la documentazione prodotta risultasse inidonea al recupero degli ingenti crediti iscritti in bilancio, mentre l’imputato non aveva offerto alcuna indicazione per la specifica individuazione e la riscossione dei crediti nonché sulla sorte del complessivo compendio di cespiti scomparso. 3.4.3. La sentenza impugnata, pertanto, fonda la propria conclusione su una sequenza conforme a corretti canoni logico-giuridici, con i cui sintagmi il ricorrente non si confronta. In particolare, la prospettazione difensiva secondo cui i crediti iscritti nei bilanci non fossero reali non si confronta con le indicazioni sopra riportate in senso contrario ed, in particolare, con quanto tratto dalle dichiarazioni del commercialista. Al riguardo, nemmeno è idonea a disarticolare l’argomentazione offerta dalla Corte d’appello la mera asserzione che il predetto professionista aveva seguito la società solo sino al 2010. Ed, invero, si tratta di informazione che, mentre nemmeno si evince dagli atti, non si mostra dirimente a fronte della constatazione che, comunque, in nessun modo risulta la sorte dei crediti in questione né degli altri cespiti. D’altro canto, come evidenziato, nella situazione data, spettava all’imputato allegare indicazioni sulla sorte delle risorse che, registrate dalle ultime scritture, erano sparite al momento del fallimento. Onere, questo, che in nessun modo l’attuale ricorrente ha assolto, lo stesso anzi prospettando, in modo congiunto ed 8 incoerente, l’inesistenza dei crediti e l’inadeguata attivazione del Curatore per la loro riscossione. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, appare priva di illogicità e di contraddizioni laddove conclude per la sparizione di cespiti finanziari nonché di attrezzature ed arredamenti. 4. E’ infondato il terzo motivo che deduce la contraddizione logica in cui la sentenza impugnata era incorsa laddove, mentre aveva assolto il ricorrente dal reato di bancarotta documentale, aveva confermato la condanna per la distrazione, motivata sull’assunto secondo cui la incompletezza delle scritture aveva impedito le azioni di recupero. La contraddizione dedotta, insussistente in astratto tra l’affermazione della distrazione e l’assoluzione per la bancarotta documentale, nemmeno è ravvisabile in concreto. La richiamata assoluzione, invero, è stata motivata esclusivamente sulla constatazione dell’impossibilità di ricostruire, in contraddittorio tra le parti, quali fossero stati i libri e le scritture contabili in concreto prodotti alla curatela. Circostanza dalla quale la sentenza aveva ritenuto dovesse conseguire «l'impossibilità di stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza degli elementi costitutivi della contestata bancarotta documentale». L’argomento non contraddice la motivazione, sopra ripercorsa, con cui si è confermata la distrazione assumendo che: a) i vari cespiti in origine esistevano come credibilmente attestato dalle scritture contabili;
b) non erano stati reperiti all’atto del fallimento;
c) né le scritture né l’imputato avevano offerto indicazioni per recuperarli o individuarne la destinazione. In particolare, l’accertamento della carenza delle informazioni specifiche nelle scritture, che costituisce componente dell’ultimo sintagma dell’argomentazione richiamata, non entra in contraddizione con il fatto che il giudizio non sia riuscito ad accertare quali libri e scritture contabili fossero complessivamente spariti, fatto su cui la sentenza ha ritenuto di fondare l’assoluzione per la bancarotta documentale. Consegue l’infondatezza del motivo, non essendo ravvisabili le censurate illogicità della motivazione. 5. Il quarto motivo è inammissibile. 9 5.1. Il ricorso prospetta qui il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per il caso in cui dovesse reputarsi che questa abbia condannato l’imputato non per la distrazione di poste finanziarie reali bensì per la registrazione di crediti fittizi. 5.2. La censura è, insieme: aspecifica, in quanto non si confronta con il contenuto reale della motivazione;
manifestamente infondata, in quanto ha ad oggetto affermazione che non si rinviene nella medesima motivazione;
perplessa, in quanto attribuisce alla motivazione un significato differente da quello assunto ad oggetto del motivo che precede (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 – 02; Sez. 4 - , Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870 – 01). Secondo quanto già sopra evidenziato, la sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, ha fondato la condanna per distrazione sulla premessa, logicamente dimostrata secondo i canoni richiesti in materia, che le poste contabili registravano la presenza nel patrimonio della fallita di risorse reali, tanto in ordine ai cespiti finanziari quanto ai beni strumentali. Il motivo, che prospetta l’ipotesi della premessa opposta, per poi inferirne la conseguenza che, così operando, la sentenza avrebbe condannato l’imputato per un fatto non contestato, costruisce l’oggetto della propria censura in termini del tutto scollegati dalla argomentazione che ha sorretto la decisione impugnata, così manifestando le carenze sopra individuate che ne segnano l’inammissibilità. 6. Il quinto motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 6.1. Le due sentenze hanno dato conto della ragione per cui nel caso di specie non era ravvisabile alcuna scriminante per lo stato di necessità, richiamando consolidato orientamento di legittimità secondo cui non sussiste la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di bancarotta qualora i soci amministratori distraggano i beni appartenenti alla società per destinarli a creditori che pratichino interessi usurari qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, non ricorrendo, in tal caso, né il requisito del generarsi del pericolo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, né il requisito della sua inevitabilità con altri mezzi (Sez. 5, Sentenza n. 10542 del 31/10/2014 Ud., dep. 12/03/2015, imp. Rocca, Rv. 262726 – 01; Sez. U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, imp. Suraci, Rv. 276286 – 04). Al riguardo, in linea con la premessa così posta, la Corte d’appello ha osservato che, contrariamente a quanto in quella sede dedotto dalla difesa, la situazione di pericolo così in rilievo non poteva «in alcun modo ritenersi generata per cause 10 indipendenti dalla volontà dell'agente avendo, senza dubbio, l'imputato fatto ricorso al credito usurario e ciò indipendentemente dalla circostanza che a tal fine si sia rivolto a persone a lui note o comunque presentate dal proprio commerciale». Si tratta di argomento, in sé coerente ai canoni logici ed ai principi applicabili alla materia, con il quale la difesa nemmeno si confronta effettivamente. 6.2. Affatto generica è, poi, l’allegazione secondo cui le vicende in oggetto potevano trovare spiegazione con i fatti di clonazione della identità della società. La genericità è apprezzabile già sul piano intrinseco, posto che il motivo non spiega in modo autosufficiente il contenuto della propria allegazione fattuale e tantomeno la correlata incidenza sulla motivazione censurata. La medesima genericità risulta sul piano estrinseco, atteso che il motivo non articola un confronto con le sentenze conformi che hanno messo in evidenza elementi dimostrativi del fatto che l’imputato aveva prelevato beni presso la società e che i bonifici erano andati su conti di società da lui gestita. 6.3. Parimenti generica e manifestamente infondata è la censura che il motivo in esame prospetta in ordine alla motivazione sul dolo. 6.3.1. E’ consolidato l’orientamento secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016 ), Passarelli, Rv. 266805 – 01). L’assunto, come pure noto, ha trovato specificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto 11 pericolosa» (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 6.3.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello, nel replicare agli argomenti difensivi, in parte reiterati nella presente sede, secondo cui il dolo doveva essere escluso in quanto il commercialista aveva dichiarato che l’imputato si era profuso per la salute economica delle proprie aziende alberghiere, ha rispettato i canoni logico- giuridici così individuati. In tal senso si pone la motivazione secondo cui il richiesto dolo generico appariva riconoscibile a fronte del rilievo che risultavano dissolte notevoli risorse già sussistenti nel patrimonio societario senza che l’imputato avesse offerto alcuna indicazione sulla loro sorte e destinazione né al curatore né in sede giudiziale. Il tutto, del resto, in un quadro in cui gli indici di fraudolenza erano appunto ravvisabili nel valore dei cespiti dispersi, nella carenza di alcuna giustificazione al riguardo degli ingenti ammanchi e degli evidenziati indici di distrazione verso la sfera patrimoniale del ricorrente, nella condizione di carenza finanziaria della società esitata nel grave sbilancio. Argomenti, questi, con cui il ricorso non si confronta se non in termini assertivi e generici. 7. Il sesto motivo è pure infondato, ai limiti dell’inammissibilità. 7.1. Secondo non contrastato indirizzo di legittimità, «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima » (Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566 – 01. Cfr ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01 ). 7.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, appunto, ha dato conto espressamente del carattere doloso delle operazioni aventi natura distrattiva e, come tali, manifestamente irriducibili alla alternativa fattispecie di cui all’art. 217 comma 1, n. 4 legge fallimentare indicata nella qualificazione proposta con il motivo di appello pretermesso, del resto intrinsecamente affetto da genericità. 12 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RI GI OS EZ
udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avvocato Silvia Brizzi che, riportandosi integralmente ai motivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di PA TO per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatogli al capo A) quale amministratore di fatto della società ORAL S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27/02/2015, mentre lo ha assolto da quello di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo B), con espunzione della contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, così riformando parzialmente la sentenza appellata dalla difesa dell’imputato. 2. Ha proposto ricorso l’imputato articolando sei motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10265 Anno 2026 Presidente: EZ OS Relatore: GI RI RI Data Udienza: 02/12/2025 2 2.1. Inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. Deduce che, avendo il PM contestato la condotta di dissipazione accanto a quella di distrazione per la prima volta all’udienza del 23.11.2023, aveva errato il Tribunale di Napoli a ritenere quella una mera modifica materiale, non disponendo la notifica all’imputato assente, ed era incorsa in inosservanza di legge la Corte di Appello reputando applicabile la procedura di cui all’art. 519 cod. proc. pen. invece che quella dell’art. 520 cod. proc. pen. 2. Inosservanza di norma processuale in ordine all'art. 544 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Sotto un primo profilo deduce che la sentenza impugnata ha travisato le prove e, comunque, non ha motivato idoneamente in ordine alla qualità di amministratore di fatto in capo all’imputato, non tenendo conto degli indici positivi e negativi che valevano a qualificarlo quale mero preposto. Sotto ulteriore e distinto profilo, la sentenza prospetta che la motivazione ha travisato la valenza delle annotazioni di bilancio laddove ha inadeguatamente attribuito loro la capacità rappresentativa di poste attive realmente esistenti, ponendo così la ingiustificata premessa per inferirne la distrazione. 3. Inosservanza di norma processuale in ordine all'art. 544 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Deduce la contraddittorietà della decisione impugnata laddove, da un lato, ha assolto l'imputato dalla bancarotta documentale, dall'altro lo ha condannato per distrazione, in ragione della mancanza di scritture contabili utili che consentissero di ritenere fittizia la posta di bilancio afferente ai circa 1.900.000 euro di crediti verso terzi imputati quale oggetto della distrazione. 4. Inosservanza di norme processuali in ordine alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Secondo quanto si trae dalla lettera del ricorso, lo stesso deduce che, mentre non vi è prova della distrazione di una posta reale, è ravvisabile la violazione del richiamato principio di correlazione ove la condanna abbia avuto riguardo al carattere fittizio della posta. 5. Inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen.e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'elemento psicologico del reato. Deduce che gli elementi acquisiti descrivevano le condizioni dell’imputato quale soggetto che, sottoposto ad usura e travolto da situazioni familiari drammatiche, si era sempre profuso per sostenere l’attività delle aziende in rilievo. Si duole che le circostanze non siano state valutate idonee a fondare il riconoscimento della scriminante o l’esclusione 3 del dolo. Era altresì stata pretermessa dalla motivazione la dedotta vicenda del furto di identità e della clonazione della società. 6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della contestazione di cui al capo a) in bancarotta semplice visto il comportamento eventualmente negligente ravvisabile in capo all'imputato. Si duole che, dedotto il punto in appello sulla base degli elementi che escludevano un approfittamento economico dell’imputato, la Corte d'Appello non abbia offerto alcuna motivazione sulla questione. 3. Il PG si è riportato alla requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Come esposto, la difesa si duole del fatto che, allorché all’udienza del 23/11/2023, il Pubblico Ministero aveva integrato il capo A) di imputazione, inserendo nella sua parte di descrizione generale l’espressione «distraevano e comunque dissipavano beni della Società», il Tribunale, pur a fronte della questione sollevata dalla difesa, non avesse disposto il rinvio per la notifica dell’estratto del verbale. La Corte di appello, poi, aveva erroneamente disatteso la questione, motivando sul fatto che le difese non avevano chiesto termine, così facendo riferimento alle previsioni di cui all’art. 519 cod. proc. pen., non applicabili al caso di specie in quanto postulavano la presenza dell’imputato. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato già nelle sue premesse fattuali. Come già evidenziato dalla Corte d’Appello, all’udienza del 23/11/2023, la difesa, pur richiedendo l’applicazione delle garanzie di cui agli artt. 516 e ss., nemmeno aveva fatto richiesta di termine. Sul punto, il ricorso mal si confronta con la decisione impugnata e con gli atti processuali, qui consultabili dalla Corte in relazione alla natura processuale del vizio dedotto, posto che si limita ad affermare che, in ragione dell’assenza dell’imputato, il Tribunale avrebbe dovuto applicare direttamente l’art. 520 cod. proc. pen., disponendo per l’effetto la notifica all’imputato ed il correlato rinvio. Al contrario, risulta dagli atti e costituisce ratio 4 della decisione assunta la circostanza che l’imputato era invece presente all’udienza in rilievo in cui aveva anche reso spontanee dichiarazioni. 2.3. E’, comunque, assorbente riconoscere che l’integrazione non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per convergenti ragioni. 2.3.1. In primo luogo, la sentenza ha condannato l’attuale ricorrente per la fattispecie di distrazione che era ab origine contestata nel capo A). Né può assumere alcun rilievo il fatto che l’integrazione grafica del 23/11/2023 ne abbia ripetuto la contestazione nella parte generale introduttiva del capo. Anche sotto il richiamato profilo, il motivo non si confronta con la sentenza di appello che aveva motivato nel corretto senso appena indicato. 2.3.2. Sotto altro profilo, la giurisprudenza ha chiarito la fungibilità delle condotte alternative descritte dall’art. 216 comma 1 n. 1) l. fall., in particolare affermando che non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato (Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Gironi, Rv. 248505 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 21860 del 12/03/2024 Ud. (dep. 31/05/2024 ) Rv. 286503 - 01). Nel caso di specie, a fronte della presenza della indicazione del fatto addebitato, specificamente individuato ab origine appunto nella sottrazione della risorsa finanziaria alla fallita, la circostanza che l’integrazione affiancasse la denominazione qualificatoria di dissipazione a quella di distrazione non era sopravvenienza idonea a modificare l’oggetto giuridico della contestazione, ai fini dell’applicazione delle garanzie di cui agli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Come premesso, il motivo deduce violazione di legge processuale e difetto di motivazione per travisamento della prova in ordine a: 1) ricognizione degli indici spesi per attribuire al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto invece che di mero preposto, con particolare riguardo al travisamento della portata effettiva della delega di funzioni concessa all'imputato nella società; 2) valenza dimostrativa delle poste di bilancio, cui, con motivazione inadeguata, la sentenza aveva attribuito idonea capacità rappresentativa di una situazione reale. 5 3.2. Già mette conto evidenziare che, sulla specifica condanna, si verte al cospetto di doppia conforme, avendo la Corte pienamente validato il percorso argomentativo della sentenza di primo grado. Deve rammentarsi allora che, secondo orientamento cui questa Corte intende dare seguito, nel caso di cosiddetta «doppia conforme», il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01. V. Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/01/2018, n. 5336, rv. 272018). Vero è che, sub specie di violazione di legge processuale e difetto di motivazione, il ricorso pretende di proporre una differente ricostruzione dei fatti ed una complessiva rilettura delle risultanze probatorie, qui non consentita. 3.3. In concreto, privo di specificità, oltre che di fondamento, è l’argomento secondo cui la sentenza impugnata non aveva dato conto della affermazione di un ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente e non aveva al riguardo valutato natura e limite della delega di funzioni allo stesso conferite. Sia il Tribunale che la Corte, di contro, hanno articolato un percorso argomentativo che, valorizzando la continuità di gestione delle aziende alberghiere in rilievo da parte dell’imputato prima e dopo la loro riferibilità alla fallita ORAL s.r.l., ha composto ed analizzato in modo logico e coerente un compendio di elementi convergenti nel riconoscimento della gestione amministrativa in capo al TO. La conclusione appare compiutamente e razionalmente motivata sulla scorta di testimoni che avevano avuto un rapporto qualificato con la società, tra cui spicca il contributo del commercialista «storico» del ricorrente, dott. Vetromile, che, privo all’evidenza di malanimo o di interessi antagonisti a quelli dell’imputato, ne ha descritto il ruolo di effettivo gestore della fallita mentre ha indicato gli amministratori di diritto quali fiduciari del ricorrente, con ciò ponendo anche argomento significativo per inquadrare le dichiarazioni con cui i medesimi avevano inteso presentarsi come effettivi gestori dell’impresa. Si tratta appunto di percorso argomentativo con cui la difesa non si confronta compiutamente e che, comunque, è in sé logico e privo di contraddizioni intrinseche o estrinseche. 6 D’altro canto, la prova dell’esercizio di poteri gestori diffusi e pregnanti da parte di soggetto privo di cariche formali, come avvenuto nel caso di specie per il ricorrente, si traduce naturalmente nella dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto, salva l’eventuale dimostrazione rigorosa che siffatto apparente esercizio sia avvenuto in esecuzione di stringenti direttive di altri. Circostanza, quest’ultima, che, nel caso di specie, nemmeno è allegata e tantomeno dimostrata. 3.4. Quanto al fatto che sia stato travisato il valore probatorio dei bilanci nel senso che questi potevano non rappresentare idoneamente la reale situazione contabile, l’argomento è ancora una volta privo di specificità e, comunque, infondato. 3.4.1.E’ consolidato l’orientamento secondo cui il mancato reperimento, all’atto del fallimento, di risorse societarie emergenti dalle poste della contabilità o del bilancio e di cui l’amministratore non indichi la destinazione in tanto può valere a dimostrare la distrazione delle menzionate risorse in quanto le fonti contabili o di bilancio siano accreditabili di idonea affidabilità (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 669 del 04/10/2021, dep. 12/01/2022, Rv. 282643 - 01). Al riguardo è stato anche precisato che «In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili » (Sez. 5 - , Sentenza n. 6548 del 10/12/2018 , dep. 11/02/2019, Rv. 275499 - 01). Poggiando sulla premessa che colui che esercita i poteri dell’amministratore, mentre ha la gestione delle risorse, ha il dovere di conservarle e destinarle all’interesse societario nonché l’obbligo di dare conto del loro impiego, l’apparato di principi enunciato non postula alcuna responsabilità oggettiva né determina alcuna inversione dell’onere della prova. Del resto, è stato, al riguardo , precisato che «In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e 7 consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 - 01) 3.4.2. Ai criteri così richiamati si è attenuta la motivazione risultante dalle sentenze conformi di condanna sul capo in esame. In ordine alla sussistenza originaria dei cespiti in rilievo, la Corte territoriale ha preso le mosse dalle risultanze già valorizzate dal Tribunale secondo cui i dati dei bilanci pregressi, sul punto specifico, trovavano conferma nel bilancio consegnato al Curatore dal procuratore dell’amministratore di diritto in data 22.04.2015 in un quadro in cui il commercialista storico del TO, dott. Vetromile, aveva appunto confermato che la situazione patrimoniale della ORAL s.r.l. era quella riportata nei bilanci depositati. Nello scenario delineato, inoltre, l’indicazione di una sottrazione di asset era corroborata dal fatto che: a) era registrato un flusso di risorse non idoneamente contabilizzato mediante bonifici dalla fallita alla "Co.ge.al. s.r.l.", società pure riferibile all’imputato; b) secondo le risultanze testimoniali, il TO si era reso autore dell’asportazione di beni dai locali di una delle strutture alberghiere. La sentenza impugnata ha dato conto di come, a fronte delle indicate poste attive, la documentazione prodotta risultasse inidonea al recupero degli ingenti crediti iscritti in bilancio, mentre l’imputato non aveva offerto alcuna indicazione per la specifica individuazione e la riscossione dei crediti nonché sulla sorte del complessivo compendio di cespiti scomparso. 3.4.3. La sentenza impugnata, pertanto, fonda la propria conclusione su una sequenza conforme a corretti canoni logico-giuridici, con i cui sintagmi il ricorrente non si confronta. In particolare, la prospettazione difensiva secondo cui i crediti iscritti nei bilanci non fossero reali non si confronta con le indicazioni sopra riportate in senso contrario ed, in particolare, con quanto tratto dalle dichiarazioni del commercialista. Al riguardo, nemmeno è idonea a disarticolare l’argomentazione offerta dalla Corte d’appello la mera asserzione che il predetto professionista aveva seguito la società solo sino al 2010. Ed, invero, si tratta di informazione che, mentre nemmeno si evince dagli atti, non si mostra dirimente a fronte della constatazione che, comunque, in nessun modo risulta la sorte dei crediti in questione né degli altri cespiti. D’altro canto, come evidenziato, nella situazione data, spettava all’imputato allegare indicazioni sulla sorte delle risorse che, registrate dalle ultime scritture, erano sparite al momento del fallimento. Onere, questo, che in nessun modo l’attuale ricorrente ha assolto, lo stesso anzi prospettando, in modo congiunto ed 8 incoerente, l’inesistenza dei crediti e l’inadeguata attivazione del Curatore per la loro riscossione. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, appare priva di illogicità e di contraddizioni laddove conclude per la sparizione di cespiti finanziari nonché di attrezzature ed arredamenti. 4. E’ infondato il terzo motivo che deduce la contraddizione logica in cui la sentenza impugnata era incorsa laddove, mentre aveva assolto il ricorrente dal reato di bancarotta documentale, aveva confermato la condanna per la distrazione, motivata sull’assunto secondo cui la incompletezza delle scritture aveva impedito le azioni di recupero. La contraddizione dedotta, insussistente in astratto tra l’affermazione della distrazione e l’assoluzione per la bancarotta documentale, nemmeno è ravvisabile in concreto. La richiamata assoluzione, invero, è stata motivata esclusivamente sulla constatazione dell’impossibilità di ricostruire, in contraddittorio tra le parti, quali fossero stati i libri e le scritture contabili in concreto prodotti alla curatela. Circostanza dalla quale la sentenza aveva ritenuto dovesse conseguire «l'impossibilità di stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza degli elementi costitutivi della contestata bancarotta documentale». L’argomento non contraddice la motivazione, sopra ripercorsa, con cui si è confermata la distrazione assumendo che: a) i vari cespiti in origine esistevano come credibilmente attestato dalle scritture contabili;
b) non erano stati reperiti all’atto del fallimento;
c) né le scritture né l’imputato avevano offerto indicazioni per recuperarli o individuarne la destinazione. In particolare, l’accertamento della carenza delle informazioni specifiche nelle scritture, che costituisce componente dell’ultimo sintagma dell’argomentazione richiamata, non entra in contraddizione con il fatto che il giudizio non sia riuscito ad accertare quali libri e scritture contabili fossero complessivamente spariti, fatto su cui la sentenza ha ritenuto di fondare l’assoluzione per la bancarotta documentale. Consegue l’infondatezza del motivo, non essendo ravvisabili le censurate illogicità della motivazione. 5. Il quarto motivo è inammissibile. 9 5.1. Il ricorso prospetta qui il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per il caso in cui dovesse reputarsi che questa abbia condannato l’imputato non per la distrazione di poste finanziarie reali bensì per la registrazione di crediti fittizi. 5.2. La censura è, insieme: aspecifica, in quanto non si confronta con il contenuto reale della motivazione;
manifestamente infondata, in quanto ha ad oggetto affermazione che non si rinviene nella medesima motivazione;
perplessa, in quanto attribuisce alla motivazione un significato differente da quello assunto ad oggetto del motivo che precede (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 – 02; Sez. 4 - , Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870 – 01). Secondo quanto già sopra evidenziato, la sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, ha fondato la condanna per distrazione sulla premessa, logicamente dimostrata secondo i canoni richiesti in materia, che le poste contabili registravano la presenza nel patrimonio della fallita di risorse reali, tanto in ordine ai cespiti finanziari quanto ai beni strumentali. Il motivo, che prospetta l’ipotesi della premessa opposta, per poi inferirne la conseguenza che, così operando, la sentenza avrebbe condannato l’imputato per un fatto non contestato, costruisce l’oggetto della propria censura in termini del tutto scollegati dalla argomentazione che ha sorretto la decisione impugnata, così manifestando le carenze sopra individuate che ne segnano l’inammissibilità. 6. Il quinto motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 6.1. Le due sentenze hanno dato conto della ragione per cui nel caso di specie non era ravvisabile alcuna scriminante per lo stato di necessità, richiamando consolidato orientamento di legittimità secondo cui non sussiste la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di bancarotta qualora i soci amministratori distraggano i beni appartenenti alla società per destinarli a creditori che pratichino interessi usurari qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, non ricorrendo, in tal caso, né il requisito del generarsi del pericolo per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, né il requisito della sua inevitabilità con altri mezzi (Sez. 5, Sentenza n. 10542 del 31/10/2014 Ud., dep. 12/03/2015, imp. Rocca, Rv. 262726 – 01; Sez. U - , Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, imp. Suraci, Rv. 276286 – 04). Al riguardo, in linea con la premessa così posta, la Corte d’appello ha osservato che, contrariamente a quanto in quella sede dedotto dalla difesa, la situazione di pericolo così in rilievo non poteva «in alcun modo ritenersi generata per cause 10 indipendenti dalla volontà dell'agente avendo, senza dubbio, l'imputato fatto ricorso al credito usurario e ciò indipendentemente dalla circostanza che a tal fine si sia rivolto a persone a lui note o comunque presentate dal proprio commerciale». Si tratta di argomento, in sé coerente ai canoni logici ed ai principi applicabili alla materia, con il quale la difesa nemmeno si confronta effettivamente. 6.2. Affatto generica è, poi, l’allegazione secondo cui le vicende in oggetto potevano trovare spiegazione con i fatti di clonazione della identità della società. La genericità è apprezzabile già sul piano intrinseco, posto che il motivo non spiega in modo autosufficiente il contenuto della propria allegazione fattuale e tantomeno la correlata incidenza sulla motivazione censurata. La medesima genericità risulta sul piano estrinseco, atteso che il motivo non articola un confronto con le sentenze conformi che hanno messo in evidenza elementi dimostrativi del fatto che l’imputato aveva prelevato beni presso la società e che i bonifici erano andati su conti di società da lui gestita. 6.3. Parimenti generica e manifestamente infondata è la censura che il motivo in esame prospetta in ordine alla motivazione sul dolo. 6.3.1. E’ consolidato l’orientamento secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016 ), Passarelli, Rv. 266805 – 01). L’assunto, come pure noto, ha trovato specificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto 11 pericolosa» (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 6.3.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello, nel replicare agli argomenti difensivi, in parte reiterati nella presente sede, secondo cui il dolo doveva essere escluso in quanto il commercialista aveva dichiarato che l’imputato si era profuso per la salute economica delle proprie aziende alberghiere, ha rispettato i canoni logico- giuridici così individuati. In tal senso si pone la motivazione secondo cui il richiesto dolo generico appariva riconoscibile a fronte del rilievo che risultavano dissolte notevoli risorse già sussistenti nel patrimonio societario senza che l’imputato avesse offerto alcuna indicazione sulla loro sorte e destinazione né al curatore né in sede giudiziale. Il tutto, del resto, in un quadro in cui gli indici di fraudolenza erano appunto ravvisabili nel valore dei cespiti dispersi, nella carenza di alcuna giustificazione al riguardo degli ingenti ammanchi e degli evidenziati indici di distrazione verso la sfera patrimoniale del ricorrente, nella condizione di carenza finanziaria della società esitata nel grave sbilancio. Argomenti, questi, con cui il ricorso non si confronta se non in termini assertivi e generici. 7. Il sesto motivo è pure infondato, ai limiti dell’inammissibilità. 7.1. Secondo non contrastato indirizzo di legittimità, «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima » (Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566 – 01. Cfr ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01 ). 7.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, appunto, ha dato conto espressamente del carattere doloso delle operazioni aventi natura distrattiva e, come tali, manifestamente irriducibili alla alternativa fattispecie di cui all’art. 217 comma 1, n. 4 legge fallimentare indicata nella qualificazione proposta con il motivo di appello pretermesso, del resto intrinsecamente affetto da genericità. 12 8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI RI GI OS EZ