Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9504
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra determina l'estinzione dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la "vocatio in ius" della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta - sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante - deve ritenersi del tutto inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto notificando.

In tema di interruzione del processo, ha natura perentoria il termine di sei mesi per la relativa riassunzione di cui all'art. 305 cod. proc. civ., mentre ha carattere meramente ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice, ex art. 303 stesso codice, per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, sicché, di quest'ultimo, non è preclusa la proroga prima della sua scadenza, ne' tantomeno è preclusa - in caso di sua scadenza - la concessione di un nuovo termine, sempre che non siano decorsi sei mesi dalla conoscenza dell'interruzione del giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9504
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9504
Data del deposito : 28 giugno 2002

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