Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 2
La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra determina l'estinzione dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la "vocatio in ius" della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta - sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante - deve ritenersi del tutto inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto notificando.
In tema di interruzione del processo, ha natura perentoria il termine di sei mesi per la relativa riassunzione di cui all'art. 305 cod. proc. civ., mentre ha carattere meramente ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice, ex art. 303 stesso codice, per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, sicché, di quest'ultimo, non è preclusa la proroga prima della sua scadenza, ne' tantomeno è preclusa - in caso di sua scadenza - la concessione di un nuovo termine, sempre che non siano decorsi sei mesi dalla conoscenza dell'interruzione del giudizio.
Commentari • 3
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APPELLO MILANO, 18 aprile 2012 (ord.) – Tarantola Presidente – Carla Romana Raineri Relatore – B spa c. T.D. & C. sas – T.D. Società – Cancellazione dal registro delle imprese – Cancellazione volontaria – Estinzione – Effetti sui giudizi pendenti tra un grado e l'altro di giudizio – Individuazione del soggetto legittimato alla prosecuzione – Impossibilità – Incostituzionalità – Non manifesta infondatezza. (Art. 2495 c.c.; art. 328 c.p.c.; artt. 3, 24 e 111 Cost.) È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. L'impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa in caso di estinzione della società per intervenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9504 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RIASSUNZIONE09504 /02 S CIMENTO DANNI NESISTENZA SEZ NIFICAZIONE ATTO Composta dagli Ill.m R.G.N. 9154/01 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 25515 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere 1922 Rep. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 18/02/2002 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.. Lole sul ricorso proposto da: per diritti € 310 ER AT, quale erede di ER FABIO, il 28 GIU 2002- IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGOROVIUS 20, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso rappresentata el'avvocato SANDRO RICCOBELLI, Richiesta copia studio dal Sig. DNW difesa dall'avvocato ALESSANDRA ZAPPA, giusta procura a per diritti € 3.10 margine del ricorso;
1.2.8 GIU, 2002 IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio ROLO 1473BANCA SpA, in persona del legale dal Sig. 71 per diritti € 3.10 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata il -28 2007 in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato LUIGI 2002 ALBISINNI, che la erappresenta difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 428 all'avvocato FRANCESCHINIS, giusta mandato in Richiesta copia studio SILVANO dal Sig. copia co per diritti € 310 1 il 282G 20.0 calce al controricorso;
controricorrente
contro
LI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato ALESSANDRO BERTUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato NO CI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
contro
GU RA ED, nella qualità di coerede di domiciliata elettivamente in ROMA RA ROBERTO, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 5, presso l'avvocato FRANCO DI MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GENOVESE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
n. 382/00 della Corte d'Appello di avverso la sentenza TRIESTE, depositata il 26/09/00; udita la relazione causadella svolta nella pubblica del dal Consigliere Dott. Mario udienza 18/02/2002 ADAMO;
che ha Zappa,1'Avvocato ricorrente, udito per il chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, GE, 1'Avvocato Lucigrai, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 udito per il resistente, GU ZA, l'Avvocato Genovese, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 5.2.1987 BI BE esponeva che il 5.1.1987 il notaio ER GE aveva elevato il protesto di due assegni ban- cari, dell'importo rispettivamente di £ 2.856.000 e di £ 6.300.000, erroneamente attribuitigli, chiedendo la sul relativo bollet- pubblicazione del protesto stesso tino. Rilevava il BE che, a seguito dell'elevazione dei protesti, la sua azienda commerciale aveva perduto credibilità, subendo un irreversibile tracollo. Chiedeva quindi al Tribunale di Gorizia che il no- condannato a risarcirgli i danni taio GE fosse prodottigli, per un ammontare di £ 1.000.000.000. Costituitosi in giudizio ER GE conte- nesso di causalità fra il tra- stava l'esistenza di un l'errata elevazione dei collo dell'azienda del BE e era già in diffi- protesti, posto che l'azienda stessa coltà economiche da data antecedente al protesto;
chie- deva quindi la reiezione della domanda attrice, propo- 3 nendo a sua volta domanda riconvenzionale per il risto- ro dei danni causati alla propria immagine professiona- le dalla pubblicazione, su un quotidiano locale, di un comunicato dell'azienda agricola BE, contenente fra- si lesive della sua onorabilità e capacità professiona- le. Con separati atti di citazione notificati in data 10 e 16.3.1988 BI BE conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Gorizia la Banca del s.p.a. Friuli e BE ZA, direttore di filiale della banca, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni causatigli a seguito della perpetrazione di erro- yblame ri, che avevano determinato l'elevazione dei protesti. M suo nome al notaio Age- Sosteneva il BE che il lilli era stato certamento fornito dalla Banca che, in altre occasioni, si era comportata in modo negligente, causando disguidi a suo carico, anche in relazione ad operazioni effettuate direttamente nelle mani del di- rettore di Filiale BE ZA. I due giudizi venivano quindi riuniti e poi dichia- rati interrotti a seguito della fusione per incorpora- zione della s.p.a. Banca del Friuli nella s.p.a. Credi- to Romagnolo. Con sentenza in data 12.4.1996 il Tribunale di Go- rizia accoglieva parzialmente la domanda attrice, con- 4 dannando il notaio GE a pagare al BE la somma di £ 10.000.000; respingeva la domanda proposta nei confronti del ZA e la domanda riconvenzionale spiegata dal notaio GE;
dichiarava estinto il giudizio nei confronti della s.p.a. Credito Romagnolo. Avverso tale sentenza proponeva appello BI BE lamentando: a) errata valutazione dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado, nei confronti della Banca del Friuli e del Credito Romagnolo;
b) errata valutazione della responsabilità di Ro- berto ZA;
c) errata valutazione delle prove dedotte a soste- gno del danno lamentato. Con sentenza in data 26.9.2000 la Corte di appello di Trieste respingeva l'appello. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- fondato su sette motivi, Patri- pello propone ricorso, zia ER , quale erede di BI BE. Resistono con controricorso ED GU quale la Rolo Banca 1473 s.p.a. erede di BE ZA, quale incorporante del Credito Romagnolo s.p.a., nonchè ER GE. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione la ricorrente de- 5 duce violazione e falsa applicazione di norme di dirit- riferimento conferma dell'accoglimento alla to, con dell'eccezione di estinzione del giudizio nei confronti del Credito Romagnolo. Assume che erroneamente la Corte di appello di Tri- este non ha tenuto conto che il procuratore della Banca del Friuli, nel verbalizzare l'avvenuta incorporazione della Banca da lui rappresentata, nella s.p.a. Credito Romagnolo, aveva omesso di indicare e provare, con necessari documenti, la data certa in cui si fosse ve- Banca del Friuli e quindi rificata l'estinzione della la data di efficacia rispetto ai terzi dell'atto di in- Mylday corporazione. Di conseguenza la dichiarazione resa dal procurato- inefficace e idonea a comprovare di per sè non re era l'avvenuta estinzione della Banca del Friuli. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero, a prescindere dalla sua nelinfondatezza posto la dichiarazione del procuratore, merito che avendo natura negoziale e non di scienza è efficace ex sè e produce quindi effetti dalla data della sua ester- n 6062 ), I 30.5.1995 senza nazione 1 Cass. civ. sez. la necessità che sia corroborata dalla produzione di va rilevato che nella specie si adeguati documenti, tratta di domanda nuova non proposta nel giudizio di 6 merito e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione, non investendo la questione solo prospetta- zioni di mero diritto ma anche indagini di fatto, ri- servate al giudizio di merito. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta viola- zione delle norme in materia di fusione per incorpora- zione ex art. 2501 e segg. C.C. Assume che la Banca del Friuli non ha prodotto gli atti attestanti l'avvenuta incorporazione per fusione o altra documentazione dalla quale si ricavi la data del- l'estinzione della Banca per avvenuta incorporazione. In particolare la Banca del Friuli non ha prodotto nè gli atti di fusione per incorporazione nè i certifi- commercio dai quali si ricavi la cati della camera di data di efficacia dell'avvenuta estinzione. Pertanto poichè l'omologazione della delibera di fusione è condizione di efficacia della deliberazione stessa, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di fusione costituisce pubblicità costituti- va, del tutto infondata doveva ritenersi l'eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla s.p.a. Credito Romagnolo che non aveva fornito la prova della propria legittimazione passiva. L'atto di riassunzione del BE doveva quindi ri- tenersi atto ritualmente proposto, non sussistendo una data certa di decorrenza a causa dell'inefficacia della dichiarazione di interruzione del giudizio, di conse- guenza doveva ritenersi legittima sia la notifica del- l'atto di riassunzione effettuata in data 10.5.1993 al- la s.p.a. Banca del Friuli sia la notifica successiva Romagnolo in data effettuata alla s.p.a. Credito 24.7.1993. Possono qui ripetersi le argomentazioni svolte in precedenza posto che le questioni testè riassunte, sol- levate per la prima volta in cassazione, dovevano esse- re eccepite all'atto di riassunzione del giudizio о quanto meno con motivo di impugnazione avanti alla Cor- te di appello di Trieste. Non essendo state le eccezioni in esame proposte avanti al giudice di merito vanno dichiarate inammissi- bili, in questa sede, in quanto domande nuove. Con il terzo motivo la ricorrente rileva che la Credito Romagnolo, della costituzione all'atto s.p.a. in giudizio in primo grado, non ha fornito la prova della sua legittimazione passiva, omettendo di indicare che si costituiva in giudizio quale incorporante la s.p.a. Banca del Friuli. Pertanto dovendosi qualificare la posizione della s.p.a. Credito Romagnolo come terzo intervenuto sponta- neamente, non aveva il potere di formulare eccezioni 8 con riferimento alla posizione processuale di altra parte. Il motivo in esame va dichiarato assorbito nelle argomentazioni in precedenza svolte, rilevando altresì che il giudizio di primo grado è stato riassunto dalla ER talchè nessuna prova doveva fornire la s.p.a. Credito Romagnolo, in ordine alla propria legittimazio- ne passiva, avendo questa accettato il contraddittorio, senza che sul punto sussistesse contrasto fra le parti. Pertanto essendo la legittimazione passiva della s.p.a. Credito Romagnolo circostanza pacifica fra le parti, in difetto di eccezione della società convenuta in riassunzione, larettamente Corte territoriale ha ylla attribuito rilevanza alla proposta eccezione di estin- M zione del giudizio, posto che in caso contrario avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'atto di riassunzione in quanto effettuato nei confronti di soggetto non le- gittimato. Inoltre la pretesa inesistenza della legittimazione passiva della s.p.a. Romagnolo,Credito incorporata dalla Rolo Banca 1437, comporterebbe, se fondata, come necessaria conseguenza, l'inammis sibilità del presente ricorso notificato proprio alla Rolo Banca, quale in- corporante della s.p.a. Credito Romagnolo. Con il quarto motivo la ER censura l'impugnata 9 sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 160 c.p.c., in riferimento all'art. 152 c.p.c. Rileva che nella specie la prima notifica effettua- ta alla s.p.a. Banca del Friuli presso il suo procura- tore avv. Obizzi non era una notifica inesistente ma una notifica nulla, suscettibile di sanatoria o rinno- vabilità, posto che presso l'avv. Obizzi erano domici- liate sia la s.p.a. Banca del Friuli sia la s.p.a. Cre- dito Romagnolo. Pertanto il G. I. avrebbe dovuto disporre la rinno- vazione della notifica, non essendosi costituite in giudizio nè la s.p.a. Banca del laFriuli nè s.p.a. Credito Romagnolo. Inoltre nell'atto di riassunzione notificato alla s.p.a. Credito s.p.a. Banca del Friuli anzicchè alla era Credito Romagnolo, la vocatio in ius riferita al Romagnolo, incorporante la Banca del Friuli, senza con- omessa 0 errata notifica dell'atto di siderare che la riassunzione è sempre rinnovabile, interpretando analo- gicamente il disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. In ogni caso non risulta sia stata impugnata l'or- dinanza che ha concesso un nuovo termine per la notifi- proceso di I grado dell'atto riassunzione del di ca avanti al Tribunale di Gorizia. 10 Il Credito Romagnolo infatti costituitosi in giudi- zio in conseguenza della seconda notifica si è limitato ad eccepire solo l'avvenuta estinzione del giudizio, senza impugnare la ordinanza che aveva concesso il nuo- vo termine, con ciò facendo acquiescenza all'ordinanza, con le ovvie conseguenze che ne sono derivate. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero va rilevato, in ordine logico, che la fusio- ne per incorporazione di una società in un'altra deter- mina l'estinzione della società incorporata con subin- a seguito di riassunzione o costi- gresso nel giudizio, tuzione volontaria, della società inorporante. (Cass. civ. sez. I, 6.7.1999 n Cass.7017; civ. sez. I, sez. II, 21.8.1996 n 7704) 14.4.1998 n 3780; Cass. civ. Da ciò consegue che, tenuto conto dell'estinzione della società incorporata, la riassunzione del processo deve necessariamente contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere a questa notificata, con l'ulteriore conseguenza che la notifica effettuata alla società estinta, sia pure eseguita presso il domicilio di procuratore che rivestiva tale qualità per la socie- tà incorporata e la rivesta per la società incorporan- inesistente per inesi- te, deve ritenersi non nulla ma stenza del soggetto notificando. Pertanto non ricorrendo nell'ipotesi descritta un 11 caso di nullità della notificazione ma un caso di ine- sistenza della notificazione stessa, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 291 c.p.c. e non po- teva quindi essere disposto dal G.I. il rinnovo della notifica dell' atto di riassunzione. Esclusa quindi l'ipotesi di nullità della notifica deve valutarsi se fosse consentito al G. I. concedere, su istanza di parte, nuovo termine per effettuare una nuova notifica al soggetto effettivo destinatario del- l'atto di riassunzione. Al riguardo si Osserva che questa Corte suprema ha certamente perentorio il che mentre già precisato termine di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. per processo, è meramente ordinatorio la riassunzione del il termine previsto dall'art. 303 stesso codice, asse- gnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassun- n 5548; Cass.civ. zione. ( Cass. civ. sez. II8.6.1994 23.12.1983 n 7586; Cass. civ., 11.10.1979 n 5281 ), ra- gione per cui non è preclusa la proroga di quest'ultimo sua scadenza nè, in caso di sua termine prima della scadenza, la concessione di un nuovo termine sempre che in quest'ultima ipotesi non siano decorsi sei mesi dal- la conoscenza dell'interruzione del giudizio. Nella specie dagli atti che si possono esaminare, con cognizione piena, essendo stato dedotto un error in 12 procedendo, risulta che il provvedimento con cui è sta- ta dichiarata l'interruzione del giudizio è stato comu- nicato alla parte in data 7.11.1992, che il ricorso in riassunzione è stato depositato in data 29.3.1993, quindi nel termine di sei mesi, con termine per la sua notifica al 1.6.1993 e che iltermine peril rinnovo stato all'udienza del della notifica è chiesto 21.6.1993, quando era ormai scaduto il primo termine assegnato per la notifica dell'atto di riassunzione. Pertanto non essendo possibile prorogare un termine ordinatorio dopo la sua scadenza, il termine concesso dal G.I. a seguito di istanza di parte deve considerar- si come termine nuovo, chiesto però dopo la scadenza dei sei mesi previsti dall'art. 305 c.p.c. Pertanto rettamente dal giudice di primo grado è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nei confron- ti del Credito Romagnolo, ed altrettanto rettamente, per quanto qui rileva, tale pronunzia è stata conferma- ta dalla Corte di appello con l'impugnata sentenza, te- impugnare nuto altresì conto che non era necessario specificamente l'ordinanza di proproga del termine di notifica, posto che, essendo stata la relativa istanza proposta oltre i sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c., di diritto su ecce- l'estinzione del giudizio operava zione di parte, ex art. 307 c.p.c.. 13 Anche il quarto motivo va quindi respinto. Con il quinto motivo la ricorrente evidenzia viola- zione di norme nonchè contraddittoria motivazione in punto di accoglimento dell'ecezione di inammissibilità dell'appello. Rileva la ricorrente che dagli atti risulta che la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelle- ria in data 12.4.1996, l'atto di appello è stato che notificato a BE ZA presso il procuratore dello stesso in data 8.5.1997, che il ZA è dece- duto in data 1.7.1996 e che l'erede del ZA si è costituita in giudizio il 25.9.1997, senza eccepire che conoscenza del decesso l'appellante BI BE fosse a del ZA e comunque sanando ex art. 164 c.p.c. l'irregolarità della notifica dell'atto di appello. Di conseguenza la Corte territoriale avrebbe dovuto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Si osserva al riguardo che le Sezioni Unite di que- sta Corte suprema hanno con la sentenza pronunziata in data 19.12.1996 n 11394 precisato che "in caso di morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l'impugnazione va proposta e deve svolger- si da e contro i soggetti che siano parti sostanziali ed al processo. Ove ciò interessate alla controversia 14 EL non avvenga in quanto l'appello sia proposto nei con- fronti della parte deceduta, si verifica una nullità dell'impugnazione che è suscettibile di sanato- per effetto della costituzione degli eredi ria. ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d'impugnazione... " In base all'arresto su riportato, dal quale non si ritiene di doversi discostare non avendo la ricorrente fornito ragioni che giustifichino un dissenso, consegue che rettamente la Corte di merito ha ritenuto inammis- sibile il gravame sottoposto al suo esame, tenuto conto che nella specie si tratta non già di un errore di no- tifica ma di un errore nella individuazione della parte interessata al processo che comunque,e a tutto conce- dere la costituzione dell'erede del defunto BE ZA è avvenuta dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, talchè l'invo- cato effetto della costituzione, sanante operando ex 164 c.p.c., nella formulazione nunc ai sensi dell'art. antecedente al 30.4.1995, applicabile nella specie, non poteva impedire il passaggio in giudicato dell'impugna- ta sentenza, con conseguente inammissibilità dell'ap- pello. Il quinto motivo va pertanto respinto. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazio- 15 ne e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. nonchè con- traddittoria motivazione in punto di responsabilità della Banca del Friuli e di BE ZA. Assume che la responsabilità della s.p.a. Credito Romagnolo, oggi Rolo Banca 1473, e di BE ZA doveva essere ritenuta dal giudice di merito sulla base del vincolo di subordinazione che legava il dipendente filiale ed en- EL al direttore di ZA, trambi alla Banca del Friuli. Il motivo, testè riassunto, deve ritenersi asorbito nelle argomentazioni che precedono posto che il giudi- zio è stato dichiarato estinto nei confronti della Rolo Banca 1473 e l'appello inammissibile nei confronti de- gli eredi di BE ZA. Con il settimo ed ultimo motivo di cassazione la ricorrente impugna la sentenza di merito per illegitti- ma ed erronea valutazione dei danni liquidati in favore del BE. Osserva la ricorrente che la Corte di appello con- fermando sul punto la decisione del Tribunale ha adot- tato un'interpretazione riduttiva dell'art. 2043 C.C., procedendo all'accertamento ed alla liquidazione del danno unicamente con riferimento alle prove acquisite in relazione al disdoro ed all'onorabilità personale ed alle conseguenze negative che sono derivate all'attivi- 16 tà dell'imprenditore. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che il pro- idoneo a provocare testo cambiario illegittimo è se danno e, nel caso in cui abbia leso diritti della per- sona, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che incomba al danneggiato dil'onere provare l'esistenza del danno stesso. Nel caso in esame dall'atto ricognitivo della Banca del Friuli, in ordine al valore dell'azienda BE, ri- sultava un valore di £ 750.000.000 al quale doveva ag- giungersi un valore di avviamento di non meno di £ 250.000.000, per un complessivo ammontare di £ 1.000.000.000, somma costituente il danno emergente ed conseguente all'errata elevazione il lucro cessante, dei protesti. A tale danno il giudice di merito avrebbe dovuto aggiungere il danno biologico conseguente alla perdita C salute,della danno biologico che dell'onorabilità non costituiva domanda nuova rientrando nella generica domanda di risarcimento proposta in primo grado. Il motivo è infondato e va respinto. Invero la Corte di appello ha negato con motivazio- nesso di causalità fra i ne in fatto l'esistenza di un protesti e il tracollo dell'azienda BE e tale circo- stanza non è stata oggetto di specifica critica in que- 17 sta sede, avendo la ricorrente sostanzialmente richie- sto un riesame del merito della vertenza, non consenti- to nel giudizio di legittimità. Riguardo al danno biologico va rilevato che la Cor- te territoriale ha escluso che tale voce di danno fosse stata proposta in primo grado, ritenendone inammissibi- le la proposizione per la prima volta in grado di ap- pello, in quanto domanda nuova. sostenere che la voce La ricorrente si è limitata a di danno in questione fosse ricompresa nell'ampia acce- zione di danno, proposta in primo grado, circostanza questa non sufficiente a giustificare una pronunzia di cassazione dell'impugnata sentenza, tenuto conto del non automatico inserimento della richiesta di risarci- mento di danno biologico nella generica richiesta di risarcimento danni, posto che questa voce di danno ha danno patrimoniale e richiede connotazioni diverse dal accertamento, in fatto, di- per la sua liquidazione un verso dall'accertamento del danno patrimoniale. Il settimo motivo va quindi disatteso, in relazione ad entrambe le censure. Il ricorso pertanto va interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
18 respinge il ricorso, condanna ER ZI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ED GU in €..176.00..... per esborsi ed in € 4774,64 per onorari, in favore del- d in la Rolo Banca 1473 in € .
1.7600... per esborsi e € 4774,64 per onorari ed in favore di ER GE in €.176. ..per esborsi ed in € 4774,64 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 18.febbraio.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Losavio Mario Adamo 9. Losevio Marzio Marco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Prima Sezions Orvile Deputy il 80111 2002 AL CANCELLIERE 109T/29, M 456T 51,65 ROMA 2 AGENZIA Serie 4 TOT. 180,74 27297 180,76 6.CENCOVIANTA 176 SUPPO 19