Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19990
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Estinzione per prescrizione

    La Corte di appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • Rigettato
    Divieto di bis in idem

    Il ricorso è infondato in quanto il divieto di bis in idem non opera nei casi di simultaneus processus in cui vengano contestati reati in concorso formale tra loro. La Corte ha ritenuto che non si tratti di un nuovo esercizio dell'azione penale in ordine allo stesso fatto storico già giudicato, ma di un processo oggettivamente cumulativo in cui sono stati contestati più reati integrati dalla medesima condotta. La struttura del reato di cui all'art. 334 c.p. non è in rapporto di specialità con il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione postfallimentare.

  • Inammissibile
    Inesistenza della prestazione di consulenza

    Il motivo è inammissibile in quanto le censure del ricorrente si risolvono in mere doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, non di rado prive di specificità. Le sentenze di primo e secondo grado hanno ricostruito, senza cadute di logicità, sia la natura distrattiva del pagamento sia il concorso di CA. Sono stati valorizzati la materiale inesistenza di attività di consulenza, la sproporzione dell'importo versato, la falsità delle fatture e la chiamata di correo corroborata da riscontri individualizzanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19990
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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