CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19990 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere LI IA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha prosciolto AU CA dal reato di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen. di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, mentre ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti al capo A) nella veste di amministratore di fatto della società V.A.S.A.S. spa, dichiarata fallita il 21 ottobre 2014, procedendo alla rideterminazione della pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19990 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo addizionale n.7 CEDU in relazione alla condanna per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo A28) rispetto al proscioglimento per prescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato al capo B). Le citate imputazioni riguardano il medesimo fatto storico sia pure diversamente qualificato, pertanto, secondo la difesa, la declaratoria di prescrizione relativa al capo B) precluderebbe, con effetto di giudicato, l'affermazione di responsabilità per il capo A28) 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento da parte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse dalla società C&F srl quale corrispettivo di una consulenza mai effettuata. Secondo la difesa gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sono idonei a dimostrare l'inesistenza della prestazione di consulenza. È errato comparare l'importo della fattura con il valore nominale delle quote cedute (pari a 10.000,00 euro) in quanto il valore commerciale di una operazione di cessione di una società per azioni non è rappresentato dal valore nominale delle azioni, ma dal complesso degli asset attivi e passivi di una società e dalla proiezione di mercato della compagine sociale. Le incongruenze circa la numerazione delle fatture, segnalate dal Tribunale, sono dovute a meri errori materiali. Non presentano i requisiti richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dal correo AN EL circa la successiva corresponsione all'imputato di parte della somma versata a titolo di consulenza. Invero quelle dichiarazioni difettano di attendibilità intrinseca, in quanto motivate dall'interesse di beneficiare di una attenuazione di pena. Esse, inoltre, non risultano corroborate da un idoneo riscontro esterno individualizzante: l'acquisto della C&F srl da parte dell'imputato è elemento privo di rilevanza posto che "dal dato noto (acquisto di quote sociali) non può essere dedotto quello ignoto della percezione del denaro"; il riferimento a "interessi gravitanti all'epoca in VASAS" non è pertinente rispetto al thema probandum;
la circostanza che il pagamento delle quote di VASAS spa fosse stato eseguito con provvista erogata da C&F srl in un momento in cui l'imputato ne era 3 l'amministratore di fatto viene riferita da AN EL e pertanto non può costituire fonte autonoma di riscontro. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il ricorrente invoca il divieto di bis in idem con riguardo al proscioglimento per prescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato al capo B) rispetto alla condanna per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo A28). Le due imputazioni citate riguardano il medesimo fatto storico (sottrazione, in data successiva al fallimento, di sette automobili sottoposte a sequestro), sicché, secondo la difesa, l'imputato, una volta prosciolto, sia pure per prescrizione, dall'imputazione sub B), non può essere condannato per il medesimo accadimento naturalistico oggetto anche dell'imputazione sub capo A28). Il ricorso devolve espressamente alla Corte di cassazione il seguente quesito giuridico: "Se la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva mediante dichiarazione di prescrizione rispetto ad un fatto costituente reato integra un giudicato preclusivo acché il medesimo fatto naturalistico possa essere punito in ragione di una diversa qualificazione formale". Rispetto ad esso la difesa prospetta una soluzione positiva, a sostegno della quale richiama principi elaborati dalla Corte Edu, dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione. 2.2. Il tema e il quesito posto non sono pertinenti alla fattispecie in esame. Invero si verte non nel caso di processo iniziato sul medesimo accadimento fattuale coperto da giudicato formatosi in altro processo, ma nella diversa ipotesi di processo contestuale relativo (anche) al medesimo fatto storico diversamente qualificato. L'impostazione difensiva, invece, fa coincidere l'una situazione con l'altra, giungendo ad estendere alla seconda ipotesi il divieto di secondo giudizio che, invece, riguarda solo la prima. 4 Questa necessaria distinzione concettuale si trova esposta nella sentenza n. 200 del 2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, in adesione alla regola dell'idem factum. In detta pronuncia il Giudice delle leggi ha chiarito natura e portata del divieto di bis in idem (sancito dagli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU, imperniato sull'idem factum secondo la giurisprudenza nazionale e sovranazionale) anche rispetto alla figura del concorso formale di reati nei termini di seguito indicati (testualmente trascritti). Sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile che un’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall’art. 81 cod. pen.). Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che si debbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. Queste opzioni non violano in sé la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. 2.2.2. La giurisprudenza di legittimità, valorizzando contenuti e ratio della decisione della Corte costituzionale n. 200 del 2016, è intervenuta a precisare che il divieto di bis in idem «non attiene ai casi in cui, nell'ambito di un simultaneus processus, vengano contestati reati in concorso formale tra loro, atteso che, in detti casi, la questione è esterna e prescinde dalla preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere di azione a seguito della già esercitata azione penale per lo stesso fatto, ma riguarda solo la verifica della esistenza di una unità o pluralità di reati, da accertare secondo i criteri relativi al rapporto strutturale tra norme» (così in motivazione Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, [...], Bovo). 5 2.2.3. Nella fattispecie portata all'esame di questo collegio si è al di fuori dell'ambito precettivo degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo addizionale n. 7 CEDU. Come anticipato, non si tratta di un nuovo esercizio dell'azione penale in ordine allo stesso fatto storico già giudicato e, dunque, dell'operatività della generale preclusione processuale di cui è espressione l'art. 649 cod. proc. pen., ma di un processo oggettivamente cumulativo in cui sono stati contestati più reati, integrati, secondo la prospettazione difensiva, dalla medesima condotta. 2.3. Quello che rileva, in astratto, è allora, il tema del concorso apparente di norme ai sensi degli artt. 15 e 84 cod. pen. e del concorso formale di reati. Sotto il primo profilo, il confronto tra fattispecie astratte — unico criterio idoneo a stabilire il concorso apparente di norme (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, L Marca, Rv. 270902; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668; Sez. U n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 de 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, [...], Rv. 232302) — dimostra come la struttura del reato di cui all'art. 334 cod. pen. non si ponga in rapporto di specialità rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione postfallimentare, il quale si differenzia dal primo, quantomeno, per gli elementi specializzanti del soggetto attivo e della dichiarazione di fallimento. Si sarebbe potuto ipotizzare, allora, un concorso formale di reati regolato dalla disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 81, primo comma, cod. pen., che, però, nel concreto non assume rilievo dato che il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. si è estinto per prescrizione, sicché nessuna sanzione è stata applicata a tale titolo. 2.4. Va pertanto riaffermato il principio per cui il divieto di bis in idem processuale non opera ove, in relazione ad un unico fatto naturalisticamente inteso, siano contestati, nell'ambito di un simultaneus processus, reati diversi in concorso tra loro, nel qual caso deve solo accertarsi, in base ai criteri relativi ai rapporti strutturali tra le norme, la configurabilità di uno o più reati in concorso formale (Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280966 - 01). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Si contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento da parte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse da C&F srl, su disposizione del ricorrente, il 12 settembre 2013 e il 4 ottobre 2013 quale corrispettivo di una consulenza mai effettuata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'operazione in oggetto si colloca in un momento cronologicamente precedente l'acquisizione formale delle redini 6 della fallita da parte di CA, da inserirsi, però, nel medesimo disegno volto a governare il passaggio di VASAS spa da AV (all'epoca ancora presidente del consiglio di amministrazione) a CA. Le sentenze di primo e secondo grado ricostruiscono, senza cadute di logicità, sia la natura distrattiva del pagamento sia il concorso di CA. Quanto al primo aspetto si valorizzano: la materiale inesistenza di attività di consulenza;
la sproporzione dell'importo versato;
la falsità delle fatture resa palese anche dalle materiali incongruenze evidenziate alle pagine 21-23 della sentenza di primo grado (richiamate a pag. 8 da quella di appello). Sul versante della partecipazione di CA, la chiamata di correo effettuata da AN EL viene corroborata con una serie di riscontri individualizzanti di carattere logico, tratti dalle successive e immediate vicende di VA e di C&F srl, entrate nell'orbita di CA (cfr. pagg. 8 e 9). A fronte di tale solido percorso argomentativo, le censure del ricorrente si risolvono in mere doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, non di rado prive di specificità. 4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI IA RO RA OS NA OL
sentita la relazione svolta dal consigliere LI IA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha prosciolto AU CA dal reato di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen. di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, mentre ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti al capo A) nella veste di amministratore di fatto della società V.A.S.A.S. spa, dichiarata fallita il 21 ottobre 2014, procedendo alla rideterminazione della pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19990 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo addizionale n.7 CEDU in relazione alla condanna per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo A28) rispetto al proscioglimento per prescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato al capo B). Le citate imputazioni riguardano il medesimo fatto storico sia pure diversamente qualificato, pertanto, secondo la difesa, la declaratoria di prescrizione relativa al capo B) precluderebbe, con effetto di giudicato, l'affermazione di responsabilità per il capo A28) 2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento da parte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse dalla società C&F srl quale corrispettivo di una consulenza mai effettuata. Secondo la difesa gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sono idonei a dimostrare l'inesistenza della prestazione di consulenza. È errato comparare l'importo della fattura con il valore nominale delle quote cedute (pari a 10.000,00 euro) in quanto il valore commerciale di una operazione di cessione di una società per azioni non è rappresentato dal valore nominale delle azioni, ma dal complesso degli asset attivi e passivi di una società e dalla proiezione di mercato della compagine sociale. Le incongruenze circa la numerazione delle fatture, segnalate dal Tribunale, sono dovute a meri errori materiali. Non presentano i requisiti richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dal correo AN EL circa la successiva corresponsione all'imputato di parte della somma versata a titolo di consulenza. Invero quelle dichiarazioni difettano di attendibilità intrinseca, in quanto motivate dall'interesse di beneficiare di una attenuazione di pena. Esse, inoltre, non risultano corroborate da un idoneo riscontro esterno individualizzante: l'acquisto della C&F srl da parte dell'imputato è elemento privo di rilevanza posto che "dal dato noto (acquisto di quote sociali) non può essere dedotto quello ignoto della percezione del denaro"; il riferimento a "interessi gravitanti all'epoca in VASAS" non è pertinente rispetto al thema probandum;
la circostanza che il pagamento delle quote di VASAS spa fosse stato eseguito con provvista erogata da C&F srl in un momento in cui l'imputato ne era 3 l'amministratore di fatto viene riferita da AN EL e pertanto non può costituire fonte autonoma di riscontro. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, a sostegno dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Il ricorrente invoca il divieto di bis in idem con riguardo al proscioglimento per prescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato al capo B) rispetto alla condanna per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo A28). Le due imputazioni citate riguardano il medesimo fatto storico (sottrazione, in data successiva al fallimento, di sette automobili sottoposte a sequestro), sicché, secondo la difesa, l'imputato, una volta prosciolto, sia pure per prescrizione, dall'imputazione sub B), non può essere condannato per il medesimo accadimento naturalistico oggetto anche dell'imputazione sub capo A28). Il ricorso devolve espressamente alla Corte di cassazione il seguente quesito giuridico: "Se la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva mediante dichiarazione di prescrizione rispetto ad un fatto costituente reato integra un giudicato preclusivo acché il medesimo fatto naturalistico possa essere punito in ragione di una diversa qualificazione formale". Rispetto ad esso la difesa prospetta una soluzione positiva, a sostegno della quale richiama principi elaborati dalla Corte Edu, dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione. 2.2. Il tema e il quesito posto non sono pertinenti alla fattispecie in esame. Invero si verte non nel caso di processo iniziato sul medesimo accadimento fattuale coperto da giudicato formatosi in altro processo, ma nella diversa ipotesi di processo contestuale relativo (anche) al medesimo fatto storico diversamente qualificato. L'impostazione difensiva, invece, fa coincidere l'una situazione con l'altra, giungendo ad estendere alla seconda ipotesi il divieto di secondo giudizio che, invece, riguarda solo la prima. 4 Questa necessaria distinzione concettuale si trova esposta nella sentenza n. 200 del 2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, in adesione alla regola dell'idem factum. In detta pronuncia il Giudice delle leggi ha chiarito natura e portata del divieto di bis in idem (sancito dagli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU, imperniato sull'idem factum secondo la giurisprudenza nazionale e sovranazionale) anche rispetto alla figura del concorso formale di reati nei termini di seguito indicati (testualmente trascritti). Sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile che un’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativa dell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomo disvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputa opportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare attraverso le relative pene (sia pure secondo il criterio di favore indicato dall’art. 81 cod. pen.). Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che si debbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico. Queste opzioni non violano in sé la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. 2.2.2. La giurisprudenza di legittimità, valorizzando contenuti e ratio della decisione della Corte costituzionale n. 200 del 2016, è intervenuta a precisare che il divieto di bis in idem «non attiene ai casi in cui, nell'ambito di un simultaneus processus, vengano contestati reati in concorso formale tra loro, atteso che, in detti casi, la questione è esterna e prescinde dalla preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere di azione a seguito della già esercitata azione penale per lo stesso fatto, ma riguarda solo la verifica della esistenza di una unità o pluralità di reati, da accertare secondo i criteri relativi al rapporto strutturale tra norme» (così in motivazione Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, [...], Bovo). 5 2.2.3. Nella fattispecie portata all'esame di questo collegio si è al di fuori dell'ambito precettivo degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo addizionale n. 7 CEDU. Come anticipato, non si tratta di un nuovo esercizio dell'azione penale in ordine allo stesso fatto storico già giudicato e, dunque, dell'operatività della generale preclusione processuale di cui è espressione l'art. 649 cod. proc. pen., ma di un processo oggettivamente cumulativo in cui sono stati contestati più reati, integrati, secondo la prospettazione difensiva, dalla medesima condotta. 2.3. Quello che rileva, in astratto, è allora, il tema del concorso apparente di norme ai sensi degli artt. 15 e 84 cod. pen. e del concorso formale di reati. Sotto il primo profilo, il confronto tra fattispecie astratte — unico criterio idoneo a stabilire il concorso apparente di norme (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, L Marca, Rv. 270902; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, [...], Rv. 269668; Sez. U n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 de 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, [...], Rv. 232302) — dimostra come la struttura del reato di cui all'art. 334 cod. pen. non si ponga in rapporto di specialità rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione postfallimentare, il quale si differenzia dal primo, quantomeno, per gli elementi specializzanti del soggetto attivo e della dichiarazione di fallimento. Si sarebbe potuto ipotizzare, allora, un concorso formale di reati regolato dalla disciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 81, primo comma, cod. pen., che, però, nel concreto non assume rilievo dato che il delitto di cui all'art. 334 cod. pen. si è estinto per prescrizione, sicché nessuna sanzione è stata applicata a tale titolo. 2.4. Va pertanto riaffermato il principio per cui il divieto di bis in idem processuale non opera ove, in relazione ad un unico fatto naturalisticamente inteso, siano contestati, nell'ambito di un simultaneus processus, reati diversi in concorso tra loro, nel qual caso deve solo accertarsi, in base ai criteri relativi ai rapporti strutturali tra le norme, la configurabilità di uno o più reati in concorso formale (Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280966 - 01). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Si contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento da parte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse da C&F srl, su disposizione del ricorrente, il 12 settembre 2013 e il 4 ottobre 2013 quale corrispettivo di una consulenza mai effettuata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'operazione in oggetto si colloca in un momento cronologicamente precedente l'acquisizione formale delle redini 6 della fallita da parte di CA, da inserirsi, però, nel medesimo disegno volto a governare il passaggio di VASAS spa da AV (all'epoca ancora presidente del consiglio di amministrazione) a CA. Le sentenze di primo e secondo grado ricostruiscono, senza cadute di logicità, sia la natura distrattiva del pagamento sia il concorso di CA. Quanto al primo aspetto si valorizzano: la materiale inesistenza di attività di consulenza;
la sproporzione dell'importo versato;
la falsità delle fatture resa palese anche dalle materiali incongruenze evidenziate alle pagine 21-23 della sentenza di primo grado (richiamate a pag. 8 da quella di appello). Sul versante della partecipazione di CA, la chiamata di correo effettuata da AN EL viene corroborata con una serie di riscontri individualizzanti di carattere logico, tratti dalle successive e immediate vicende di VA e di C&F srl, entrate nell'orbita di CA (cfr. pagg. 8 e 9). A fronte di tale solido percorso argomentativo, le censure del ricorrente si risolvono in mere doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, non di rado prive di specificità. 4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI IA RO RA OS NA OL