Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2001, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM00 7 07 / 0 1 LA CORTE SURRE A EI CASSAZIONE Oggetto papamento. SEZIONE SECONDA CIVILE "prestazione professionali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONA - Presidente R.G.N. 9204/98 Dott. Rafaele CRISTARELLA ORESTANO Cron. 1354 Dott. Francesco Consigliere Rep. 223 Consigliere Ud.02/05/00Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE TROMBETTA - Rel. Consigliere Dott. Francesca FT2 ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASKÁZIONE UFFICIO COPIE MARSICANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO 6000 per diritti L. RAFFAELE, difeso dall'avvocato BONELLI ENRICO, giusta 1.8. GEN. 2001.... IL CANCELLIERE delega in atti;
LIRE 3000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
PEDATO COSTRUZIONI S.p.A., in persona dell'Amm.re CG575151 Unico Sig. PEDATO GENNARO, elettivamente domiciliato CG575153 in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato GALLETTA2000 CORTE di CASSAZIONE, difeso Richiesta copia legale per uso proseson dal Sig. 1220 gra - 842 SCOTTI ANTONIO, giusta delega in atti;
per diritti L. (4.000th 11 18/06/01 -1- IL CANCELLIERE LIRE 20CO - controricorrente CANCELLERIA avverso la sentenza n. 1920/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BE146916 BE146917udienza del 02/05/00 dal Consigliere Dott. Francesca BE146918TROMBETTA; udito il BE146919 P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE14692U Generale Dott. Vincenzo BE140724 GAMBARDELLA che ha conclus o BE146325per l'accoglimento del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso dell'ing. Giovanni Marsicano il presidente del Tribunale di Napoli, con decreto 15 marzo 1991 ingiungeva alla s.p.a. AT ON il pagamento in favore del ricorrente della somma di L. 14.162.296, quale corrispettivo della redazione del progetto di massima ed esecutivo di impianti elettrici per un capannone industriale, che il Marsicano assumeva di aver eseguito su incarico della società ingiunta. Avverso tale decreto quest'ultima proponeva FT2 opposizione, deducendo di non aver mai conferito alcun incarico all'opposto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Espletata prova per testi ed acquisita documentazione, il Tribunale con sentenza 10 settembre 1994, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società al pagamento delle spese giudiziali. Su impugnazione della società la corte di appello di Napoli, con sentenza 15 luglio 1997, in riforma della sentenza del Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava compensata fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 3 Dopo aver premesso che, sulla base delle risultanze della prova per testimoniale, il Tribunale aveva ritenuto conferito l'incarico al Marsicano da parte dell'amm.re della AT ON s.p.a.; che tale società aveva impugnato la decisione del tribunale rilevando chelle opere progettate erano state eseguite nel capannone di proprietà di altra società, la T.M.C.; che i testi non avevano riferito nulla di preciso in ordine al conferimento dell'incarico; che la costruttrice dell'impianto elettrico nel capannone, FTL non aveva avuto alcun rapporto con la AT ON s.p.a., afferma la corte d'appello che è risultato provato: l'avvenuta costruzione della T.M.C. in data 28.XI.'89; l'avvenuto acquisto del suolo e del capannone da parte della società AT costruzioni nella successiva data del 29.12.'89; la qualità di EN AT, di amministratore della società ingiunta e quella del figlio IC AT di amm.re della T.M.C.. Sulla base delle predette accertate circostanze, e della confusione generata dall'essere amministratori delle suddette società, padre e figlio, il Marsicano avrebbe dovuto provare di avere ricevuto l'incarico da AT EN nella sua qualità di amm.re della s.p.a. AT ON, e non di aver svolto l'attività a vantaggio della società appellante. Tale prova non è stata fornita, né può desumersi logicamente dalle circostanze indicate dal Tribunale perché nulla possono provare in ordine al soggetto da qualificare cliente. Infatti, i testi escussi hanno sì dichiarato che EN AT era presente alle trattative, ma a quelle per l'acquisto di parte del capannone;
che in quella occasione si è discusso del progetto FT2 consegnato dal professionista al medesimo AT e da questi alla società costruttrice dell'impianto elettrico, eseguito sulla base del progetto de quo. In conclusione, l'utilizzazione la consegna del progetto privo di data e di indicazione del committente;
nonché le diverse date di acquisto del capannone da parte della AT Costruz. (il 1989) e di conferimento dell'incarico (fine del 1988); il tenore delle deposizioni testimoniali, non servono secondo la corte d'appello è stato dato a fornire la prova che l'incarico anche dalla società appellante. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione l'ing. Marsicano. Resiste con controricorso la AT ON 5 s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugna- zione: 1) - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -per avere la corte d'appello, con vizio di ultrapetizione, andando al di là della prospettazione dell'appellante società AT ON s.p.a., in ordine all'eccezione di FT2 difetto di legittimazione passiva ed ai presupposti posti a fondamento di essa (presupposti secondo i quali EN AT non avrebbe conferito l'incarico come amm.re della società AT perché, essendo egli amministratore anche della T.M.C. ed essendo, quindi, impossibile determinare in che qualità avesse dato l'incarico, l'individuazione del committente sarebbe dovuta avvenire solo facendo riferimento al soggetto proprietario del stati eseguiti i lavori capannone dove erano progettati e cioè alla T.M.C.) erroneamente e contraddittoriamente affermato che il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di aver ricevuto 6 l'incarico da AT EN, nella sua qualità di amm.re della AT ON s.p.a., senza avvedersi che tale conclusione, assunta sulla base di circostanze diverse da quelle dedotte con l'impugnazione ritenute provate (cioè della titolarità della proprietà del suolo e del capannone, su di esso insistente, da parte della AT ON s.p.a., e della inesistenza in capo a EN AT della duplice qualità di amministratore di entrambe le società anzidette), nonché sulla ritenuta confusione che poteva ingenerarsi dall'essere FTz. padre e figlio amministratori delle predette società (AT Costruz. e T.M.C.). si risolve nel far contraddittoriamente discendere le medesime conseguenze da fatti accertati in senso opposto a quello prospettato dall'appellante; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c. civ ed art. 116 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia -per avere la corte d'appello, pur essendo stati forniti nei giudizi di merito, elementi gravi, precisi e concordanti (quali, in presenza di un incarico conferito verbalmente, la consegna e la 7 ricezione del progetto а mani di EN AT;
l'utilizzo dello stesso da parte sua quale legale rapp.te della AT ON (teste Gesuele); la qualità di EN AT di amministratore della sola AT ON s.p.a.; l'acquisto da parte di tale società del capannone dove sono stati eseguiti i lavori;
la detenzione dello stesso da parte della AT ON s.p.a., già all'epoca del conferimento dell'incarico); erroneamente disattesi i principi in materia di presunzione semplici, che, viceversa, avrebbero aveva fatto il FT2 consentito di affermare, come Tribunale, che il AT EN n.q. di amm.re conferito unico della AT ON, aveva l'incarico al Marsicano. Il ricorso è fondato nei limiti che si espongono. La corte d'appello, infatti, pur affermando un esatto principio di diritto, qual è quello secondo il quale, in un contratto d'opera professionale, 7 obbligato nei confronti del professionista è colui che ha conferito l'incarico, con conseguente irrilevanza del soggetto a cui favore d'opera svolta;
ha tuttavia (la stessaprofessionale corte), nell'accogliere l'eccezione di carenza di 8 legittimazione passiva, sollevata dalla società appellante, deciso trascurando totalmente la prospettazione in fatto dell'eccezione esposta nell'atto di appello. In tale atto, invero, la società appellante, partendo dal presupposto, in fatto, che EN AT rivestiva la qualità di amministratore sia della s.p.a. AT ON, che della società T.M.C., e che non era possibile, per tale motivo, individuare (come riferito anche dal teste Cortese) in che veste il AT avesse conferito l'incarico, Fπ se come amministratore dell'una ○ dell'altra società; indicava nella individuazione del soggetto proprietario dell'immobile a cui favore era stato svolto l'incarico professionale, il criterio cui il avrebbe dovuto attenersi perTribunale la determinazione del legittimato passivo all'azione proposta. Così prospettata l'eccezione, l'appellante non poneva in discussione il fatto che EN AT, comunque, avesse conferito l'incarico e che lo avesse fatto in qualità di amministratore, restando da individuare solo di quale delle due società avesse speso il nome. La corte d'appello, viceversa, non tenendo 9 conto di tale prospettazione in fatto, pur in base all'istruttoria espletata che accertando l'asserita duplice veste di amministratore delle due società era inesistente, essendo emerso che EN AT era (ed era stato) amministratore unico della sola s.p.a. AT ON e non anche della T.M.C.; e pur lasciando intendere che stati eseguiti i lavori il capannone, in cui sono indicati nel progetto, non era di proprietà della T.M.C. (come viceversa asseriva l'appellante) FT2 perché acquistato un mese dopo la costruzione di tale società, dalla società appellante e trasferito a questa non dalla T.M.C., ma dalla AT (come indicato in sentenza); perviene ad affermare conclusivamente che le prove fornite non dimostravano che l'incarico fosse stato dato "anche" dalla società appellante, così implicitamente (ma chiaramente) ritenendo che, sulla base delle risultanze istruttorie, risultava provato l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di EN AT in proprio;
e ciò contro la prospettazione dei fatti fornita da entrambe le parti, nessuna delle quali ha mai ipotizzato, neppure in via subordinata, una legittimazione passiva in proprio di EN AT. 10 Così operando la corte d'appello, da un lato, societàvenuti meno i presupposti sui quali la appellante ha fondato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, non dà alcuna spiegazione della ritenuta implicita irrilevanza della diversità dei fatti emersi, rispetto a quelli prospettati, con riferimento alla prova, da lei considerata mancante, della "contemplatio domini”, concernente la società appellante, da parte di EN AT;
da altro lato, espressamente FR escludendo, rispetto a tale prova, la rilevanza delle testimonianze rese in primo grado, fondanti la decisione del Tribunale, ed attestanti che AT nell'utilizzare il progetto agiva EN amministratore della società appellante, la come stessa corte non ha fornito alcuna motivazione sul perché non potesse desumersi dai fatti noti (la spendita da parte del AT del nome della società progetto) il fatto, nella utilizzazione del ritenuto ignoto, della contemplatio domini concernente la società AT ON, espressa, nell'atto del conferimento dell'incarico al professionista, dallo stesso AT. In altri termini, la corte d'appello ritiene provato che l'incarico sia stato conferito dalla 11 persona di EN AT, ma esclude illogicamente che sussista la prova della spendita del nome della società da parte di costui, nonostante: A) la stessa società, nell'eccepire di essere carente di legittimazione passiva, abbia dato per non contestata sia la qualità, del AT, di amministratore unico della spa AT ON, sia 10 svolgimento dell'attività da parte del AT in qualità di amministratore ) della 0 società appellante ○ della T.M.C.) e non in FT₂ proprio;
B) i fatti posti a sostegno dell'eccezione sollevata siano stati smentiti dall'istruttoria svolta. Sussistono, pertanto, i vizi di illogicità ed insufficienza della motivazione dedotta. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli che provvederà ad un nuovo esame della controversia alla luce di quanto esposto, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra 12 FT2 sezione della corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 2 maggio 2000. M orona Pus. Francesca Trombetta ext. IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPO GEN. 2001 IL CA 80000 330000 2 A M O . R . 4 E T e i A r R T 1 0 N i I 0 E d ) Z 2 n I i O d E G V P G l L ) P R i n L U I O M E e E L I L S P o o S D i F P a f z d 7 I I i i A e v L r r D o I E I O b 2 e A I C F S R 2 o I C e s C t l A i I A D a 8 b F r a E t u a F 3 i s s . i Ţ n z e U M 0 o g N 6 a c . r p r e . E s $ n R G D e 0 e ( l ( G . R I a r I e I M R r i I f l a ( D s s . L I D ( 13