Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
$ "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" LA CO 0 0 1 5 6 /0 0 15 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA R.G. n° 8293/1999 332 IN N LA CORTE SUPREMA LI CASSAZIONE Rep. SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 25.01.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Vincenzo PROTO - . Presidente - 66 Giuseppe MAGNO Consigliere - 66 Giuseppe SALME” rel. -> 66 Sergio DI AMATO ->✓ 66 Vittorio RAGONESI -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IP IC, elettivamente domiciliato a Roma, via Plinio 22, presso l'avv. Franco E. Forni che lo rappresenta e difende in union con l'avv. Antonio Rocca, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
PREFETTO DI CUNEO intimato avverso la sentenza del Pretore di OV del 20 novembre 1998. cons. Giuseppe Saimė 200 2002 Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 25 gennaio 2002; sentito l'avv. Forni;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Rosario Russo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo EL IL ha proposto davanti al pretore di MO opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione con la quale il prefetto di Cuneo, respingendo l'opposizione da esso ricorrente proposta, gli ha irrogato una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada (circolazione con veicolo privo di carta di circolazione e omessa esibizione della stessa nel termine assegnato), sostenendo che il provvedimento impugnato era illegittimo perché emesso oltre il termine previsto dall'art. 204 di detto codice. Il pretore ha accolto l'opposizione, non condividendo l'orientamento di questa Corte secondo il quale l'osservanza di quel termine è requisito di legittimità del provvedimento prefettizio. Avverso la sentenza del pretore di OV il IL ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il prefetto di Cuneo si è costituito. Motivi della decisione Il ricorso, con il quale di deduce la violazione degli articoli 203 e 204 del cod.della srtrasa e difetto di motivazione, richiamando la giurisprudenza di questa Corfte disattesa dal giudice del merito, è fondato. cons. Giuseppe Salmèའམ་ ་མའི་བ 2 E' orientamento largamente prevalente di questa Corte che, al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dall'art. 204, 1° comma, nuovo cod.strad. per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito della presentazione di opposizione da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli articoli 152, 2° comma, c.p.c. e 173, 1° comma, c.p.p. del 1930, in ordine alla necessità, per i termini previsti da una disposizione di legge, di un'espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge n. 241 del 1990-espressamente qualificata di carattere generale dall'art. 29 stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato sui termini - imposti alla p.a. nell'ambito del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell'art. 2 di detta legge, che, imponendo alla p.a. l'obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l'osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge che rende illegittimo, e quindi annullabile, l'atto (Cass. n. 10541, 9889, 9447, 8356, 5275, del 2000; 4204 e 3848 del 1999; 10757 e 2064/1998; hanno invece ritenuto che cons. Giuseppe Salmè 3 l'illegittimità del provvedimento derivi dall'inosservanza di un termine da qualificare come perentorio: cass. 6895/1997 e 468/1999). Il pretore di MO, che ben conosceva tale orientamento ha ritenuto di discostarsene senza addurre convincenti argomentazioni che possano giustificare un mutamento dell'orientamento indicato. Il ricorso, pertanto deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poiché è pacifico che il provvedimento prefettizio di cui si tratta è stato emesso oltre il termine di cui all'art. 204 cod. strada, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve accogliersi l'opposizione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza- ingiunzione impugnta. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 25 gennaio 2002 L'estensore Il presidente ILCANCELLIERE -Apated playchi 10 GEN 2003 cons. Giuseppe Salmè 4 .: