Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 1
In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini, anche con riguardo a circostanze maturate prima della deliberazione del giudice del gravame. (Fattispecie relativa a nuova adozione di misura cautelare personale, già annullata in sede di riesame, per la sopravvenienza di elementi indiziari gravi consistenti nell'esito di accertamento tecnico di comparazione tra la voce dell'indagato come risultante dalle intercettazioni e quella registrata nel corso dell'interrogatorio di garanzia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2006, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 30/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2058
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 24423/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SI RC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 27.03.2006 dal Tribunale di Catania - Sezione Riesame, nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria adottata l'08.03.2006 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei suoi confronti;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Beatrice Rizzacasa, che si è riportato ai motivi.
FATTO E DIRITTO
In data 8.3.2006 il G.I.P. del Tribunale di Catania emetteva ordinanza di custodia cautelare carceraria nei confronti di Di VE RC (e di altri indagati) per i delitti di: associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti L.S., ex art. 74 (capo D-ter rubrica); concorso in acquisto, importazione, trasporto e commercio di imprecisati quantitativi di cocaina commesso in Catania dall'ottobre al dicembre 2003 (capo D-quater); concorso in trasporto e detenzione illeciti di kg. 1,1 di cocaina, commesso il 19.11.2003 (capo D-quinquies).
Per i medesimi fatti criminosi il Di VE era stato già attinto da precedente misura custodiale inframuraria applicata con ordinanza del g.i.p. catanese in data 13.7.2005. Misura che era stata annullata con ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 5.8.2005, sul presupposto dell'indimostrata attribuibilità al Di VE e al coindagato PE AG delle voci degli interlocutori di alcune significative conversazioni ritualmente intercettate in fase investigativa. A seguito di detto annullamento il procedente pubblico ministero disponeva a cura del R.I.S. Carabinieri di Roma accertamento tecnico ripetibile di comparazione fonica tra le voci registrate nel corso delle intercettazioni ed in ipotesi riferibili al Di VE (e al AG) e la voce reale del Di VE (e del AG) registrata durante l'interrogatorio di garanzia a suo tempo espletato dal g.i.p. ordinante la misura custodiale. Accertamento svoltosi con esito positivo, essendo emersa la piena omogeneità dei tratti vocali distintivi dell'indagato con quelli del soggetto registrati nelle conversazioni attribuite alla sua partecipazione. Di tal che, come evidenziato dal richiedente p.m. con valutazione condivisa dal g.i.p., l'indicata decisiva sopravvenienza delle indagini, innovando o completando in modo determinante il quadro indiziario già delineato a carico del Di VE, non incontrava preclusione di sorta nel cd. giudicato cautelare formatosi per effetto della precedente decisione di annullamento della misura da parte del Tribunale del riesame.
La difesa dell'indagato adiva ai sensi dell'art. 309 c.p.p. il Tribunale del Riesame di Catania, adducendo sia l'indicata preclusione del giudicato cautelare, sia l'effettivo concludente valore indiziario dell'accertamento fonico ordinato dal p.m., in guisa da qualificare la persistente assenza di un quadro di effettiva gravità e concludenza degli indizi di colpevolezza raccolti a carico del Di VE (art. 273 c.p.p.), nonché - infine, in via subordinata - l'assenza delle esigenze cautelari legittimanti la più afflittiva delle misure coercitive personali adottata nei suoi confronti (art. 274 c.p.p.). Il collegio del riesame con l'epigrafata ordinanza 27.3.2006 ha sostanzialmente respinto la richiesta di riesame dell'indagato, dichiarando infondate le eccezioni proposte dalla difesa e ritenendo sussistenti nei suoi confronti sia gravi indizi di colpevolezza per taluni dei fatti criminosi ascrittigli, sia le esigenze cautelari connesse al pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie (art. 274 c.p.p., lett. c). In particolare il Tribunale del riesame di Catania ha valutato: a) infondata l'eccezione di giudicato cautelare derivante dalla pregressa ordinanza di annullamento ex art. 309 c.p.p. in data 5.8.2005 dell'anteriore ordinanza cautelare, atteso che i collegamenti tra i due episodi criminosi di cui ai capi D-quater e D- quinquies della rubrica riferibili al Di VE emergerebbero "proprio da quelle conversazioni in cui era stata contestata l'attribuibilità all'indagato della voce" di uno degli interlocutori, attribuibilità resa inequivoca dal "nuovo" accertamento fonico disposto dal p.m.; b) infondata la connessa eccezione di (in)attendibilità e (in)congruenza dell'accertamento di comparazione fonica eseguito dal R.I.S. Carabinieri di Roma, poiché lo stesso - basato su diverse prove comparative (ascolto ripetuto ed esame linguistico-articolatorio) - ha confermato una omogeneità di voce e ulteriori elementi di compatibilità che offrono ragionevole certezza della individuazione della voce dell'indagato; c) insussistenti gli indizi di reità per l'adesione dell'indagato all'associazione criminosa L.S., ex art. 74 (capo D-ter), annullando l'ordinanza cautelare limitatamente a tale capo di imputazione;
d) sussistenti i gravi indizi di reità in ordine ai reati di traffico di stupefacenti di cui ai capi D-quinquies e D-quater, qualificato quest'ultimo episodio criminoso in termini di tentativo, ed ha confermato il provvedimento cautelare;
e) sussistenti le esigenze cautelari ("modalità di realizzazione della condotta criminosa che denotano una qualificata caratura criminale del soggetto"), idoneamente fronteggiabili con la sola misura custodiale carceraria. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania ha proposto rituale ricorso per Cassazione l'indagato Di VE ai sensi dell'art. 311 c.p.p., prospettando i seguenti quattro motivi di censura.
Primo motivo. - Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla modifica del titolo del reato contestato sub D-quater, qualificato come tentativo punibile. Il giudice del riesame avrebbe trascurato di rilevare l'esiguità della somma (Euro 227,00) bonificata dal Di VE in favore del coindagato MI LL, mentre costui si trova (con l'altro indagato Di RO) in Spagna, perché l'evenienza possa reputarsi idonea a surrogare eventuali acquisti di droga partecipati dal ricorrente.
Secondo motivo. - Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 c.p.. Ancora con riferimento alla contestazione dell'episodio di traffico di droga sub D-quater, il ricorrente adduce l'inconsistenza dei dati probatori, che non dimostrerebbero alcuna idoneità od univocità di condotte riconducibili nell'area del tentativo di importazione di droga dalla Spagna, le sole due conversazioni intercorse tra il Di VE e i suoi sodali non offrendo alcun serio elemento accusatorio nei confronti dell'indagato.
Terzo motivo. - Violazione della legge penale (in relazione agli artt. 309 e 649 c.p.p.) e carenza di motivazione in ordine all'esclusa ricorrenza della casistica del giudicato cautelare (in rapporto alla citata ordinanza del giudice del riesame 5.8.2005), atteso che il solo elemento di novità riconducibile al Di VE sarebbe afferente a conversazioni intercettate avvenute il 10.11.2003, già vagliate in occasione del riesame della precedente ordinanza custodiate e comunque relative alla sola ipotesi criminosa di cui al capo D-quinquies.
Quarto motivo. - Carenza e contraddittorietà della motivazione per la parte relativa alla conferma dell'ordinanza cautelare concernente il reato ascritto al capo D-quinquies della rubrica. Secondo il ricorrente il contenuto delle conversazioni intercettate, siccome desunto dal g.i.p. ordinante la misura dai soli brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato oggetto di superficiale lettura e perfino di travisamento di significati, che avrebbero potuto essere chiariti dall'integrale trascrizione delle conversazioni captate.
Il ricorso è inammissibile, poiché propone motivi di censura che (sottacendone le implicite connotazioni di genericità: art. 581 c.p.p., lett. c) sono interamente volti a delineare una rilettura, in fatto, degli elementi storico-probatori e valutativi già considerati dal Tribunale del riesame. Rilettura estranea al sindacato di legittimità esperibile (anche) in tema di misure cautelari. La cognizione di questa Corte in relazione ai provvedimenti applicativi di misure cautelari, infatti, non eccede i limiti fissati dalla specifica previsione dell'art. 606 c.p.p.. Ove sia denunciato un vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà, illogicità) di una ordinanza in materia cautelare, tale vizio - per essere apprezzato in sede di legittimità - deve assumere i caratteri previsti dall'art. 606 c.p.p., lett. e). Deve, cioè, riferirsi alla mancanza o illogicità del corpo motivazionale desumibile dal testo stesso del provvedimento impugnato. Va esclusa, pur dopo la modifica apportata dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 al testo dell'art. 606 c.p.p., qualsivoglia verifica filologica della corrispondenza delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento gravato da ricorso alle concrete acquisizioni processuali (materiale probatorio) nonché l'eventuale rivisitazione o rilettura degli elementi di fatto, la cui disamina valutativa è esclusivamente riservata al giudice di merito. Di tal che non è idonea ad integrare il vizio di legittimità (motivazione) la mera prospettazione di una diversa o più adeguata valutazione, secondo l'ottica o l'aspettativa del ricorrente, degli esiti valutativi delle indagini e delle loro inferenze probatorie (Cass. Sez. 1, sent. 11.3.1998 n. 1496, Marrazzo, rv. 211027; Cass. Sez. 2, ord. 18.5.2006 n. 19547, Prezioso, rv. 233772; Cass. Sez. 6, sent.
4.7.2006 n. 27429, Lobriglio, rv. 234559). Se, per un verso, il giudice di merito del riesame cautelare ha offerto nell'impugnata ordinanza una adeguata spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato con una motivazione sugli elementi indizianti, dai quali è attinto il Di VE in ordine ai due episodi di narcotraffico contestatigli, rivelatasi conforme ai canoni della logica (coerenza e linearità) ed ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie nonché esente da aporie e contraddizioni (Cass. S.U., sent. 22.3.2000 n. 11, Audino, rv. 215828), occorre - per altro verso - soffermarsi a rimarcare la correttezza della valutazione operata dal Tribunale del riesame etneo in ordine alla questione di natura processuale del giudicato cautelare denunciata e riproposta con l'odierno ricorso. Sebbene anche sotto questo profilo il ricorrente finisca per proporre una semplice rilettura alternativa dell'apprezzamento in punto di fatto svolto dal Tribunale del riesame sulle valenze di novità dei dati probatori fondanti la (nuova) ordinanza custodialcautelare emessa dal g.i.p. l'8.3.2006, mette conto osservare che l'impugnata decisione del giudice del riesame è il frutto di una commendevole applicazione dei risalenti principi fissati da questa Corte regolatrice sull'istituto, di prevalente matrice giurisprudenziale, del giudicato cautelare. Istituto secondo cui anche alle ordinanze non impugnate adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti de liberiate nonché alle decisioni emesse dalla S.C. a seguito di ricorso contro tali ordinanze deve riconoscersi una pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.. Soltanto un successivo apprezzabile mutamento del fatto e del compendio probatorio consente la reiterazione di una ordinanza applicativa di misura cautelare precedentemente annullata dal giudice del riesame per motivi di merito (oltre che specularmente la revoca, per inidoneità degli indizi, di una ordinanza che sia stata invece confermata in sede di gravame).
Nel caso di specie l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania fornisce un logico e non censurabile apprezzamento dei dati novativi del quadro indiziario nei confronti del Di VE scaturenti dall'accertamento tecnico di comparazione fonica sviluppato dal P.M. e della connessa persuasiva attribuzione alla sua persona di significative conversazioni sottoposte a captazione in corso di indagini preliminari (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 6, sent.
6.5.2003 n. 26743, Araesto, rv. 226991: "In tema di cosiddetto giudicato cautelare la preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini"). In conclusione, a fronte del quadro ricostruttivo e valutativo delineato dal giudice del riesame, il ricorrente - da un lato - prospetta censure generiche e critiche per assioma, non offrendo nessun concreto elemento dialettico e referenziale idoneo a contrastare sul piano logico e argomentativo le deduzioni fatte palesi dal testo dell'impugnata ordinanza. Da un altro lato, laddove elementi di tal genere sono soltanto accennati, gli stessi finiscono per integrare dati o circostanze di mero fatto non rivisitabili nell'ambito del giudizio di legittimità ed attraverso i quali - in ogni caso - non è fornita reale dimostrazione dell'asserita erronea lettura del complesso delle emergenze investigative o di loro singole espressioni che il ricorrente attribuisce al Tribunale del riesame di Catania.
La dichiarazione di inammissibilità del gravame impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007