Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9404 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
09404/029 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A L E L N " E 7 O OGGETTO: D I 1 3 Z 9 A . . R N T T R Opposizione a 7 S I A 6 ' 9 G L 1 E L - 5 R E - sanzione amministrativa D 3 A I D E S G N E G E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E S N L E I S A E " Dott. Rosario DE MUSIS PRESIDENTE R.G.N. 4466/2000 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Giulio GRAZIADEI CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Cron.25252 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23.1.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla PREFETTURA di MACERATA, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende
- RICORRENTE -
CONTRO
MO ND
- INTIMATO -
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova : Marche, n.121/99 pubblicata il 2.12.1999. 178 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.2.1999, MO ND proponeva davanti al Tribunale di Macerata opposizione avverso l'ordinanza emessa il 26.1.1999 dal locale Prefetto, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 117.500 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 173, secondo e terzo comma, del codice stradale. L'Autorità sopra indicata rimaneva assente dal giudizio. Con sentenza in data 1/2.12.1999, il Tribunale adito, presso la sezione distaccata di Civitanova Marche, annullava l'ordinanza in oggetto, revocava la sanzione amministrativa connessa e condannava la Prefettura alle spese, liquidate equitativamente nella somma di lire 1.000.000, assumendo che tale ordinanza fosse palesemente illegittima, secondo quanto confermato dal fatto che detta Prefettura aveva richiesto di procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la medesima Prefettura di Macerata, deducendo un solo motivo di gravame al quale non resiste il ND. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Premesso, infatti, che la (rituale) notificazione di quest'ultimo all'intimato reca la data del "21.2.2000", si osserva, per contro, che l'impugnata sentenza 2 risulta essere stata notificata all'odierna ricorrente, d'ufficio, a cura della cancelleria, il "13.12.1999", secondo quanto del resto prospettato dalla stessa ricorrente nel preambolo del ricorso, là dove, peraltro, viene indicata la data dell' "11.12.1999". Poiché, in tema di sanzioni amministrative, le notificazioni della sentenza resa a seguito di opposizione all'ordinanza-ingiunzione eseguite d'ufficio dalla cancelleria, giusta il disposto dell'art.23, nono comma, della legge n.689 del 1981, sono idonee, al pari di quelle compiute ad istanza di parte ai sensi dell'art.285 c.p.c., a far decorrere il termine breve per l'esperimento, avverso la sentenza medesima, del gravame per cassazione di cui all'ultimo comma del richiamato art.23 (Cass. 14 giugno 2001, n.8045; Cass. 30 agosto 2001, n.11341), è palese che il ricorso risulta proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dal secondo comma dell'art.325 c.p.c., decorrente appunto dalla notificazione anzidetta ex art.326, primo comma, c.p.c., onde ne va dichiarata l'inammissibilità. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di E A N L O I L cassazione, non avendo in questa sede l'intimato né resistito né svolto attività E Z D A R " 9 difensiva alcuna. T 7 . S 1 I T 3 R G . E
P. Q. M.
A N ' R L 7 L A 6 E La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. 9 D D 1 - E I 5 T - S 3 Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002. N N E E E S S G E IL PRESIDENTEENTE I " G A E AE inhis L L'ESTENSORE Doob MITATA IN GANGELLERIA 37 GIU. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE UZ IA Di M IA Di NU чате діншого Do He re