Sentenza 13 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7985 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 62848 ZIONE BLICA 26/4/1986 ISTRA L IA ITALIANA R REG R A F D LL D TE DEL POPOLO ITALIANO A B N 7985/01 SE R O A TA E SEM IA TE E R L E T A M SEZ ON UNTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 1402/99 Dott. Giovanni Olla Presidente Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 18416 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Ud. 22 marzo 2001 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere CORTE SUPREMA D. SSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPION CIVILE SENTENZA N. 62848 sul ricorso proposto il 7 giugno 1999 da: Ministero delle Finanze dello Stato in persona del Ministro pro ―tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
LM NA SA nella qualità di successore di RI Giusep- pe residente in [...], int. 4 intimata non costituita avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- zio sez. XII - n. 280/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 7 6 proc. n. 1402/99 R.G. 5 marzo 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'Avv. dello Stato Daniela Giacobbe Cordeschi, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con decisione n. 23/11/98, in accoglimento del ricorso proposto da RI Giuseppe avverso l'iscrizione a ruolo, notificata il 18 dicembre 1997, delle im- poste I.r.p.e.r.f. ed I.
1.o.r. relative a redditi dell'anno 1990, dichiarava inefficace l'iscrizione stessa perché effettuata oltre il termine peren- 221 torio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, stabilito dall'art. 36-bis, d.p.r. 29 set- tembre 1973, n. 600. L'appello avverso la pronuncia, depositato il 12 marzo 1998 dall'Ufficio II.DD. di Roma, veniva rigettato il 15 ottobre/19 novem- bre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e la con- ferma della sentenza di primo grado era impugnata per cassazione dal Ministero delle Finanze dello Stato con atto notificato il 7 giugno 1999 a LM NA SA nella qualità di successore del contri- buente RI. Non si è costituita l'intimata ed il ricorrente ha depositato successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente ha denunciato la proc. n. 1402/99 R.G. 2 violazione dell'art. 36-bis e 43, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 17, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Rileva l'amministrazione finanziaria che l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 28, 1. n. 449/97, avrebbe chiarito il carattere accel- leratorio e la natura ordinatoria del termine fissato dall'art. 36-bis, d.p.r. n. 600/73 per la liquidazione delle imposte in base alle dichia- razioni presentate dai contribuenti e la rilevanza esterna soltanto di quello del quinto anno successivo a quello di presentazione delle di- chiarazioni medesime, stabilito dagli artt. 17, d.p.r. n. 602/73, e 43, d.p.r. n. 600/73, per l'iscrizione nei ruoli formati e consegnati all'in- tendente di finanza. اردو Il motivo è fondato. L'art. 28, 1. n. 449/97, ha dettato che: "il primo comma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". La natura interpretativa della norma, oltre ad essere espressamente enunciata dalla rubrica dell'articolo stesso, è desumibile dal contenu- to della disposizione, privo di carattere autonomo e consistente esclu- sivamente nel richiamo dell'art. 36-bis e nella precisazione di come tale ultimo articolo deve essere interpretato nella parte relativa al termine ivi previsto (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 2 agosto 2000, n. 10134; Cass. civ., sez. I, sent. 23 novembre 1999, n. 12995), e dal proc. n. 1402/99 R.G. 3 collegamento temporale della medesima con la giurisprudenza di questa corte che aveva fornito una chiave di lettura dell'art. 36-bis di- versa da quella indicata dal legislatore (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 29 luglio 1997, n. 7088). Da tale natura discende la retroattività della norma stessa, che ha chiarito l'esatto contenuto di una regola già esistente, e la sua opera- tività anche in relazione alla controversia in esame. Alla fondatezza del ricorso segue la cassazione della sentenza impu- gnata ed il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Re- gionale del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale del Lazio anche per le spese. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 22 marzo 2001. CORTE Il consigliere est. Il presidente dr. Giovanni Olla dr. Massimo Oddo Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano l E ZION D.P.R. 26/4/1986 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ISTRA 5 Oggi 13 GIU. 2001. . REG N - IL CANCELLIERE C1 B DA LL. IA DEL TA Arnaldo Casano A R B. SEN SENS! A TA T U 131 IB * TR N. proc. n. 1402/99 R.G. 4