Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello è illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 24725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24725 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
del O S C U R A T A di diffusione 24725/1 5 ento e provvedim generalità gli altri dati identificativi, caso presente In 52 ettere le ell'art. quanto: om d a in norm d.lgs. 196/03 d'ufficio di parte a ✓ imposto dalla legge disposto REPUBBLICA ITALIANA a richiesta IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. FRANCESCO IPPOLITO 490 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45520/2014 Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.P. ON. IL (omissis) avverso la sentenza n. 651/2008 CORTE APPELLO di BARI, del 24/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per l'anmillou ents хика мило anlieoblee Statuten ра се идето wel verto del recordo Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-i difensore Avv. Arudds Del Vecchio, il sostitusio dell'Av. Juchell Lafarge, per S.P. wnst to Be l'occass, went The he O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 24 febbraio 2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 22 gennaio 2008, la Corte d'appello ha ridotto, ad anni due di reclusione con doppi benefici di legge, la pena inflitta in primo grado a S.P. o, in relazione al reato di maltrattamenti in danno della figlia commesso fino al 17 settembre 2006, ed ha confermato nelS.M. resto l'appellata sentenza.
2. Ricorre avverso la pronuncia l'Avv. Michele Laforgia, difensore di fiducia di e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi.S.P.
2.1. Inosservanza di norme penali e processuali in relazione all'art. 82, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per essersi il giudice del gravame pronunciato sulle statuizioni civili, riducendo l'importo della provvisionale liquidata in primo grado a 10.000 euro, invece di disporre la revoca della medesima a fronte della intervenuta revoca della costituzione di parte civile.
2.2. Vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di penale responsabilità dell'assistito, trascurando di considerare gli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa dell'imputato, in particolare, la sentenza di assoluzione nei confronti di S. dall'accusa di violenza sessuale sulla base della ritenuta inattendibilità della stessa figlia M.
2.3. Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di maltrattamenti, dovendo l'assistito essere mandato assolto dal reato stante l'inattendibilità della persona offesa.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e che il ricorso sia rigettato nel resto. L'Avv. Arnaldo Del Vecchio, in sostituzione dell'Avv. Michele Laforgia, per ER TR, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo mentre va rigettato nel resto.
2. Come si evince dagli atti allegati al ricorso, S.M. risulta S.P. e conseguentementeavere raggiunto un accordo transattivo con aver revocare la costituzione di parte civile, con dichiarazioni depositate nella Cancelleria del giudice procedente il 24 aprile e 2 maggio 2008. Si tratta di revoca della costituzione di parte civile non sottoposta ad alcuna condizione e con effetto ampiamente liberatorio, di tal che come correttamente rilevato dal ricorrente - si appalesano illegittime, e devono essere pertanto caducate, le statuizioni civili confermate dal decidente di merito. 2 O S C U R A T A Ed invero, secondo i principi affermati da questa Corte, quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata e incondizionata (e quindi prescinda del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile. (Nella specie la persona offesa costituita parte civile aveva rilasciato una dichiarazione di carattere ampiamente liberatorio nel giudizio di appello, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dall'imputato in relazione ai fatti in contestazione e di essere pienamente soddisfatto dell'avvenuto risarcimento del danno) (Sez. 2, n. 25673 del 19/05/2009 - dep. 18/06/2009, Bove Forgiot, Rv. 244169) 3. Le ulteriori deduzioni - con le quali il ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa mirano a sollecitare una rivisitazione meramente S.M. fattuale delle risultanze processuali e dunque una valutazione alternativa della principale fonte di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.
3.2. Il ricorso non è, infatti, volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente dato atto della credibilità della narrazione dei fatti della persona offesa in quanto confermata da plurimi elementi probatori, puntualmente rammentati nel provvedimento in verifica. Non può invero sottacersi che, come questa Corte ha chiarito pronunciandosi a Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Principi di diritto di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo nel caso di specie, laddove ha posto in luce come il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato si fondi non solo sulle credibili narrazioni della teste persona offesa, ma anche su 3 O S C U R A T A elementi diversi che supportano la veridicità delle dichiarazioni accusatorie, quali la certificazione medica, le dichiarazioni della madre della persona offesa, l'annotazione di servizio, la relazione del servizio sociale e il provvedimento di allontanamento del Tribunale per i Minorenni nonché il corredo fotografico, attestante le gravi lesioni procurate alla figlia (rottura setto nasale, ecchimosi e contusioni varie).
3.3. Altrettanto ineccepibile è l'argomentare del Collegio di merito allorchè ha evidenziato come la ritenuta attendibilità della persona offesa non possa ritenersi minata dalla assoluzione di S. in ordine al reato di violenza sessuale in danno della medesima persona offesa. Come congruamente rilevato dal giudice a quo, il decidente del separato procedimento è pervenuto alla valutazione di inattendibilità della teste stimando prive di riscontri esterni le sue propalazioni, laddove, nella decisione in verifica, la Corte territoriale ha diffusamente motivato il giudizio di responsabilità (nelle pagine 3 e seguenti) evidenziando come la fondatezza delle accuse sia dimostrata non solo e soltanto dalle dichiarazioni della teste, ma anche da elementi diversi, costituenti nel contempo riscontri esterni all'attendibilità della vittima ed autonome fonti di prova a carico. D'altronde, ai fini della valutazione della attendibilità della persona offesa, non può non essere mutuato il consolidato principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, alla stregua del quale l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (ex multis Cass. Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013 - dep. 22/08/2013, Arena e altri, Rv. 256097).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civilistiche. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 1 aprile 2015 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il consigliere estensore Il Presidente Francesco Ippolito Alessandra Bassi 11 GIU 2015