Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 24725
CASS
Sentenza 1 aprile 2015

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Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello è illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2015, n. 24725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24725
    Data del deposito : 1 aprile 2015

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