Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
La qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2001, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CS IDRICO INTERPROV. "ALTO CALORE" azienda consortile in persona del Presidente Prof. Vincenzo DE LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato ACONE M. T., difeso dall'avvocato ACONE MODESTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI NI, elettivamente domiciliata in ROMA LGO GINNASI 2, presso lo studio dell'avvocato TORRE G, difesa dall'avvocato FAUCEGLIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CH UGO, domiciliato ex lege in ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVINE ENRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 224/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 14/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Modestino ACONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Enrico GIOVINE, difensore dei resistenti CH e BI, per quest'ultima per delega dell'Avv. FAUCEGLIA, dep. in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
A seguito de ricorso monitorio dell'ingegnere. GO IO, il presidente del tribunale di Salerno con decreto del 10 febbraio 1993 ingiunse al Consorzio Idrico Interprovinciale "Alto Calore" di pagare al professionista la somma di L. 195.555.70 quale compenso per la redazione commessagli del progetto di un edificio per il "centro di telemisure e telecontrollo dello schema idrico del Calore". Al decreto si oppose , con atto di citazione del 16 marzo successivo redatto dal dott. proc. RO NA, iscritto all'albo professionale presso il tribunale di Avellino, come da procura "ad litem", il Consorzio che, nell'ordine eccepì, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del tribunale di Avellino nonché l'inesistenza del credito, quanto meno nella misura ingiunta. Il professionista denunzia, fra l'altro, la nullità della citazione in opposizione per essere stato l'opponente rappresentato in giudizio da un procuratore "extra discrictum".
A tanto provvide il tribunale di Salerno con sentenza del 28 aprile 1995. Adita con il gravame del Consorzio che, resisitito dall'IO, aveva anche riprodotto le questioni dedotte con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la corte di appello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 1998, ha rigettato l'impugnazione. Ha osservato la corte territoriale che l'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, vigente al tempo della opposizione del Consorzio al decreto ingiuntivo, indicava tassativamente gli uffici giudiziari dinanzi ai quali i professionisti potevano esercitare la loro attività. La norma, letta unitamente all'art. 82 c.p.c., fissava i limiti territoriali di intervento.
Della disposizione, esaminata dalla Corte Costituzionale nelle pronunzie nn. 54/66 e 54/77, era stato escluso il contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché espressione della facoltà esclusiva del legislatore di regolare il diritto di difesa nell'interesse del buon ordinamento della professione forense. Considerazioni, queste, che dovevano rimanere ferme anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 6 della 9 febbraio 1982 n. 31, attuativa della direttiva c.e.e. del 22, marzo 1977 n. 249 poiché la Corte Costituzionale con la pronunzia del 28 febbraio 1996 n. 61 aveva escluso l'ipotizzata discriminazione fra i professionisti italiani e quelli comunitari poiché differiscono le ipotesi del professionista comunitario temporaneamente esercente in Italia, svincolato dalla territorialità, e di quello italiano o straniero temporaneamente esercente in Italia e, pertanto, soggetto all'ordinamento italiano, che deve rispettare il principio di territorialità, ribadito per il professionista comunitario stabile del suo obbligo di iscrizione in apposito albo in Italia. Ne consegua che l'esercizio dell'attivita del procuratore legale era delimitato all'ambito degli uffici giudiziari del distretto nel quale era compreso l'ordine circondariale presso il quale era iscritto. L'inosservanza di questo limite era, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, sanzionato dalla nullità assoluta ed insanabile degli atti processuali compiuti dal procuratore.
Non poteva, nella specie, attribuirsi rilievo alla sopravvenienza della legge 24 febbraio 1997 n. 27 che, all'art. 1, aveva soppresso l'albo dei procuratori ed espressamente abrogato, all'art. 6, l'art. 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933.
Doveva infatti aversi riguardo al principio dell'irretroattività che presiede la successione delle leggi nel tempo, posto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, salvo che non sia diversamente disposto o non si tratti di norma processuale immediatamente applicabile quando essa regoli lo svolgimento della lite fino alla sua definizione.
Il che, nella specie, doveva escludersi poiché veniva in considerazione la capacità del procuratore legale in relazione ad un atto (citazione in giudizio di opposizione) da effettuarsi in un termine perentorio, a pena di esecutorietà del decreto ingiuntivo, e che un volta posto in essere esaurisce istantaneamente i suoi effetti, di precludere la definitività del provvedimento opposto e di introdurre l'ordinario giudizio di cognizione.
A contrario avviso non poteva indurre il 2^ comma dell'art. 2 della "novella"; l'anzianità a tutti, gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali" essendo la disposizione ristretta nell'ambito squisitamente professionale stabilendo essa la decorrenza dello stato giuridico di avvocato nell'intento di non "cancellare" la pregressa anzianità e l'opera svolta nella vigenza della precedente normativa che riconosceva a tutti gli effetti la figura del procuratore legale.
Inutilmente il Consorzio aveva prospettato la qualifica particolare, di suo dipendente, del legale cui aveva conferito la procura "ad litem" per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. La figura istituzionalmente prevista del "legale di un ente" e regolata dall'art. 3 del r.d.l. n. 578 del 1933 con la prevista iscrizione di detti professionisti in apposito elenco allegato all'albo" di appartenenza: il che comportava la soggezione del legale dell'ente al limite territoriale imposto dall'appartenenza di un determinato albo circondariale nell'ambito di un determinato distretto: così che l'elemento differenziatore dagli altri professionisti forensi era costituito dal rapporto di impiego con l'ente medesimo, il che escludeva l'ipotesi di una discriminazione dagli altri liberi professionisti.
Corretta era la pronunzia del tribunale poiché la nullità dell'atto di citazione in opposizione dinanzi al tribunale di Salerno nell'ambito dell'omonimo distretto conseguiva dall'essere stato redatto da un procuratore "extra districtum" cui il consorzio aveva nel 1993 conferito procura "ad litem": il dr. proc RO NA iscritto all'albo circondariale di Avellino nell'ambito del distretto della corte d'appello di Napoli.
Per la cassazione di detta pronunzia, ricorre, sulla base di tre motivi, il Consorzio;
resiste con controricorso l'IO; vi è "controricorso" di tal IN FU.
Il Consorzio, l'IO e la FU depositano memorie. Motivi della decisione
Preliminarmente va osservato che IN FU deduce nel controricorso l'inammissibilità della propria "vocatio in ius" ad iniziativa del Consorzio, non avendo essa assunto veste di parte nel giudizio di merito.
Inoltre - assume la FU - dal ricorso per cassazione del consorzio non si evincerebbero elementi utili all'individuazione dei presupposti di questa sua "vocatio in ius".
La Corte consente alla proposizione che la qualità di parte legittimata all'impugnazione per cassazione, ed a questa resistere, appartiene indipendentemente dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico sostanziale controverso, solo a quei soggetti che hanno formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata (in proposito "ex multis" vedasi la pronunzia di questa corte n. 2201/98). Nella specie, la disamina della decisione impugnata per cassazione e del relativo ricorso al loro l'estraneità della FU al giudizio di merito.
Deve tuttavia rilevarsi che il tenore dell'atto di impugnativa evidenzia essere stata la cassazione della sentenza n. 224 della Corte d'appello di Salerno, pronunziata il 14 marzo 1998 fra il Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore e l'ingegnere GO IO, chiesta nei soli confronti del professionista, al quale il ricorso è stato notificato il novembre 1998.
Non rileva al fine di ritenere chiamata in questo giudizio la FU il fatto obiettivo dell'essere stati il ricorso per cassazione notificato anche a costei in quella stessa data.
Gli esiti della riferita disamina della sentenza del giudice del merito e dello atto di impugnativa evidenziano la mancanza della dedotta "vocativo in ius" ed inducono a ritenere che la notifica del ricorso alla FU sia avvenuta a fini meramente "partecipativi" dell'avvenuta impugnazione per cassazione della pronunzia della corte territoriale nell'ambito di rapporti di diritto sostanziale connessi a quello controverso, fra il Consorzio e l'IO, estranei a questo giudizio nel quale infatti non risultano immediatamente coinvolti.
Queste considerazioni inducono alla declaratoria di inammissibilità della "resistenza" della FU.
Con i tre motivi del ricorso il Consorzio - con la denunzia, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c., della violazione e comunque della falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 22 gennaio 1934 n. 36 (di conversione del r.d.l. n. 1578 del 1993) degli artt. 1, 2, 4 e 6 ("disposizioni sulla legge in generale"), degli artt. 82, 83, 125 e 166 c.p.c., dell'art. 6 della legge 9 febbraio 1982, di attuazione della direttiva comunitaria del 22 maggio 1977 n.
249, in subordine, del contrasto degli artt. 3, 5 e 6 del r.d.l. n. 1578 del 1933, dell'art. 6 della legge n. 31 del 1982, dell'art. 4 della legge n. 406 del 1985 dell'art. 2 della legge n. 27 del 1997
con gli artt. 3, 4, 24 e 97 della Costituzione nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti - censura diffusamente le singole argomentazioni esposte dal giudice del merito a sostegno della pronunzia di rigetto del gravame dell'ente consortile.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in virtù dello "ius superveniens" incidente sulla questione di fondo, decisa in senso negativo dal giudice del merito e non oggetto di giudicato perché riproposta in sede di legittimità con il ricorso, della validità ed efficacia dell'opposizione a decreto ingiuntivo della parte rappresentata e difesa da un procuratore legale esercente "extra districtum".
Nelle more di questo giudizio è sopravvenuta la legge 16 dicembre 1999 n. 479 che all'art. 8 testualmente dispone "sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti nei relativi albi, in violazione dei limiti territoriali dell'art. 5 del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997 n. 27", con la quale è stato soppresso l'albo dei procuratori legali (art. 1) ed è stato espressamente abrogato, con altri, l'art. 5 del citato r.d.l..
Essendo il giudizio di legittimità un processo a critica vincolata la quale richiede solamente che la questione sia, come nella specie, ancora "aperta", questa Corte, nella fase rescindente, si limita, provvedendo sul ricorso, a prendere atto di una nuova normativa, a cassare con rinvio le pronunzie non ancora passate in cosa giudicata ed a rimettere l'esame dell'intera questione al giudice del merito. Questo, dovendo provvedere alla concreta applicazione della nuova disciplina, è pertanto anche in grado di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza di questioni di illegittimità costituzionale, nella specie prospettate dalla difesa dell'IO all'odierna udienza (vedansi in proposito le pronunzie di questa Corte nn. 10145/93, 9097/96, 5915/96, 6480/96 e 6593/97). Il giudice di rinvio che si indica nella Corte d'appello di Salerno in composizione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, si pronunzierà, tenendo conto dello "ius superveniens" sull'appello proposto dal Consorzio nei confronti dell'IO e, all'esito, provvederà anche il regolamento fra questi contraddittori delle spese del giudizio di legittimita, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, II cpv. c.p.c.).
Non si provvede in ordine alle spese fra il Consorzio e la FU non avendo il ricorrente espletato attività difensiva nei confronti di costei.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il controricorso di IN FU;
pronunziando sul ricorso del Consorzio Idrico Interprovinciale Alto Calore cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese di legittimità, alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2001