Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1468
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

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Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte nel giudizio di merito, questi deve allegare la propria "legitimatio ad causam", deducendo di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, anche nel caso in cui ricorrente sia una società che assuma derivare, per trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso. La prova di tale allegazione è consentita anche in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., e può essere fornita mediante menzione nel ricorso e deposito con il fascicolo di parte di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione, comportando il difetto di tali adempimenti formali l'inammissibilità del ricorso. Detta questione di ammissibilità, concernendo la regolare costituzione del rapporto processuale ed attenendo, pertanto, all'ordine pubblico, va rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, compresa la sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1468
    Data del deposito : 4 febbraio 2002

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