Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte nel giudizio di merito, questi deve allegare la propria "legitimatio ad causam", deducendo di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, anche nel caso in cui ricorrente sia una società che assuma derivare, per trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso. La prova di tale allegazione è consentita anche in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., e può essere fornita mediante menzione nel ricorso e deposito con il fascicolo di parte di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione, comportando il difetto di tali adempimenti formali l'inammissibilità del ricorso. Detta questione di ammissibilità, concernendo la regolare costituzione del rapporto processuale ed attenendo, pertanto, all'ordine pubblico, va rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio, compresa la sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
M IN NOME DEL POPO ANO0 6 8 02 REPUBBLICA ITALIANA SUPREMA SSAZIONE LA COR Oggetto Spalte SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 15625/98 3789 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO 430 Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 21/06/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CONE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. L-SOLE 24 ORE 3-10 sul ricorso proposto da: per diritti 11 ✓ 4 FEB 2002 CIRCOLO TENNIS, elettivamente domiciliato in ROMA VLE IL CANCELLIERE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato NANNA VITO, che lo difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSISIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio- contro dal Sig.
3.10 per diritti 4 FEB. 2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARTINO PAOLO, IL CANCELLIERE FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato MAZZILLI D, difeso dall'avvocato MARANGELLI GIOVANNI, giusta CORTE SUPPENA DI C UPTICO delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. GE controricorrente per diritti 3-10 il 4 FEB 2002 2001 avverso la sentenza n. 396/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE 1044 BARI, depositata il 07/04/98; -1- CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato NANNA Vito, difensore del ricorrente 0071737 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto. DF205421 CANCELLERIA 2,3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio- dal Sig. AHM per diritti € 3.12 il 09.02.02 IL CANCELLIERE CANCELLERIA -2- Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 - 1 - Oggetto: (appalto) società, trasformazione, legittimazio- ne all'impugnazione, difetto di prova, inammissibilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 3.8.91 il la "SpA Circolo del Tennis di Conversano" premesso che aveva dato in appal- to a OL IN la costruzione di due impianti di docce da realizzare negli spogliatoi annessi ai propri campi da gioco;
che i lavori, iniziati nel 1990, alla data della domanda non erano stati ancora ultimati e le docce, eseguite non a regola d'arte, funzionavano solo in parte, cagionando un danno alla normale attività; che, dopo aver sollecitato al IN l'eliminazione dei ri- scontrati difetti, aveva chiesto ed ottenuto un accerta- mento tecnico preventivo- conveniva OL IN innan- zi al tribunale di Bari chiedendone, previa declaratoria di risoluzione del contratto per suo inadempimento, la condanna al risarcimento dei danni. Costituendosi, il IN - premesso che gli im- pianti gli erano stati commissionati a più riprese con continue variazioni dei progetti;
che non era stato con- cordato alcun termine per la fine dei lavori;
che già nell'agosto del 1990 gli impianti in questione erano sta- ti attivati in via provvisoria, senz'alcuna contestazione da parte del committente sulla loro funzionalità; che per i lavori già eseguiti esso convenuto vantava nei confron- ti della controparte un credito residuo di £ 51.906.893 Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -2- ricevuto in acconto £ 33.900.000 a oltre IVA, avendo fronte d'un credito complessivo di £ 85.806.893 chiede- - va rigettarsi l'avversa domanda ed, in via riconvenziona- le, pronunziarsi la risoluzione per inadempimento della controparte e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della residua somma di £ 51.906.893 oltre IVA, interessi e rivalutazione. Espletata CTU, con sentenza 18.5.94 il tribunale di Bari rigettava sia la domanda proposta dall'attore, sia la riconvenzionale spiegata dal convenuto, compensando interamente tra le parti le spese di causa. Avverso tale decisione il IN proponeva appello cui resisteva la "SpA Circolo del Tennis di Conversano" proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con sentenza 7.4.98, la corte d'appello di Bari sulla considerazione che il contratto inter partes non fosse stato stipulato per iscritto;
che l'opera dedotta in controversia, sia pure incompleta, risultasse formal- mente consegnata nel luglio del 1990 ed accettata senza riserve dalla "SpA Circolo del Tennis di Conversano" e da questa utilizzata per oltre quattro mesi anzi di solleva- re le prime contestazioni in data 12.12.1990; che dovesse ritenersi dimostrata l'avvenuta consegna dell'opera per partite, attesi il comportamento tenuto dalle parti ed, in particolare, il pagamento effettuato secondo piani di avanzamento;
che correttamente il tribunale avesse re- Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 - 3- spinto la domanda di risoluzione del contratto per ina- dempimento del IN, stante la scarsa importanza del medesimo in rapporto al valore delle opere già realizza- te;
che, infatti, dalle risultanze della relazione peri- tale emergeva chiaramente come i vizi contestati, anche se provati nella loro natura ed entità, non fossero tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione tanto da essere stata comunque utilizzata, ed, inoltre, il va- lore delle opere necessarie per l'eliminazione dei difeti ammontava a £ 4.568.000 oltre IVA, di gran lunga inferio- re a quello delle opere realizzate;
che, stante l'asso- luto difetto di prove al riguardo, dovesse considerarsi priva di fondamento la domanda risarcitoria riproposta dalla "SpA Circolo del Tennis di Conversano" con l'ap- pello incidentale;
che dovesse, invece, accogliersi la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della stessa SpA proposta dal IN e ciò sia perché la consegna delle opere in questione andava parificata all' immissione in possesso avvenuta per iniziativa del com- mittente senza opposizione dell'appaltatore, sia perché l'utilizzazione dell'opera da parte del committente dove- va considerarsi come accettazione, concretizzandosi in un comportamento concludente incompatibile con la volontà di provocare lo scioglimento del negozio ― in riforma dell' impugnata sentenza, condannava la "SpA Circolo del Tennis di Conversano" a pagare in favore di OL IN la it. Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -4 -/ somma di £ 42.789.435 con gli interessi legali dalla domanda riconvenzionale al soddisfo e rigettava l'appello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un quarto e ponendo i restanti tre quarti a carico dell'appellata. Avverso tale sentenza la "Srl Circolo del Tennis" proponeva ricorso per cassazione con tre motivi cui fa- ceva seguire memoria ex art 378 CPC. Resisteva OL IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1665 CC in re- lazione all'art. 360 n.3 CPC - si duole che la corte territoriale abbia accolto la domanda del IN, volta ad ottenere il pagamento delle opere realizzate, sul pre- supposto dell'apprezzabile funzionalità delle opere stes- se senza tenere in considerazione l'incontestata incom- pletezza dell'impianto, il suo mancato collaudo, la non accettazione del committente;
che non abbia rilevato co- me, trattandosi di contratto d'appalto, sussistesse l'ob- bligo dell'appaltatore d'assicurare il compimento dell'o- pera e non la sua parziale esecuzione. Con il secondo motivo la ricorrente La denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1665 CC in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC si duole che la corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto ve- ASrl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -5. ritiera la tesi di controparte circa l'esistenza d'una previsione contrattuale di realizzazione delle opere per partite, cui sarebbe conseguita una proporzionale solu- zione di pagamento, correlativa al quantum di volta in volta eseguito;
che non abbia rilevato come la forzatura d'una tale asserzione risultasse smentita dall'esame del- la documentazione in atti, dalla quale era logico dedurre l'esistenza, a carico d'essa ricorrente, d'un'obbligazio- ne di pagamento agevolata da soluzioni rateali e comunque riferentesi al conseguimento dell'opera finita e resa e- videntemente necessaria dalla stessa onerosità dell'opera idraulica nel suo insieme;
che non abbia tenuto conto del disposto di cui all'art. 1665/V CC, per il quale il di- ritto dell'appaltatore a conseguire il pagamento del cor- rispettivo sorge solo quando l'opera sia stata accettata dal committente, salvo pattuizione espressa e contraria inesistente nella specie;
che non abbia ritenuto inadem- piente l'appaltatore, nonostante quest'ultimo abbia man- cato d'eseguire la prestazione richiesta ed abbia volon- tariamente lasciato trascorrere inutilmente un lasso di tempo superiore alla normale tollerabilità generando, in tal modo, la consequenziale obbligazione di danni. Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 CC in relazione all'art. 360 n. 5 CPC si duole che la corte territoriale abbia acriticamente accolto la tesi di Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -6A controparte sull'avvenuta accettazione delle opere, nono- stante tale circostanza risultasse smentita non solo dal- la richiesta d'accertamento tecnico preventivo ma anche da altre semplici considerazioni legate alla propria tol- leranza e benevolenza nei confronti dell'appaltatore; che, in ogni caso, non abbia tenuto conto di come, agli effetti della risoluzione del contratto d'appalto, non bastasse una qualsiasi utilizzazione dell'opera da parte del committente, in quanto i vizi palesi e riconoscibili possono comunque essere fatti valere in sede di verifica mai effettuati nel caso e di collaudo dell'opera stessa, di specie. Osta all'esame delle censure sopra riportate, pur comunque all'evidenza non meritevoli d'accoglimento, la preliminare negativa soluzione della questione relativa all'ammissibilità stessa del ricorso in relazione alla legitimatio ad causam della società ricorrente, questione che, in quanto concernente la regolare costituzione del rapporto processuale, attiene all'ordine pubblico e va, pertanto, rilevata e decisa anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non esclusa, dunque, la sede di legittimità. Il giudizio di merito si è, infatti, svolto tra la "SpA Circolo Tennis di Conversano" in persona del legale rappresentante p.t. Petronilla Lagrainese (tale risulta dalle procure a margine dell'atto di citazione in primo Sri Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 .
7. grado e della comparsa di costituzione con appello inci- dentale in secondo grado) e OL IN, mentre il ricorso per cassazione risulta proposto dalla "Srl Circo- lo Tennis" corrente in Conversano in persona del legale rappresentante p.t. Francesco Laruccia (tale risulta dal- l'intestazione e dalla procura a margine). -E', certo, consentito supporre che indipendente- mente dalla denominazione, nella quale a volte il logo integrante ed a volte solo topografico appare parte la "SpA Circolo Tennis di indicazione di località - Conversano", che aveva agito in giudizio per contestare al IN i vizi dell'opera da questi realizzata su sua commissione e nei cui confronti erano state pronunziate le sentenze di primo e secondo grado, possa medio tempore essersi trasformata anche a voler prescindere, ripete- si, dall'apparentemente mutata denominazione, la locali- tà risultando ora una semplice indicazione della sede "corrente in Conversano" nella "Srl Circolo Tennis", con conseguente trasferimento dell'intero patrimonio so- ciale e senza soluzione di continuità nella legittimazio- ne sostanziale e processuale. Tuttavia, per poter accertare se effettivamente si sia verificata una semplice trasformazione formale della società originariamente costituita in giudizio o se, in- vece, si tratti di due società oggettivamente diverse, occorre che la parte interessata dimostri ed, anzi tutto, Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 - 8 dichiari, con specifica deduzione non contestata dalla controparte, l'avvenuta trasformazione, fusione o incor- porazione, in modo da rendere certa la sopravvivenza dell'originario soggetto sociale, pur mutato nella forma, negli organi rappresentativi ed, eventualmente, anche nella denominazione. Al riguardo si deve osservare che ove un soggetto, il quale non sia stato parte nella precedente fase del giudizio, proponga impugnazione avverso la decisione a- dottata all'esito di tale fase, deve non solo dedurre e- splicitamente o, quanto meno, implicitamente d'averne ac- quistato la legittimazione sulla base d'una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla, ma viene a grava- re su di esso altresì l'onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia va- lere una posizione giuridica soggettiva attiva nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di na- tura processuale si ha correlativamente l'onere di dare - la prova del fatto che la costituisce, in base al genera- le principio di cui all'art. 2697 CC;
onde, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornirne la dimostrazione per essere subentrato nella medesima po- sizione del proprio dante causa ed, in particolare, ove ricorrente sia una società che assuma derivare, per fu- Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -9 sione o trasformazione, da altra società che aveva parte- cipato al giudizio stesso, ella deve dare la dimostrazio- ne della sua derivazione dalla preesistente società, di- mostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 CPC, e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli at- ti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (tra le recenti, Cass. 24.2.95 n. 2119, 29.7.94 n. 7131, 25.3.92 n. 3713, 27.3.90 n. 2471, ma già Cass. 25.7.66 n. 2051). Va, inoltre, considerato al riguardo come nel giu- dizio di legittimità, dovendo i documenti diretti ad at- testare la capacità processuale necessaria per la propo- sizione del ricorso essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti docu- menti nel contesto dell'atto d'impugnazione, ciò cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in una al- l'atto stesso;
specificandosi, inoltre, come, quand'an- che i documenti in questione fossero contenuti nel fa- scicolo di parte della fase di merito e prodotti con il deposito di questo, non di meno di siffatta loro formale acquisizione agli atti interni del giudizio di legitti- mità debba farsi espressa menzione nel ricorso, non es- sendo sufficiente il solo deposito del detto fascicolo senza richiamo alcuno né ai documenti de quibus né al ASrl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -10- fatto che gli stessi siano stati in tal guisa depositati, comportando il difetto di tali adempimenti l'inammissibi- lità del ricorso (Cass. 18.2.00 n. 1822, S.U. 21.2.96 n. 1325). Orbene, nella specie, la ricorrente "Srl Circolo Tennis" ha ritenuto non solo di non esser tenuta a forni- re alcuna dimostrazione in ordine alle vicende societarie che avrebbero potuto condurre, in ipotesi, al trasferi- mento in capo ad essa dell'intero patrimonio, ivi compre- si i rapporti giuridici anche sub iudice, già facente ca- po alla "SpA Circolo Tennis di Conversano", ma anche di non esser tenuta nemmeno a dichiarare la trasformazione eventualmente intervenuta nella forma societaria, oltre che nella persona del legale rappresentante e, se vuolsi, nella denominazione, nonché, di conseguenza, a fare alcu- na menzione del fatto che atti idonei a fornirne la prova fossero contenuti nel fascicolo di parte depositato. Poiché, dunque, la società ricorrente non ha adem- piuto agli oneri indicati, è rimasto del tutto indimo- strato, non potendosi dare consistenza di prova a sempli- ci supposizioni, che la "Srl Circolo Tennis" si sia Co- stituita in seguito a trasformazione della "SpA Circolo Tennis di Conversano" 0 ne abbia acquisito in altro modo l'intero patrimonio di diritti ed obblighi. Ne consegue che, risultando la ricorrente non le- gittimata ad impugnare la sentenza d'appello emessa con- Srl Circolo Tennis c/ IN RG 15625/98 -11- tro una società avente una diversa struttura sociale e rappresentata da una diversa persona fisica oltre che, ma è marginale, un'apparentemente diversa denominazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente alle spese che liquida in complessive £ 4125.800 (€ 2130,81) delle quali £ 4.000.000 per onorari. CE 2065,83) Così deciso in Camera di Consiglio il 21.6.2001. Il Presidente лепти Il est. Alettiny IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 Francesco Catania 456T Zopp DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 FEB. ZUUZ2002 Roma TOT. 16010 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 8067-6,00 Francesco Catania AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA 2 ENTRATE. 2004 Registrato in data / MOV. Serie 437.5versate €. 166,12 al n. (Ouro CENCOCESSANTASSI p. Dirigente Area Servici (Dotsa Maria Grazia Cri Responsabile Servizio At IA (Dr. M. RACCICANI