Sentenza 13 luglio 2002
Massime • 1
In applicazione del principio per il quale è legittimato a ricorrere in appello soltanto colui che sia stato parte del giudizio di primo grado, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone è inammissibile il ricorso in appello proposto da una persona fisica in proprio e non quale legale rappresentante della società; In tale ipotesi la inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, ove pronunciata in sede di legittimità, configurando una ipotesi in cui il giudizio non poteva essere proseguito, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10208 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 2 08/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL * LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4668/00 Dott. Mercurio Presidente Ettore Dott. Foglia Raffaele Consigliere Consigliere 27809 Cron. Dott. Cellerino Giuseppe Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Raffaele Cons. Relatore Ud. 03/05/02 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per revocazione proposto da TO DD elettivamente domiciliato in Roma, Largo della Gancia n.1 presso lo studio dell'avv. to Gualtiero Rueca, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena DD, giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
C.I.M.I. Associazione Cassa Integrazione Malattia ed Infortuni Operai Agricoli e Florovivaisti in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivanoe Vaini e Giampiero Proia, giusta procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato resso lo 6 2 9 1 1 Vie degli studio di quest'ultimo in Roma - Lungotevere Scipion. 288 (Michelangelo n. 2. -Controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Mantova Sez Lavoro - del 14/12/1999 - RG 281/1999. n.676 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/5/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Franco rai per delega avv. Giampiero Proia Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza emessa il 27/10/1998 il Pretore di Con Mantova, accogliendo la domanda proposta dal C.I.M.I. (Cassa Integrazione Malattia e Infortuni per Operai Agricoli e Florovivaisti), condannava а l'azienda agricola RA di RT DD al pagamento di £ 332.280 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali relativi all'anno 1995. Avverso detta sentenza proponeva appello RT DD, in proprio, il quale rilevava di essere stato condannato in qualità di titolare di una 2 inesistente azienda agricola individuale "RA" di RT DD, mentre detta azienda riveste forma societaria: si tratta di una società in accomandita semplice, nella quale va individuato il reale debitore della pretesa azionata. Eccepiva inoltre la nullità della notifica del ricorso introduttivo sia perchè richiesta nei confronti della propria persona fisica, quale titolare della inesistente ditta individuale, sia perché effettuata in Revere, dove lui stesso non aveva mai avuto la residenza, e dove peraltro la società non svolgeva più alcuna attività, cessata a seguito della dazione in comodato ad altri soggetti degli immobili di proprietà della azienda agricola. Il Tribunale rigettava l'appello e confermava la decisione pretorile. Osservava il giudice del gravame che il ricorso introduttivo era stato proposto non già nei confronti dell'appellante, quale titolare di una ditta individuale, ma nei confronti della "azienda agricola RA di RT DD nella persona del legale rappresentante pro tempore", e dunque nei confronti di una società, anche se non specificata nella sua esatta denominazione. 3 Rilevava ancora che il ricorso, ai sensi dell'art 145 comma 2° cpc, era stato correttamente notificato alla società, in Revere, dove sono i terreni e fabbricati dell'azienda agricola, e dove quest'ultima svolge la sua attività. Evidenziava infine che comunque il ricorso notificato era stato ritirato presso l'ufficio postale di Revere da soggetto (comodatario degli immobili e delle attrezzature della società) che si era qualificato come "incaricato al ritiro", con la conseguenza che doveva presumersi che l'atto fosse concretamente pervenuto al suo destinatario. Avverso tale pronuncia RT DD, in proprio, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La C.I.M.I. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art 145, commi 2° e 3°, c.p.c., ed all'art 19 c.p.c.) il DD sostiene che erroneamente il giudice del gravame ha escluso la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. 4 Infatti la notifica del ricorso è stata richiesta nei confronti di una persona fisica, titolare di una inesistente azienda individuale, non potendosi sostenere, come afferma invece il giudice del gravame, che la aggiunta, alla dizione "azienda agricola RA di RT DD", delle parole: “in persona del legale rappresentante pro tempore", sia sufficiente a far ritenere che destinatario della notifica sia una società. Rileva ancora, con riferimento al luogo della notificazione, che in ogni caso il giudice del gravame ha errato nell'affermare che la notifica era stata correttamente eseguita, ai sensi dell'art 145 cpc, in Rovere, ritenendo che in tale località, essendovi gli immobili e le attrezzature della azienda agricola, quest'ultima vi espletasse la propria attività. Infatti detta azienda, avendo concesSO in comodato a terzi, con contratto registrato il 28/1/1997, i terreni e le attrezzature, aveva cessato, sin dal novembre 1996 (data di stipula del contratto) la propria attività in Rovere. Rileva inoltre che il giudice del gravame ha ancora errato, laddove ha ritenuto che l'atto, in quanto ritirato da soggetto che si è qualificato 5 "come incaricato al ritiro", deve presumersi pervenuto al suo destinatario. Infatti nel caso di specie il soggetto che ha ritirato l'atto non era vincolato al destinatario da alcun rapporto di lavoro, per effetto del quale potesse considerarsi incaricato della ricezione e consegna della posta. Con il secondo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art 132 n 2, prima parte e c.p.c.) il DD, Osservato che il Tribunale contraddittoriamente, pur confermando che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nei confronti della s.a. s., non aveva tuttavia rigettato il gravame in quanto proposto da RT DD in proprio, e pertanto, in tale veste deligittimato ad impugnare la suddetta decisione. In conseguenza risultava oggettivamente impossibile individuare il soggetto (l'appellante) tenuto alla rifusione delle spese, se cioè la società ovvero il а DD in proprio. Preliminarmente all'esame dei motivi del ri corso si impone il rilievo della inammissi bilità 6 dell'appello, im quanto proposto da sogetto delegittimato. Il giudice del gravame, nella impugnata sentenza, preso atto che l'appello era stato proposto dal DD in proprio, quale titolare di una (inesistente) azienda individuale, ha prima di tutto Osservato che il soggetto convenuto in giudizio dal CIMI andava individuato in una società e non in una persona fisica. Precisava al riguardo che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto indicava il debitore nella "azienda agricola RA di RT DD in persona del legale rappresentante pro tempore", risultava, di conseguenza, proposto (ed era stato ritualmente notificato) non già nei confronti della persona fisica di RT DD, quale titolare di una azienda individuale, bensì nei confronti di una societaria (anche nonazienda a struttura specificata nella sua esatta denominazione), in quanto solo nei confronti di una società si giustifica la sua dedotta personificazione nella figura del legale rappresentante pro tempore, considerata la estraneità di tale figura al concetto di azienda individuale. Ed ha quindi ritenuto che la sentenza di primo grado, che ha poi 7 confermato, era stata pronunciata nei confronti del suddetto soggetto societario. In altre parole il Tribunale ha ritenuto da un lato che la circostanza che nella denominazione del soggetto convenuto fosse omessa la specificazione del tipo di società (nel caso di specie una s.a.s.) non era elemento sufficiente ad escludere la natura societaria del soggetto stesso (trattandosi di una mera imprecisione nella denominazione); e dall'altro che il riferimento al legale rappresentante pro tempore costituiva invece elemento idoneo ad individuare nel debitore una persona giuridica, essendo tale riferimento del tutto incompatibile con una struttura aziendale individuale. Sulla base di queste premesse, pacifiche in fatto e corrette in diritto, una volta accertata dunque la natura societaria del soggetto nei confronti del quale era stata emessa la sentenza di primo grado, e considerato che la legittimazione all'impugnazione spetta esclusivamente a chi abbia L assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione del DD (che come risulta 8 dall'atto di appello e come evidenziato dallo stesso giudice del gravame, nonché dallo stesso DD ha dichiaratamente agito in proprio, quale titolare di una inesistente ditta individuale) ad impugnare la sentenza di primo grado di un giudizio del quale non era parte. Ed avrebbe pertato dovuto dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da soggetto diverso dalle parti del giudizio di primo grado. Tale inammissibilità, riguardando la legittimazione ad impugnare, e cioè una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
e, ove non dichiarata dal giudice evidenziata in sede did'appello, deve essere legittimità (potendo a tal fine, nel caso di specie, richiamarsi gli esatti suesposti rilievi del suddetto giudice). La dichiarazione, in questa sede, della inammissibilità dell'appello comporta la cassazione senza rinvio, ai sensi dell'ultimo configurando ilcomma dell'art. 382 c.p.c., difetto di legittimazione ad impugnare una ipotesi in cui il giudizio non poteva essere proseguito della sentenza di secondo grado, che ha proceduto al non consentito esame del merito della causa , 9 restando assorbiti i motivi del ricorso dal rilievo preliminare della inammissibilità dell'appello. Concorrono giusti motivi per comensare tra le parti le spese del giudizio di appello. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Cassa senza rinvio la impugnata sentenza e dichiara assorbiti i motivi del ricorso Compensa le spese del giudizio di appello;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in euro 1494 di legittimità che si liquidano - per onorari , oltre euro 1500 (millecinquecento) Così deciso in Roma il 3/5/2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaele Di Lella Ettore Mercurio Ettine ри Quandansede da 19 LNG 2002 danelle CELLIERE " 10