Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In tema di restituzione delle cose sequestrate, l'ordine di restituzione adottato con sentenza non impugnabile (nella specie sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputato) segue le sorti di questa, per cui deve escludersene l'autonoma impugnabilità, rimanendo comunque esperibile nei suoi confronti l'incidente di esecuzione che può essere proposto dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/1999, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 6.4.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Francesco De Chiara " N. 1597
Dott. Antonio Esposito " REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico " N. 11493/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI TERMINI IMERESE avverso il decreto in data 27.1.1998 del Pretore di Cefalù;
visti gli atti, il decreto denunciato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere Dr. Francesco Morelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto 27.1.1998 e per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza 12.12.1997 del Pretore di Cefalù con trasmissione degli atti a detto pretore per la decisione dell'incidente di esecuzione, così di seguito motivando:
In data 26 settembre 1997 il Pretore di Cefalù - Sezione distaccata della Pretura circondariale di Termini Imerese - emise sentenza di non doversi procedere nei confronti di ON LO a seguito di intervenuta estinzione del reato per morte del reo, ordinando la restituzione agli eredi delle cose sequestrate (centotrentotto monete di rilevante valore storico provenienti da scavi clandestini). Successivamente il Procuratore della Repubblica presso l'indicata Pretura propose incidente di esecuzione con il quale premesso che dagli artt. 47 e 49 della l. 1084 del 1939 è posta a favore dello Stato una presunzione di proprietà delle cose d'interesse storico, artistico e numismatico, salva prova contraria da parte del privato interessato a fornirla e che nella specie era del tutto mancata - chiese al giudice adito ai sensi dell'art. 676 c.p.p. che le monete in questione fossero restituite all'amministrazione statale alla quale si appartenevano. Con ordinanza in data 12 dicembre 1997, emessa nelle forme del rito camerale, il Pretore dichiarò inammissibile la richiesta sul rilievo che contro il capo della sentenza relativo alla disposta restituzione degli oggetti in sequestro agli eredi del defunto imputato non fosse esperibile l'incidente di esecuzione, ma l'ordinario mezzo di impugnazione consentito dalla legge. La successiva opposizione dello stesso ufficio del pubblico ministero venne pure dichiarata inammissibile con decreto 27 gennaio 1998, in quanto la suddetta ordinanza essendo stata pronunciata con le garanzie giurisdizionali previste dai commi terzo e quarto dell'art. 666 c.p.p., avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione. Avverso quest'ultimo provvedimento si è gravato di ricorso il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, formulando cinque mezzi di annullamento. Con i primi due eccepisce la nullità sia dell'ordinanza 12 dicembre 1997 per non essere stata emessa de plano ai sensi dell'art. 676 c.p.p., ma con l'osservanza delle garanzie giurisdizionali previste per gli incidenti di esecuzione, sia del decreto 27 gennaio 1998, in quanto la proposta opposizione era stata dichiarata inammissibile senza prima sentire il parere del pubblico ministero. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente torna a sostenere che per le cose d'interesse numismatico opera una presunzione di appartenenza delle stesse allo Stato, stabilita dagli artt. 47 e 49 della l. 1089 del 1939, di cui denuncia la violazione, non avendo gli eredi dell'imputato offerto la prova, necessaria al fine del superamento di quella presunzione, dell'esistenza di un legittimo titolo di proprietà delle monete trovate in possesso del ON. Deduce, infine, con il quanto motivo, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, l'unico rimedio esperibile per contestare che fossero gli eredi del ON i soggetti aventi diritto alla restituzione delle cose in sequestro era l'incidente di esecuzione, non essendo previsto contro la sentenza di improcedibilità per morte del reo alcun mezzo di gravame. Il ricorso è fondato. Dell'impugnato decreto 27 gennaio 1998 va disposto anzitutto l'annullamento senza rinvio per un motivo diverso da quello della mancata audizione del parere del pubblico ministero, dovendosi pregiudizialmente e indipendentemente da ogni formalità di denuncia rilevare che esso è stato emesso in violazione del principio di conversione sancito dall'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p., in forza del quale l'erronea indicazione del rimedio esperito non costituisce causa di inammissibilità, ma comporta la necessità per il giudice di procedere alla più adeguata collocazione della dichiarazione di volontà della parte nell'ambito dei mezzi di gravame apprestati dalla legge processuale. Il Pretore, pertanto, avrebbe dovuto qualificare l'opposizione avverso l'ordinanza 12 dicembre 1997, pronunciata con le formalità procedurali di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 666 c.p.p. (ancorché fosse adottabile de plano) con ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte Suprema, non emergendo dalle deduzioni e osservazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno del proposto gravame una volontà contraria o comunque incompatibile con la natura e i limiti dell'impugnazione di legittimità. All'atto di opposizione va dunque attribuita la qualificazione giuridica di ricorso per cassazione anche avuto riguardo al contenuto sostanziale delle doglianze con esso dedotte, le quali prospettano questioni di natura squisitamente giuridica. Tali doglianze possono quindi in questa sede essere esaminate per accertare la correttezza della pronuncia di inammissibilità dell'istanza propositiva dell'incidente di esecuzione. Tale accertamento è strettamente correlato alla risoluzione del quesito riguardante l'individuazione del rimedio utilizzabile contro il suddetto provvedimento di restituzione contenuto nell'indicata sentenza, che ha dichiarato improcedibile l'azione penale per morte del reo ed estinto il reato per tale causa. Mentre infatti secondo il giudice a quo quella disposizione si sarebbe resa impugnabile, per cui contro di essa il pubblico ministero avrebbe potuto insorgere per lamentare l'erronea riconsegna delle cose sequestrate, con la conseguenza che l'omessa proposizione del gravame la renderebbe intangibile e quindi assolutamente immodificabile, a giudizio del ricorrente l'unico rimedio esperibile per contestare la legittimità di detta statuizione sotto il cennato profilo sarebbe l'incidente di esecuzione davanti al giudice che ha emesso la sentenza, attesa la sua inoppugnabilità. Delle due tesi contrastanti è quella sostenuta dal giudice di merito che deve essere disattesa, non senza rilevare che i precedenti giurisprudenziali citati nell'impugnata ordinanza non sono affatto pertinenti al caso di specie. È indubbio che la sentenza che dichiara estinto il reato per morte del reo non è impugnabile (a meno che non si deduca l'esistenza in vita dell'imputato): parimenti è incontestabile che l'ordine di restituzione dei reperti sequestrati (tipica espressione del potere di disposizione reale funzionale del giudice penale, necessario per dare alla cosa una determinata destinazione) integra una decisione giurisdizionale in materia di esecuzione civile ed esso, se adottato con la stessa sentenza, ne segue le sorti, per cui diviene impugnabile nei limiti in cui è ammessa l'impugnazione contro le statuizioni penali della sentenza stessa. Si deve in ogni caso escludere l'autonoma impugnabilità dell'ordine di restituzione emesso unitamente alla sentenza quando questa non possa essere impugnata. Non si può, d'altro canto, ritenere, ai fini di consentire l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 579 c.p.p., che l'ordine suddetto si sostanzi in una pronuncia negativa sulla confisca delle cose vincolate al processo, cosicché dovrebbe potersi impugnare con i mezzi consentiti, appunto, per il capo della sentenza concernente la misura di sicurezza di cui sopra. Il provvedimento che dispone la restituzione costituisce - come dianzi si è precisato - una disposizione in materia di esecuzione civile e non in tema di misure di sicurezza come è la confisca (la quale ha effetti ablativi facendo sorgere nello Stato un diritto che prima non aveva: invece l'iniziativa assunta dal pubblico ministero con l'incidente di esecuzione è finalizzata a far recuperare allo Stato stesso beni di sua appartenenza rinvenuti in possesso del ON): vi può essere spesso correlazione e interdipendenza tra le due suddette materie, ma i relativi provvedimenti nella sostanza sono ontologicamente diversi. E poiché può avvenire che una parte (nella specie il pubblico ministero) debba insorgere contro il capo della sentenza contenente provvedimenti di esecuzione civile, pur non potendo e non intendendo impugnare il capo concernente, le statuizioni penali (o perché non impugnabile o perché ritenuto legittimo dall'interessato) non è ammissibile altro rimedio che il ricorso all'incidente di esecuzione. In conclusione il provvedimento di restituzione, il quale decide una questione incidentale (quella della cessazione del sequestro penale), ove sia contenuto in una sentenza non è autonomamente impugnabile per il principio di tassatività stabilito dall'art. 568 comma primo c.p.p., ma lo diviene qualora in pari tempo venga impugnato il capo penale della sentenza stessa: se questa è inoppugnabile o non è stata impugnata detto provvedimento ne segue le sorti e contro di esso è ammesso solo l'incidente di esecuzione, che può essere promosso dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica.
Per le esposte considerazioni l'ordinanza 12 dicembre 1997, essendo stata emessa sull'erroneo presupposto dell'impugnabilità dell'ordine di restituzione, il quale sarebbe divenuto irrevocabile col passaggio in giudicato della sentenza, deve ritenersi illegittima di essa va pure disposto l'annullamento.
La Corte condivide in toto le suddette argomentazioni e le fa proprie decidendo in conformità.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio il decreto 27 gennaio 1998. Visto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza 12 dicembre 1997 e dispone la trasmissione degli atti al Pretore di Cefalù per la decisione sull'incidente di esecuzione proposto dal pubblico ministero.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 6 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999