Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA FP $5 1 1 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA ICAS AZIONI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino Presidente . R.G.N. 11938/98 DELL'ANNO Consigliere Cron.11884 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere- Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig L SOLE 24 ORE S ENTENZA 3000 12 APR. 2001 sul ricorso proposto da: per diritti IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZI IO;
2001 -- intimato 299 avverso la sentenza n. 114/98 del Tribunale di -1- ROVERETO, depositata il 20/03/98 R.G.N. 648/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Rovereto, decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione di sentenza del Tribunale di Trento, ha respinto l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa sede che aveva accertato l'insussistenza del diritto dell'ente previdenziale di ripetere da EN AR la somma di lire 5.358.740 erroneamente corrisposta a titolo di pensione di vecchiaia. Il giudice di rinvio ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 1, commi 260-265, della legge n.662 del 1996 considerando che il precetto del comma 260 preclude solo la ripetizione nei confronti dei soggetti che non abbiano superato i prescritti limiti di reddito, ma non stabilisce l'illimitata facoltà di ripetizione delle somme indebitamente percepite dai soggetti che abbiano superato l'indicato limite reddituale nel 1995, in quanto il criterio del “superamento del reddito", introdotto dalla "Finanziaria”, ha carattere innovativo e non può, pertanto, affermarsene il carattere retroattivo. A questi soggetti continua, invece, ad applicarsi il precedente sistema normativo come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 166/96. Sulla base di tali considerazioni il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'INPS avesse avanzato la richiesta di restituzione tardivamente, perché effettuata dopo oltre un anno rispetto al momento in cui era venuto a conoscenza della corresponsione di una pensione estera francese ed era stato, pertanto, posto in grado di rideterminare la pensione di vecchiaia. L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. EN AR non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, deducendo violazione dell'art. 8 legge n.153/69, dell'art.1 legge n.662/96, commi 260 e segg, (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS sostiene che il giudice di rinvio non è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione quando la norma da applicare sia stata abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens, quale deve considerarsi, nel caso, l'art.1, commi 260 e segg., della legge n.662/1996, la cui operatività per il periodo interessato comporta la necessità di procedere all'accertamento del reddito dell'assicurato ai fini dell'eventuale recupero. Il ricorso è fondato. La legge 23 dicembre 1996 n. 662, all'art.1, commi 260 e seguenti, detta una nuova disciplina della indebita erogazione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, disponendo, fra l'altro che: a) non si fa luogo a recupero qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a sedici milioni di lire;
b) in caso di titolarità di un reddito superiore, la ripetibilità è esclusa nei soli limiti di un quarto dell'importo riscosso;
c) è sempre fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito, in caso di dolo dell'accipiens; d) il recupero non si estende agli eredi del pensionato - salvo sempre il caso di dolo del pensionato medesimo, come precisato da disposizione sopravvenuta (art. 38 della legge n.448 del 1998) – ed è effettuato mediante trattenuta sulla pensione, in misura - non superiore ad un quinto, mentre l'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, superabile al fine di garantire che la suddetta trattenuta non ecceda il detto ammontare del quinto. Diversamente da quanto si afferma nella impugnata sentenza, che, per certo, ha giudicato su un caso di prestazioni pensionistiche erogate anteriormente al 1° gennaio 1996, la nuova disciplina degli indebiti anteriori al 1996 è completamente sostitutiva di quella previgente e, quale ius superveniens, deve applicarsi per il periodo considerato in via esclusiva, facendo eccezione i soli casi di indebito recuperato dall'Istituto previdenziale prima della sua entrata in vigore;
in tal caso, 4 invero, sussiste una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente, onde la legittimità del recupero e la fondatezza o meno di eventuali istanze restitutorie devono essere necessariamente valutate alla stregua della medesima previgente disciplina, escludendosi che la nuova, oltre a sancire, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla soluti retentio, accordi all'accipiens anche azione per far valere identiche condizioni al fine dell'accoglimento delle suddette istanze (vedi la giurisprudenza della Corte iniziata con la sentenza delle Sezioni unite 17 marzo 1997 n. 2333, proseguita dal prevalente orientamento della Sezione lavoro e, da ultimo, avallata da un ulteriore intervento delle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 30 del 2000, resa in sede di risoluzione di contrasto, cui hanno fatto seguito numerose conformi pronunce tra tutte sent. 19 giugno 2000 n.- -8309 della Sezione lavoro). Si impone pertanto, come del resto hanno ritenuto le Sezioni unite con la citata sentenza n.30 del 2000, l'integrale cassazione con rinvio della sentenza impugnata (che ha ritenuto operante il diverso regime anteriore al ripetuto ius superveniens), così da consentire al giudice del merito i necessari accertamenti di fatto, come, rispetto agli indebiti non ancora recuperati, o recuperati nelle more del processo, gli apprezzamenti concernenti la consistenza reddituale del pensionato;
ovvero, con riguardo ai recuperi già avvenuti ed alle domande di restituzione avanzate dal pensionato, l'indagine sulla esatta portata delle domande stesse, al fine di stabilire se esse abbiano ad oggetto soltanto somme recuperate anteriormente alla introduzione del giudizio o, più genericamente, i recuperi in corso, eventualmente destinati a protrarsi nelle more del processo. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Trento, si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 10
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 Il Cons.estensore Il Presidente fol Verlin. Meli ameriим Оли Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 APR. 2001 IL CANCELLIERE T R Z I O E N O C 3 3 0 5 1 . . A S T N I S R D A 3 A ' , T 7 L , - O L L A 8 E - L S 1 E D O P 1 I B S S I I E D N N E G G A S G O T I E S A A L O D P O E A T M , T L I I O L A R R E I T D D D S I E G T O E N R E S E