Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di estensione del fallimento ad altri soci illimitatamente responsabili, costoro acquistano la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa del fallimento della società ma allorché viene dichiarato il loro fallimento personale. (Fattispecie in cui si è escluso che gli imputati potessero beneficiare dell'indulto in cui rientrava temporalmente il fallimento della società in nome collettivo, loro esteso in data successiva a quella prevista dal provvedimento di clemenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1999, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Giovanni Badia Presidente del 17.2.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " AN Colonnese " N. 336
3. " UN CI " REGISTRO GENERALE
4. " ND CC " N. 33203/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) BA CO n. Firenze 30/1/1964;
2) AG EA n. Firenze 20/9/1957
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 27/4/1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere A. Colonnese
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto dei ricorsi udito il difensore avv. Gaetano Berni del foro di Firenze La Corte d'appello di Firenze con sentenza 27/4/1998 confermava la decisione del tribunale della stessa città in data 16/9/1996 che aveva condannato ER LA e AG AN alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre sanzioni accessorie, per il delitto di bancarotta fraudolenta - perché quali soci illimitatamente responsabili della s.n.c. IC e IN, dichiarata fallita il 18/10/1989 - distraevano materiale ferroso dell'importo di lire 234.458.939, simulandone la vendita.
Era rimasto accertato che il 18/10/1989 era stato dichiarato il fallimento della s.n.c. IC e IN e successivamente, in data 4/7/1990, il fallimento era stato esteso agli odierni imputati ER e AG. Infatti dalla relazione del curatore era emerso che questi ultimi, il 26/7/1988, erano subentrati in tutte le posizioni attive e passive dei soci CC e ON, acquistando le loro quote mediante effetti cambiari e ciò benché la società versasse in stato di decozione irreversibile ed i prevenuti mancassero di qualificazione professionale e di mezzi finanziari. Il ER ed il AG avevano gestito la società per tre mesi e mezzo (in quanto il 15/11/1988 avevano retrocesso le quote ai titolari originari) ed in questo breve periodo avevano acquistato materiale ferroso per circa lire 234.500.000 senza pagarlo, rivendendolo, poi, fittiziamente, per il medesimo importo, alla ditta individuale GU LI. La vendita simulata al GU restava dimostrata dal fatto che questi aveva riferito di non aver mai acquistato la merce, essendo un piccolo artigiano che non avrebbe saputo cosa farne, non possedendo neppure un magazzino per custodirla nè mezzi finanziari per far fronte all'acquisto.
La Corte d'appello - rilevato che il curatore non aveva rinvenuto ne' la merce nel deposito della società, ne' l'importo della vendita - riteneva indubbia la sussistenza del fatto distrattivo. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con distinti difensori ma con motivi sostanzialmente comuni.
Denunciano, in primo luogo, vizio di motivazione deducendo che la tesi dei giudici di merito - ai fini dell'affermazione della responsabilità - si fonda sul rilievo che il 13/11/1988 erano state emesse n.5 fatture di vendita del materiale ferroso al GU e che il 15/11/1998 gli imputati avevano ritrasferito le quote ai precedenti titolari. Sostengono che, se fittizia era la vendita e quindi falsi i documenti, ben poteva essere falsa anche la data risultante sulle fatture (13/11/1998), cioè in epoca ricompresa nella gestione ER-AG. Aggiungono che - essendo stata la gestione degli imputati di brevissima durata - non era stata sufficientemente esplorata l'eventualità che i ricorrenti avessero accettato di diventare, per un breve periodo, prestanome dei titolari originari.
Denunciano, con un secondo motivo, violazione di legge. Sostengono che - essendo stato il fallimento della s.n.c. IC e IN dichiarato il 18/10/1989 - essi dovevano beneficiare dell'indulto concesso con D.P.R. n.394/90, applicabile alle pene per i reati commessi fino al 24/10/1989, non potendosi il momento consumativo del reato contestato far decorrere dal 4/7/1990, data in cui gli imputati erano stati dichiarati falliti in proprio. Il primo motivo costituisce censura in punto di fatto della decisione impugnata. I giudici d'appello - con adeguata motivazione esente da vizi di logica o di diritto e quindi incensurabile in sede di legittimità - hanno argomentato che la vendita del materiale ferroso era stata effettuata dai ricorrenti dalla circostanza che le fatture intestate al GU erano state consegnate al curatore proprio dal ER.
Inoltre l'impugnata decisione elenca una serie di elementi - non contestati dai ricorrenti - a dimostrazione del fatto che l'intera operazione dell'acquisito della società e "del raggiro ai danni dei fornitori della merce" era avvenuta in un "clima di totale malafede". E la Corte, infine, si è fatta carico di sottolineare che non era stato accertato solo se il fatto era addebitabile ai due imputati ovvero a tutti i quattro soggetti coinvolti, che si "sarebbero accordati per frodare gli ultimi creditori", concludendo, correttamente, che detta lacuna istruttoria nulla toglieva alla piena responsabilità degli imputati circa la sottrazione del materiale ferroso o del relativo valore di oltre 234 milioni.
Il secondo motivo è privo di fondamento.
Con orientamento ormai consolidato la sentenza dichiarativa di fallimento è ritenuta elemento costitutivo dei reati di bancarotta, condizionandone l'esistenza e rendendoli strutturalmente perfetti. Pertanto detti reati risultano consumati nel momento in cui viene pronunciata la dichiarazione di fallimento ed è a tale momento che bisogna fare riferimento per verificare l'applicabilità di eventuali provvedimenti di clemenza. Nell'ipotesi di società in nome collettivo, però, il socio, illimitatamente responsabile acquista la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento della società, ma allorché viene dichiarato il vero fallimento personale ed è soltanto dalla data di quest'ultimo che i fatti addebitabili al socio (ed ai quali la legge fallimentare ricollega responsabilità penale) acquista la natura di reato.
Nella specie - risultando il reato consumato il 4/7/1990 (data della sentenza con cui è stato dichiarato il fallimento in proprio degli imputati) - correttamente è stata esclusa l'applicabilità dell'indulto concesso con D.P.R. n. 394/90. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999