Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2004, n. 13991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13991 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA AR - Consigliere - N. 302
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 32320/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN IN nato il [...] e da IS AR nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 18-3-03 dalla Corte di appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria aggiunta.
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Udito il difensore degli imputati, avv. Marcello Manna, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 21-3-02 il Tribunale di Cosenza dichiarava da UN IN e IS AR responsabili di tentato furto pluriaggravato (fatto del 17-5-96) e con le attenuanti generiche prevalenti li condannava a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con pronuncia 18-3-03 avverso la quale hanno ora proposto ricorso per cassazione gli imputati nei termini infradescritti.
1 - Violazione di legge per omesso riconoscimento del decorso del termine prescrizionale intermedio.
Al proposito si è dedotto che non valeva a costituire interruzione il semplice rinnovo della notifica dell'originario decreto di citazione.
2 - 3 - Violazione di legge e vizio motivazionale in punto ritenuta responsabilità.
4 - Prescrizione maturatasi comunque il 18-7-03. LA CORTE Osserva:
La prima denuncia è fondata.
Invero, il termine intermedio di anni 5 di cui all'art. 157 c.p. risulta essersi concluso al 17-5-01 in quanto l'emissione del decreto di citazione a giudizio risale al 17-5-96 e non risulta intervenuto alcun altro atto interruttivo prima della pronuncia della sentenza di primo grado, del 21-3-02, essendo irrilevante che sia stato disposto all'udienza del 18-3-99 - dopo varie udienze di rinvio e costatata l'omessa notifica dell'ultimo rinvio - un nuovo decreto di citazione per una data successiva.
All'uopo va precisato che non può costituire atto interruttivo della prescrizione la notifica relativa al rinvio di un udienza e neppure il rinnovo della notifica del decreto stesso, posto che ciò che rileva ai fini in questione non è l'atto di notifica, bensì l'emissione del decreto al completo dei suoi elementi essenziali (Cass. S.U. 18-12-98 n. 13390 RV. 211904 e successivamente: Cass. 25- 3-99 n. 0 3934 RV. 212996). Nell'evidenziata situazione s'impone l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, non sussistendo del resto alcun dato in base al quale addivenire ad un proscioglimento nel merito e divenendo inammissibile ogni censura in ordine alla motivazione perché un eventuale annullamento con rinvio per nuovi accertamenti sarebbe in contrasto con l'obbligo, di cui al c. 1 dell'art. 129 c.p.p., dell'immediata declaratoria della causa estintiva
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004