Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12648
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Sentenza 28 agosto 2003

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La tutela prevista dall'art. 5, comma 3 bis, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,con modif., nella legge 18 dicembre 1984 n.863, oggi abrogato dall'art. 11 e sostituito dagli artt. 5, comma 3 bis, e 8, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 ( ma applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), secondo cui in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza in favore dei lavoratori con contratto a tempo parziale, opera in tutti i casi in cui il datore di lavoro procede a nuove assunzioni a tempo pieno, mentre non compete ai lavoratori a tempo parziale nel caso di conversione di rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12648
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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