Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
La tutela prevista dall'art. 5, comma 3 bis, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,con modif., nella legge 18 dicembre 1984 n.863, oggi abrogato dall'art. 11 e sostituito dagli artt. 5, comma 3 bis, e 8, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 ( ma applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), secondo cui in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza in favore dei lavoratori con contratto a tempo parziale, opera in tutti i casi in cui il datore di lavoro procede a nuove assunzioni a tempo pieno, mentre non compete ai lavoratori a tempo parziale nel caso di conversione di rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12648 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' M 12648 /0 3 IN NON DE POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8305/01 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere 11944/01 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.26530 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere Ud.15/05/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RINASCENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA TOSI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI IA GI;
- intimata 2003 e sul 2° ricorso n° 11944/01 proposto da: 2971 NI IA GI, elettivamente domiciliata in -1- ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO FREDIANI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LA RINASCENTE S.P.A.; intimata avversO la sentenza n. 509/00 del Tribunale di SIENA, depositata il 23/10/00 R.G.N. 306/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato TOSI ANDREA;
udito l'Avvocato TESTA CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Siena confermava - per - quel che qui interessa – la sentenza del Pretore della stessa sede in data 21 luglio 1997, nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da IA DI NI contro la Rinascente S.p.a. - della quale era dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale – per ottenere il riconoscimento del - proprio diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno (ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863) e pronunce conseguenziali, avendo la società datrice di lavoro trasformato rapporti di formazione e lavoro in rapporti di lavoro a tempo pieno, successivamente alla propria domanda. - peraltro non rinunciata – volta ad ottenere la medesima trasformazione per il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale. Avverso la sentenza d'appello, la soccombente Rinascente S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a cinue motivi. L'intimata IA DI NI resiste con controricorso e propone,contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione.
1.Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).
2.Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3 e 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 19 dicembre 1984 n. 863) la Rinascente S.p.a. censura la sentenza - impugnata per avere riconosciuto alla controparte - propria dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale - il diritto di precedenza nel caso di conversione di rapporti di formazione e lavoro, in rapporti di lavoro a tempo pieno, sebbene la conversione stessa non costituisca "nuova assunzione a tempo pieno". Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non - avere "motivato perché la trasformazione di un rapporto di formazione e lavoro in un rapporto a tempo indeterminato possa costituire una assunzione ex novo". Con il terzo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) - violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c.) - la - ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i dedotti rapporti di formazione e lavoro erano già estinti per scadenza del termine - al momento della conversione in rapporti a tempo indeterminato - sebbene l'asserita estinzione non risulta dalla sentenza di primo grado, né da alcuna delle prove assunte e, peraltro, sarebbe incompatibile con la riconosciuta conversione. Con il quarto motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c., 2702 c.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere negato che controparte avesse rinunciato alla propria domanda di trasfomazione w del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, appunto, in rapporto a tempo pur avendo, successivamente alla domanda medesima, stipulato pienoW 2 2 due contratti scritti, recanti modificazioni definitive dell'orario settimanale di lavoro. -Con il quinto motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c., 2702 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) la ricorrente principale censura la sentenza - impugnata per non avere condannato controparte a restituirle l'importo (lire 25.000.000) pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con l'unico motivo del ricorso incidentale- denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2099, 1226 c.c., 91 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – IA DI NI - censura la sentenza impugnata per non avere condannato controparte a risarcirle il "danno sia di carattere retributivo che di carattere professionale" - subito in dipendenza della mancata trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno nonché alla - rifusione integrale delle spese processuali, in base alla regola della soccombenza. щ и Il ricorso principale é fondato. Infondato è, invece, il ricorso incidentale.
3.Invero la disposizione nella soggetta materia (art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863, ora abrogato dall'art. 11 e sostituito dagli art. 5, comma2, e 8, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61) - disciplinante, ratione temporis, la dedotta fattispecie - sancisce testualmente: "In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale". 3 Ne risulta garantito - in favore dei previsti beneficiari ("lavoratori con contratto a tempo parziale") - il "diritto di precedenza", nell'assunzione a tempo pieno. All'evidenza, si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo di precedenza – e di un obbligo corrispondente del datore di lavoro - la cui insorgenza, - tuttavia, ha quale fattispecie costitutiva - la decisione dello stesso datore - di procedere a nuove assunzioni di "personale a tempo pieno". Coerentemente, il diritto ad essere preferito, che ne risulta, é garantito - ai lavoratori a tempo parziale (e, prioritariamente, a coloro che avevano già "trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale") - soltanto rispetto a nuovi assunti a tempo pieno e in ipotesi, parimenti - a tempo indeterminato, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. In altri termini, il prospettato diritto di precedenza non insorge in difetto di nuove assunzioni – né, coerentemente, rispetto a soggetti diversi da nuovi - assunti – a tempo pieno, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. - -Lo stesso diritto, poi, pare assistito come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 5415/98) - da tutela in forma specifica (ai sensi dell'art. 2932 c.c.). Non sitratta, infatti, del diritto, sia pure condizionato, alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro - del quale sia necessaria la determinazione del contenuto, riservata all'utonomia delle parti contraenti (in tal senso, vedi Cass. n. 14293/02, concernente il diverso diritto di precedenza nell'assunzione con un nuovo contratto, appunto in favore dei lavoratori - licenziati per riduzione di personale, di cui all'art. 15 legge n. 264/49) - ma soltanto del diritto ad essere preferito nella trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale - che rimane immutato, per il resto - in un rapporto a tempo pieno e - in ipotesi, parimenti - indeterminato, modificandone, 4 quindi, l'assetto negoziale limitatamente alla quantità ed alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative. - per laNon é un caso, infatti, che la tutela meramente risarcitoria violazione dello stesso diritto di precedenza, sia pure disciplinato diversamente - abbia dovuto formare oggetto di specifica, quanto esplicita, previsione dello ius superveniens nella soggetta materia (art. 5, comma 2, e 8, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cit.). Né può sfuggire la ratio del diritto di precedenza prospettato (di cui all'art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863, cit.). Ne risulta evidente, infatti, la funzione promozionale dell' occupazione stabile nella forma - che ne costituisce la tipologia ordinaria - del contratto di lavoro a tempo pieno e – in ipotesi, parimenti – indeterminato. - - In tale prospettiva si colloca, infatti, la precedenza accordata ai lavoratori a tempo parziale - rispetto ai nuovi assunti - nella trasformazione a tempo pieno e - in ipotesi, parimenti – indeterminato del proprio rapporto di lavoro. - Non pare, invece, consentito dalla lettera né coerente con la ratio - - della disposizione in esame (art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863, cit.) l'estensione dello stesso diritto di precedenza che ne risulta garantito, per - quanto si é detto, ai "lavoratori con contratto a tempo parziale" - al di fuori del caso di nuove assunzioni né, coerentemente, rispetto a soggetti - - indiversi dai nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e - ipotesi, parimenti - indeterminato, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. Coerente risulta, quindi, la conclusione che il diritto di precedenza (di cui all'art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863, cit.) - per la trasformazione, a 5 tempo pieno, del proprio rapporto di lavoro - non compete, ai lavoratori a tempo parziale, nel caso di conversione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, dello stesso d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863) di rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e - per quel che qui interessa - anche pieno, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (in tal senso, vedi Cass. n. 7716/95, nonché n. 11442/96, sia pure con riferimento al diritto di precedenza, in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, di cui all'art. 15 legge n. 264/49). -4.Lungi dal configurare, infatti, una nuova assunzione • con contratto a tempo pieno la conversione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, dello - stesso d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella l. 19 -dicembre 1984 n. 863) – del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e - per quel che qui interessa - anche pieno) - é soltanto una trasformazione meramente eventuale - ma considerata con particolare favore ed incentivata dal legislatore (mediante rinvio del citato comma11 ai precedenti commi 6 e 10 dello stesso art.3 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863) – e la - prosecuzione senza soluzione di continuità – attestata, tra l'altro, dall'unicità - dell'anzianità (vedi, per tutte, Cass. n. 13309, 10961/2000) - del precedente rapporto di formazione e lavoro, che, peraltro, é una species del genus del rapporto di lavoro a tempo determinato (vedi, per tutte, Cass. n. 6171/98, 10152/95, 3030/91). Evidente risulta, peraltro, la funzione promozionale dell'occupazione unitamente alla giovanile, che il contratto di formazione e lavoro assolve - finalità formativa (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. n. 190/87, 245/90, 149/93; Cass. n. 9024/91, 11561/95, 4632/2000, 1907/2001) - anche mediante la conversione - in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi Cass. n. 7716/95, 1442/96, cit.) in quanto conferisce stabilità all'occupazione, che ne risulta promossa. La prospettata funzione promozionale dell'occupazione risulterebbe, all'evidenza, frustrata se il prospettato diritto di precedenza - garantito ai lavoratori a tempo parziale (di cui all'art. 5, comma 3 bis, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863, cit.) - dovesse interferire e prevalere sulla conversione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, dello stesso d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modifiche nella I. 19 dicembre 1984 n. 863) del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e - per quel che qui interessa anche pieno). نعلم - Anzi ne risulterebbe, addirittura, negativo lo stesso saldo occupazionale: alla mera trasformazione del medesimo rapporto di lavoro - da tempo parziale, appunto, a tempo pieno - si accompagnerebbe, infatti, la cessazione, alla scadenza, del rapporto di formazione e lavoro, in quanto non convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La comune ratio - di promozione dell'occupazione, sia pure in favore di beneficiari diversi - concorre, dunque, a precludere reciproche interferenze fra il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno garantito ai - lavoratori a termpo parziale - e la conversione, potenzialmente confliggente, di rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tanto basta per accogliere il ricorso principale. Coerentemente, va rigettato il ricorso incidentale, che - supponendo il diritto di precedenza della lavoratrice (ed attuale ricoñente incidentale), investito fondatamente dal ricorso principale - pretende il risarcimento del 7 danno, per la lesione dello stesso diritto, ed un più favorevole regolamento delle spese processuali.
5.Pertanto dev'essere accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. -Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio - in relazione al ricorso accolto (art. 384, 1° comma, c.p.c.). La causa può essere, infatti, decisa nel merito senza che siano, all'uopo, necessari accertamenti di fatto ulteriori - rigettando, da un lato, la domanda proposta da IA DI NI contro la Rinascente S.p.a. e, dall'altro, condannando la prima a restituire alla seconda che ne ha fatto - 2 richiesta nel giudizio appello (ribadita nel quinto motivo di ricorso) - quanto (lire 25.000.000) incontrovertibillmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 92 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (art, 385, 2° comma, c.p.c.). ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
P.Q.M.
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 La Corte riunisce i ricorsi;
Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio, in relazione al ricorso accolto;
Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da IA DI NI contro la Rinascente S.p.a. e condanna la NI a restituire la somma di lire 25.000.000 (venticinquemilioni) in favore della Rinascente S.p.a.; Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. 49 Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003. IL CANCELLIERE II PresidenteIl Consigliere estensore uce De Depositato інinfeeuroeuro Miles 8 Depositato in Cancelleria oggi, 28/08/03 IL CANCEL