Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1907
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di contratto di formazione e lavoro, un discostamento (anche non lieve) dagli obblighi previsti dal programma di formazione non comporta quell'inadempimento sanzionabile con la conversione del contratto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 726 del 1984 (convertito in legge n. 863 del 1984), qualora si accerti in concreto che il suddetto contratto abbia raggiunto la sua prevalente finalità, che è quella di consentire al giovane un "ingresso guidato nel mondo del lavoro" superando il "gap" determinato da precedenti esperienze di carattere esclusivamente didattico e scolare, perciò caratterizzate da separatezza rispetto al mondo lavorativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur rilevando che il numero di ore di formazione teorica impartite era stato naturalmente inferiore a quello previsto, aveva ritenuto che, per le caratteristiche di tale formazione teorica e per le modalità in cui si era articolata la formazione pratica, non poteva ravvisarsi un difetto funzionale tale da compromettere il raggiungimento del fine "iniziatico" del contratto e da determinare perciò la conversione di esso ex art. 3 D.L. n. 726/1984 cit.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1907
    Data del deposito : 9 febbraio 2001

    Testo completo