Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di contratto di formazione e lavoro, un discostamento (anche non lieve) dagli obblighi previsti dal programma di formazione non comporta quell'inadempimento sanzionabile con la conversione del contratto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 726 del 1984 (convertito in legge n. 863 del 1984), qualora si accerti in concreto che il suddetto contratto abbia raggiunto la sua prevalente finalità, che è quella di consentire al giovane un "ingresso guidato nel mondo del lavoro" superando il "gap" determinato da precedenti esperienze di carattere esclusivamente didattico e scolare, perciò caratterizzate da separatezza rispetto al mondo lavorativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur rilevando che il numero di ore di formazione teorica impartite era stato naturalmente inferiore a quello previsto, aveva ritenuto che, per le caratteristiche di tale formazione teorica e per le modalità in cui si era articolata la formazione pratica, non poteva ravvisarsi un difetto funzionale tale da compromettere il raggiungimento del fine "iniziatico" del contratto e da determinare perciò la conversione di esso ex art. 3 D.L. n. 726/1984 cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUE LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DOMPEI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUPI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n.^ 13395/98 proposto da:
NZ RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALLEVA PIERGIOVANNI, BUZZELLI TULLIO, RAMICONE FRANCESCA, BENEDETTI CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
DOMPÈ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUPI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 108/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 31/03/98 R.G.N. 517/97 - 577/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CINQUE;
udito l'Avvocato LUPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del primo ricorso ed inammissibile per il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sign. RI EN ed LL SC hanno convenuto, con ricorso del 25.9.95, innanzi al Pretore la società Dompè spa sostenendo che, assunti dalla stessa nel febbraio del 1993, con contratti di formazione e lavoro, la stessa si era resa gravemente inadempiente agli obblighi previsti dal programma di formazione approvato dai competenti organi.
In particolare, del tutto carente era stata la formazione teorica, mentre quella pratica era stata ridotta a brevi esperienze praticate con la presenza di un lavoratore anziano.
Nella realtà, essi, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, erano stati immessi nel ciclo lavorativo nel quale avevano espletato mansioni del tutto simili ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato.
Appartenendo, di conseguenza, a tale tipologia il loro rapporto di lavoro, la cessazione dello stesso, alla scadenza prevista, costituiva un'illegittima risoluzione dello stesso;
essi hanno, perciò, chiesto al Pretore di esser reintegrati nel posto di lavoro. Il Pretore ha rigettato la domanda.
Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza del 31.3.98, ha rigettato gli appelli da loro promossi.
Il Tribunale ha premesso che dalla fondamentale decisione n. 190 del 1987 della Corte Costituzionale, e da numerose decisioni di questa Corte tutte di segno conforme, il contratto di formazione e lavoro si configurava come caratterizzato dalla prevalenza della finalità di un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro per contenere la disoccupazione, rispetto ad altri programmi gestiti dalla Regione di carattere meramente didattico.
Di conseguenza, ove tale fine debba ritenersi raggiunto, scarti, anche di notevole entità, rispetto al programma di formazione non sortiscono l'effetto di dar vita ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Alla luce di questa premessa il Tribunale ha ritenuto che il numero di ore di formazione teorica - notevolmente inferiore a quello previsto- le modalità della stessa, nonché quelle attraverso cui si era articolata la formazione pratica non avevano determinato un difetto funzionale di causa tale da compromettere il raggiungimento del predetto fine, comprovato dal fatto che gli appellanti avevano oltre ad aver conseguito la qualifica prevista nel progetto, anche assistito nei processi lavorativi colleghi più giovani. I sign. EN e SC, con separati ricorsi, chiedono la cassazione della sentenza.
La Spa Dompè resiste con controricorsi.
La controricorrente e la sign. EN hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti attenendo entrambi alla medesima decisione. Il ricorso della sign. EN va dichiarato inammissibile.
La copia notificata alla controricorrente, il 17 luglio 1998 non reca, infatti, alcuna procura giustificativa dei poteri rappresentativi dei difensori che hanno redatto il ricorso;
ne' tale procura esiste sull'originale.
Esiste agli atti procura notarile conferita il 30 luglio 1998,successivamente alla notificazione del ricorso ed alla costituzione avvenuta il 28 luglio 1998,in violazione dell'art.125 comma 3 cpc. Il ricorso proposto dal sign. SC si articola i due motivi . Con il primo di essi il ricorrente denuncia violazione, sotto più profili, del d.l. n. 726/84 conv. nella l. n. 863/84,motivazì one contraddittoria ed incongrua.
La censura critica la decisione impugnata per aver ritenuto, nell'ambito dello strumento legislativo apprestato dal legislatore per le fasce giovanili, non preponderante l'elemento della formazione rispetto a quello dell'accesso al mondo del lavoro, e di aver attribuito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale una valenza interpretativa che essa non possiede: essendosi limitato, il giudice delle leggi, in sede di conflitto fra Stato e Regione, ad emettere un giudizio socio politico sul contratto in questione, senza alcuna asserzione giuridicamente rilevante in ordine al ruolo della formazione.
La censura investe, altresì, il convincimento, apodittico, del giudice di merito in ordine alla efficacia ai fini della formazione teorica, della assistenza alla installazione degli impianti ed alla equivalenza, della firma di un operaio anziano ..congiunta con quella del lavoratore in formazione, alla certificazione che al lavoratore stesso fossero state impartite le cognizioni professionali necessarie per conseguire la qualifica prevista dal contratto. Ed ancora l'equiparazione dell'insegnamento teorico-pratico diretto al conseguimento di una specifica, propria, professionalità nell'ambito di una singola azienda all'insegnamento teorico teso, genericamente ad una globale introduzione del giovane nel mondo del lavoro. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 comma 9 del sopra citato d.l. e censura la decisione impugnata per aver ritenuto non grave l'inadempimento nonostante che fosse risultato che le ore di formazione teorica, rispetto alla trecento programmate non ammontassero a più di quaranta. Le censure, che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente sono infondate. Come risulta dalla parte di questa decisione relativa allo svolgimento del processo la trama della sentenza impugnata si articola:
a - sulla individuazione giuridica della natura e funzione del contratto in questione ritenendo preponderante il momento di "iniziazione" del giovane privo di esperienza lavorativa al mondo di lavoro;
b - in un riscontro della coerenza della concreta esperienza vissuta dai lavoratori appellanti allo strumento formativo come concretamente strutturatosi nel diritto vivente. La prima asserzione è del tutto conforme alla funzione assegnata dal giudice delle leggi, e da quello di legittimità, al contratto in questione.
La Corte Costituzionale con la predetta sentenza n. 190 del 1987 non si è affatto limitata ad una valutazione socio politica in merito a quale soggetto fosse pì idoneo a consentire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani;
ma ha individuato in questo evento la peculiare valenza giuridica del contratto in questione: la cui funzione precipua permane quella di aiutare il giovane privo di esperienza lavorativa, a superare il gap che lo divide dal mondo del lavoro, inteso come assieme di esperienze professionali ed umane, nel momento in cui cessa l'esperienza - meramente didattica - caratterizzata dalla più piena separatezza, rispetto al contesto lavorativo. Questa analisi della struttura giuridica dello strumento in esame è stata recepita da questa Corte sin dalla sentenza n. 1745/95 cui son seguite le decisioni 7554/98, 10824/98, 4524/2000. Logico corollario di una siffatta individuazione delle finalità del contratto in esame, non solo strumento formativo di una concreta professionalità ma innanzi tutto "ingresso guidato nel mondo del lavoro", è stata la svalutazione del discostamento, anche di grado non lieve, della concreta articolazione della formazione rispetto al programma approvato :purché la concreta esperienza avesse sortito il fine "iniziatico" - e quindi l'abbandono della mentalità scolare con l'acquisizione di quella lavorativa - proprio del contratto di formazione e lavoro.
Ora il Tribunale ha accertato che:
a - la formazione teorica è stata assicurata dalla Dompè facendo impartire ai lavoratori assunti con contratto di formazione vere e proprie lezioni (da 20 a 60 secondo i vari testi) tenute in aula con l'ausilio di dispense, lucidi e strumenti audiovisivi da dirigenti e da tecnici;
b - tale attività formativa era proseguita anche mediante l'intervento dei tecnici di altre aziende che nel periodo febbraio - settembre hanno fatto acquisire al ricorrente familiarità con gli impianti installati nello stabilimento di L'Aquila nelle fasi di collaudo e messa in funzione dei macchinari: tale fase è stata dal Tribunale qualificata di formazione teorica;
c - l'acquisizione di una professionalità diversa da quella strettamente necessaria alla produzione dei medicinali deve esser ritenuta attività integrativa della formazione teorica;
d- dal settembre del 1993, e fino alla cessazione del rapporto la formazione è stata assicurata presso le singole linee di produzione non solo dalla supervisione del direttore di produzione e dei capi reparto ma, in particolare, mediante l'assistenza di lavoratori più anziani che, come risulta dalle schede di lavorazione a doppia firma, controllavano l'operato dei lavoratori assunti da poco e davano loro informazioni ed istruzioni;
e- le tre fasi di attività formativa hanno superato le novecento ore previste dal progetto di formazione e lavoro consentendo al ricorrente di acquisire la qualifica di operaio di I livello, facendogli acquisire una professionalità di livello tale da consentirgli di istruire altri operai;
f- secondo il Tribunale esiste una divergenza fra il programma di formazione teorica in aula, da non intendersi letteralmente, e quella prevista dal programma di formazione. Rileva la Corte che il Tribunale, dopo l'esatta premessa giuridica sulla funzione del contratto di formazione, ha correttamente valutato i predetti fatti come pienamente compatibili con la funzione del contratto in questione, come individuata nella premessa stessa. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per entrambi i ricorsi.
P.Q.M
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla sign. EN e rigetta quello proposto dal sign. SC. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001