CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16191 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, per quanto di rilievo nella presente sede, ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova cd. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 proposta da XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena complessiva di anni quattro, mesi cinque e giorni undici di reclusione per i reati di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furti. Il Tribunale ha evidenziato che il condannato, detenuto dal 1° luglio 2022, era stato già ammesso nel giugno 2022 all’affidamento in prova al servizio sociale, misura successivamente revocata, ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen., con ordinanza del 29 maggio 2023, per la reiterata violazione delle prescrizioni, le cui modalità e frequenza erano state ritenute sintomatiche di una personalità allarmante. Richiamate alcune delle condotte poste a fondamento della revoca, il Tribunale ha rilevato come il giudizio non potesse che essere sovrapponibile a quello già espresso, in ragione dell’incapacità Penale Sent. Sez. 1 Num. 16191 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: UR LA ER Data Udienza: 02/04/2026 dimostrata dal XXXXXXXX di conformarsi alle regole e alle prescrizioni, indipendentemente dalla modulazione della misura. Ne è conseguito un giudizio negativo di meritevolezza, osservandosi come le condotte che avevano determinato la revoca rivelassero la sostanziale incapacità del soggetto di comprendere il valore rieducativo della pena e l’assoluta inaffidabilità del detenuto;
in considerazione, inoltre, dell’assenza di adeguate risorse familiari esterne, dei numerosi precedenti e procedimenti penali pendenti e della mancanza di opportunità lavorative, il Tribunale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole circa l’assenza di recidiva, respingendo conseguentemente l’istanza. 2. XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio della motivazione dell’impugnato provvedimento. Il Tribunale ha omesso di considerare che il richiedente è detenuto ininterrottamente da oltre due anni, periodo durante il quale ha mantenuto una condotta irreprensibile, tanto da essere stato anche proposto per un encomio in ragione dell’impegno profuso nell’aiutare gli altri detenuti. I giudici specializzati, inoltre, nel pretermettere completamente l’analisi del programma terapeutico, da svolgersi presso una comunità qualificata, allegato all’istanza ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, si sono posti in evidente contrasto con la ratio di favore che il legislatore ha elaborato nei confronti del soggetto tossicodipendente, costituendo l’affidamento terapeutico l’unico strumento realmente efficace per interrompere il circolo vizioso che lega la tossicodipendenza al crimine. Appare poi intrinsecamente contraddittorio il riferimento alla mancanza di risorse economiche del soggetto, atteso che l’affidamento terapeutico in comunità prevede l’accoglienza gratuita. 3. Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previsto per gestire la specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, per i quali assume preminente rilievo la cura di tali condizioni. Esso dunque poggia su presupposti differenti, e riassumibili in A) un presupposto di carattere soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
B) un presupposto di carattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione 2 complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte del- l'affidamento stesso. In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158) 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. In particolare, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui evidenzia che l’apprezzamento di pericolosità e di inaffidabilità del condannato risulta, in sostanza, integralmente mutuato dalle ragioni poste a fondamento della revoca, in data 29/05/2023, di una precedente misura alternativa, adottata per reiterate violazioni delle prescrizioni. Così operando, il Tribunale ha finito per sovrapporre in modo automatico il giudizio attuale a quello espresso in occasione della revoca, senza dare conto degli elementi sopravvenuti e, dunque, senza svolgere quella valutazione attualizzata che l’istanza ex art. 94 d.P.R. 309/1990 impone, anche in relazione alla specificità del percorso terapeutico richiesto. Il provvedimento impugnato appare quindi carente per avere del tutto pretermesso la disamina del percorso intramurario maturato successivamente a maggio 2023, omettendo di verificare se e in quale misura la condotta tenuta in costanza di detenzione, nonché le osservazioni trattamentali più recenti, incidessero sulla prognosi richiesta. Parimenti, l’ordinanza non prende in esame il programma residenziale predisposto dalla comunità terapeutica indicata dall’istante (allegato al ricorso), che era funzionalmente diretto alla cura della dipendenza e al contenimento del rischio di recidiva. 4. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, per quanto di rilievo nella presente sede, ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova cd. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 proposta da XXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena complessiva di anni quattro, mesi cinque e giorni undici di reclusione per i reati di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furti. Il Tribunale ha evidenziato che il condannato, detenuto dal 1° luglio 2022, era stato già ammesso nel giugno 2022 all’affidamento in prova al servizio sociale, misura successivamente revocata, ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen., con ordinanza del 29 maggio 2023, per la reiterata violazione delle prescrizioni, le cui modalità e frequenza erano state ritenute sintomatiche di una personalità allarmante. Richiamate alcune delle condotte poste a fondamento della revoca, il Tribunale ha rilevato come il giudizio non potesse che essere sovrapponibile a quello già espresso, in ragione dell’incapacità Penale Sent. Sez. 1 Num. 16191 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: UR LA ER Data Udienza: 02/04/2026 dimostrata dal XXXXXXXX di conformarsi alle regole e alle prescrizioni, indipendentemente dalla modulazione della misura. Ne è conseguito un giudizio negativo di meritevolezza, osservandosi come le condotte che avevano determinato la revoca rivelassero la sostanziale incapacità del soggetto di comprendere il valore rieducativo della pena e l’assoluta inaffidabilità del detenuto;
in considerazione, inoltre, dell’assenza di adeguate risorse familiari esterne, dei numerosi precedenti e procedimenti penali pendenti e della mancanza di opportunità lavorative, il Tribunale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole circa l’assenza di recidiva, respingendo conseguentemente l’istanza. 2. XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio della motivazione dell’impugnato provvedimento. Il Tribunale ha omesso di considerare che il richiedente è detenuto ininterrottamente da oltre due anni, periodo durante il quale ha mantenuto una condotta irreprensibile, tanto da essere stato anche proposto per un encomio in ragione dell’impegno profuso nell’aiutare gli altri detenuti. I giudici specializzati, inoltre, nel pretermettere completamente l’analisi del programma terapeutico, da svolgersi presso una comunità qualificata, allegato all’istanza ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, si sono posti in evidente contrasto con la ratio di favore che il legislatore ha elaborato nei confronti del soggetto tossicodipendente, costituendo l’affidamento terapeutico l’unico strumento realmente efficace per interrompere il circolo vizioso che lega la tossicodipendenza al crimine. Appare poi intrinsecamente contraddittorio il riferimento alla mancanza di risorse economiche del soggetto, atteso che l’affidamento terapeutico in comunità prevede l’accoglienza gratuita. 3. Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previsto per gestire la specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, per i quali assume preminente rilievo la cura di tali condizioni. Esso dunque poggia su presupposti differenti, e riassumibili in A) un presupposto di carattere soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
B) un presupposto di carattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione 2 complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata pregressa concessione per più di due volte del- l'affidamento stesso. In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158) 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. In particolare, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui evidenzia che l’apprezzamento di pericolosità e di inaffidabilità del condannato risulta, in sostanza, integralmente mutuato dalle ragioni poste a fondamento della revoca, in data 29/05/2023, di una precedente misura alternativa, adottata per reiterate violazioni delle prescrizioni. Così operando, il Tribunale ha finito per sovrapporre in modo automatico il giudizio attuale a quello espresso in occasione della revoca, senza dare conto degli elementi sopravvenuti e, dunque, senza svolgere quella valutazione attualizzata che l’istanza ex art. 94 d.P.R. 309/1990 impone, anche in relazione alla specificità del percorso terapeutico richiesto. Il provvedimento impugnato appare quindi carente per avere del tutto pretermesso la disamina del percorso intramurario maturato successivamente a maggio 2023, omettendo di verificare se e in quale misura la condotta tenuta in costanza di detenzione, nonché le osservazioni trattamentali più recenti, incidessero sulla prognosi richiesta. Parimenti, l’ordinanza non prende in esame il programma residenziale predisposto dalla comunità terapeutica indicata dall’istante (allegato al ricorso), che era funzionalmente diretto alla cura della dipendenza e al contenimento del rischio di recidiva. 4. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso, 02/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4