Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18226
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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o inosservanza dei termini, il giudice del dibattimento (nel caso di specie, il Giudice di Pace) deve provvedere egli stesso alla rinnovazione della notifica. La restituzione degli atti al Pubblico Ministero è considerata un provvedimento abnorme che determina una indebita regressione del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2026, n. 18226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18226
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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