CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 16855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16855 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN US (CUI 01K9XED) nato a [...] il [...] DI NN ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE ME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ON LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
letta la memoria a firma dell’avv. Rocco Romellano, difensore di Di IO ON, il quale insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, ha ritenuto IC BU e Di IO ON responsabili del reato di furto aggravato in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625, n. 2 cod. pen.) e il solo IC del reato di possesso di un documento falso (art. 497-bis cod. pen.), condannandoli alla pena di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16855 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/02/2026 2 2. IC BU ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando un’unica censura con la quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare non solo il positivo contegno processuale dell’imputato, ma altresì l’avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa. 3. Di IO ON ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di censura. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, si sarebbero limitati a determinare la pena operando un calcolo meramente aritmetico, senza motivare in alcun modo il giudizio di comparazione delle circostanze. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle pene sostitutive. La sentenza impugnata avrebbe escluso l’applicabilità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ragione della pericolosità sociale dell’imputato, desunta esclusivamente dall’elemento oggettivo del reato, senza considerare la personalità del ricorrente, e senza valutare in concreto l’idoneità rieducativa della pena sostitutiva richiesta. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell’offerta riparatoria formulata dal ricorrente in favore della persona offesa. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. 5. L’avv. Rocco Romellano, difensore di Di IO ON, ha depositato una memoria con la quale ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IC BU è manifestamente infondato. L’imputato lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, l’avvenuto risarcimento del danno effettuato alla persona offesa. 3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Sono pertanto inammissibili i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). Nella specie dalla sentenza impugnata non risulta che l’avvenuto risarcimento del danno abbia costituito oggetto di specifica deduzione da parte dell’imputato né con l’impugnazione né con motivi aggiunti né all’udienza di discussione;
né il ricorrente ha allegato gli elementi che comprovino tale circostanza. Ne consegue che il ricorso risulta privo del necessario requisito di autosufficienza. 2. Il ricorso proposto dal Di IO ON è fondato nei limiti di seguito precisati. 3. Il primo motivo, con cui censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è infondato. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione, di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2 cod. pen. Il giudice di primo grado ha concesso le attenuanti generiche, ma il ricorrente censura il giudizio di valenza operato dai giudici di entrambi i gradi di merito. Egli, tuttavia, trascura di considerare che tale giudizio è espressamente disciplinato dal legislatore, il quale, all’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen., e che le diminuzioni di pena devono operare sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente a dette aggravanti. In sostanza, la possibilità di bilanciare le circostanze aggravanti speciali previste dall’art. 625 cod. pen. con le circostanze attenuanti è esclusa ex lege, tranne che nelle ipotesi specificamente previste e che nella specie non ricorrono. La sentenza impugnata si è attenuta a tale previsione, sicché va esente da censure. 4. Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è fondato. 4 La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di applicazione della pena sostitutiva avanzata dall’imputato perché ritenuta non adeguata sotto il profilo rieducativo e repressivo. In proposito ha affermato che le concrete modalità della condotta, ed in particolare «l’intrusione, previa effrazione, nel domicilio privato della persona offesa e l’impossessamento di beni di non modesto valore dimostrano la particolare pericolosità dell’imputato», incompatibile con la pena sostitutiva richiesta. 4.1. I criteri che presiedono alla valutazione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è chiamato a compiere ai fini della decisione in ordine alla possibilità di applicare le pene sostitutive, nonché ai fini della scelta tra quelle previste sono delineati dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il comma 1 della citata disposizione, nel richiamare i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., ha inteso senz’altro dare rilievo alla «gravità del reato» e perciò alle modalità del fatto e alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa ed altresì alla «capacità a delinquere del colpevole», desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati;
valutati i quali, il giudice «può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive». Questa Corte ha affermato che, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01). Si è, tuttavia, sottolineato come dal richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., emerge che la valutazione che il giudice del merito è tenuto ad operare ai fini dell’applicazione delle pene sostitutive, è una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa della pena costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01). Tale conclusione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2025, la quale ha sottolineato come la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha «inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale». In tal senso, la Consulta 5 ha richiamato la relazione illustrativa del citato decreto, la quale chiarisce che le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come vere e proprie pene diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Tutto ciò – ha affermato la Corte costituzionale – «in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art. 27, terzo comma, Cost., che ragiona di 'pene' al plurale: stimolando così il legislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse - e in ipotesi più conformi tanto al senso di umanità, quanto alla funzione rieducativa - rispetto alla tradizionale pena carceraria». Il principio di proporzione trova applicazione - oltre che nell'ambito della offensività e colpevolezza - anche in relazione al trattamento sanzionatorio, sicché spetta al giudice della cognizione valutare anche qualitativamente la pena più proporzionata al delitto e alla persona del reo e più idonea al suo reinserimento e al contenimento del pericolo di recidiva. In quest’ottica, dunque, il giudice della cognizione è chiamato a verificare, alla luce della gravità del fatto e della personalità dell’istante, se la pena sostitutiva risulti più idonea alla rieducazione del condannato e, anche grazie ad apposite prescrizioni, consenta di assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, la pena sostitutiva non potrà essere applicata. 4.2. La verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). 4.3. Ebbene, la valutazione operata nel caso di specie dalla Corte territoriale risulta carente e inadeguata. Essa, infatti, si è limitata a richiamare in modo sostanzialmente generico le modalità dell’azione da cui ha desunto la pericolosità sociale dell’imputato, ma ha trascurato completamente di valutarne la personalità, di considerare l’eventuale incensuratezza, nonché l’idoneità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, richiesta dall’imputato, a prevenire il pericolo di reiterazione anche attraverso opportune prescrizioni, ovvero evidenziando elementi concreti e specifici da cui potesse desumersi che tali prescrizioni non sarebbero state adempiute. Tali lacune motivazionali impongono l’annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 6 La censura è del tutto generica. Dalla sentenza impugnata non risulta che l’imputato abbia provveduto al risarcimento del danno in favore della persona offesa, e neppure che tale circostanza abbia costituito oggetto di specifica deduzione con l’impugnazione, né con motivi aggiunti, né all’udienza di discussione;
il ricorrente, inoltre, non ha allegato elementi che comprovino l’avvenuto risarcimento. Ne consegue che la censura risulta priva del necessario requisito di autosufficienza. 6. In conclusione, il ricorso di Di IO deve essere accolto limitatamente al secondo motivo e rigettato nel resto. Il ricorso di IC deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P Q M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di IO ON limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di Di IO. Dichiara inammissibile il ricorso di IC BU (CUI 01K9XED), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME GR SA NN CC
udita la relazione svolta dal Consigliere IA LE ME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ON LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
letta la memoria a firma dell’avv. Rocco Romellano, difensore di Di IO ON, il quale insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8 luglio 2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, ha ritenuto IC BU e Di IO ON responsabili del reato di furto aggravato in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625, n. 2 cod. pen.) e il solo IC del reato di possesso di un documento falso (art. 497-bis cod. pen.), condannandoli alla pena di giustizia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16855 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/02/2026 2 2. IC BU ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando un’unica censura con la quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di valutare non solo il positivo contegno processuale dell’imputato, ma altresì l’avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa. 3. Di IO ON ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di censura. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, si sarebbero limitati a determinare la pena operando un calcolo meramente aritmetico, senza motivare in alcun modo il giudizio di comparazione delle circostanze. 3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle pene sostitutive. La sentenza impugnata avrebbe escluso l’applicabilità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in ragione della pericolosità sociale dell’imputato, desunta esclusivamente dall’elemento oggettivo del reato, senza considerare la personalità del ricorrente, e senza valutare in concreto l’idoneità rieducativa della pena sostitutiva richiesta. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dell’offerta riparatoria formulata dal ricorrente in favore della persona offesa. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. 5. L’avv. Rocco Romellano, difensore di Di IO ON, ha depositato una memoria con la quale ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IC BU è manifestamente infondato. L’imputato lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, l’avvenuto risarcimento del danno effettuato alla persona offesa. 3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). Sono pertanto inammissibili i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). Nella specie dalla sentenza impugnata non risulta che l’avvenuto risarcimento del danno abbia costituito oggetto di specifica deduzione da parte dell’imputato né con l’impugnazione né con motivi aggiunti né all’udienza di discussione;
né il ricorrente ha allegato gli elementi che comprovino tale circostanza. Ne consegue che il ricorso risulta privo del necessario requisito di autosufficienza. 2. Il ricorso proposto dal Di IO ON è fondato nei limiti di seguito precisati. 3. Il primo motivo, con cui censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è infondato. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione, di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2 cod. pen. Il giudice di primo grado ha concesso le attenuanti generiche, ma il ricorrente censura il giudizio di valenza operato dai giudici di entrambi i gradi di merito. Egli, tuttavia, trascura di considerare che tale giudizio è espressamente disciplinato dal legislatore, il quale, all’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto alle concorrenti circostanze aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen., e che le diminuzioni di pena devono operare sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente a dette aggravanti. In sostanza, la possibilità di bilanciare le circostanze aggravanti speciali previste dall’art. 625 cod. pen. con le circostanze attenuanti è esclusa ex lege, tranne che nelle ipotesi specificamente previste e che nella specie non ricorrono. La sentenza impugnata si è attenuta a tale previsione, sicché va esente da censure. 4. Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è fondato. 4 La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di applicazione della pena sostitutiva avanzata dall’imputato perché ritenuta non adeguata sotto il profilo rieducativo e repressivo. In proposito ha affermato che le concrete modalità della condotta, ed in particolare «l’intrusione, previa effrazione, nel domicilio privato della persona offesa e l’impossessamento di beni di non modesto valore dimostrano la particolare pericolosità dell’imputato», incompatibile con la pena sostitutiva richiesta. 4.1. I criteri che presiedono alla valutazione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è chiamato a compiere ai fini della decisione in ordine alla possibilità di applicare le pene sostitutive, nonché ai fini della scelta tra quelle previste sono delineati dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il comma 1 della citata disposizione, nel richiamare i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., ha inteso senz’altro dare rilievo alla «gravità del reato» e perciò alle modalità del fatto e alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa ed altresì alla «capacità a delinquere del colpevole», desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati;
valutati i quali, il giudice «può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive». Questa Corte ha affermato che, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01). Si è, tuttavia, sottolineato come dal richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., emerge che la valutazione che il giudice del merito è tenuto ad operare ai fini dell’applicazione delle pene sostitutive, è una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa della pena costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all'individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705 - 01). Tale conclusione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2025, la quale ha sottolineato come la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha «inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale». In tal senso, la Consulta 5 ha richiamato la relazione illustrativa del citato decreto, la quale chiarisce che le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come vere e proprie pene diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale. Tutto ciò – ha affermato la Corte costituzionale – «in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art. 27, terzo comma, Cost., che ragiona di 'pene' al plurale: stimolando così il legislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse - e in ipotesi più conformi tanto al senso di umanità, quanto alla funzione rieducativa - rispetto alla tradizionale pena carceraria». Il principio di proporzione trova applicazione - oltre che nell'ambito della offensività e colpevolezza - anche in relazione al trattamento sanzionatorio, sicché spetta al giudice della cognizione valutare anche qualitativamente la pena più proporzionata al delitto e alla persona del reo e più idonea al suo reinserimento e al contenimento del pericolo di recidiva. In quest’ottica, dunque, il giudice della cognizione è chiamato a verificare, alla luce della gravità del fatto e della personalità dell’istante, se la pena sostitutiva risulti più idonea alla rieducazione del condannato e, anche grazie ad apposite prescrizioni, consenta di assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, la pena sostitutiva non potrà essere applicata. 4.2. La verifica della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). 4.3. Ebbene, la valutazione operata nel caso di specie dalla Corte territoriale risulta carente e inadeguata. Essa, infatti, si è limitata a richiamare in modo sostanzialmente generico le modalità dell’azione da cui ha desunto la pericolosità sociale dell’imputato, ma ha trascurato completamente di valutarne la personalità, di considerare l’eventuale incensuratezza, nonché l’idoneità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, richiesta dall’imputato, a prevenire il pericolo di reiterazione anche attraverso opportune prescrizioni, ovvero evidenziando elementi concreti e specifici da cui potesse desumersi che tali prescrizioni non sarebbero state adempiute. Tali lacune motivazionali impongono l’annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata. 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 6 La censura è del tutto generica. Dalla sentenza impugnata non risulta che l’imputato abbia provveduto al risarcimento del danno in favore della persona offesa, e neppure che tale circostanza abbia costituito oggetto di specifica deduzione con l’impugnazione, né con motivi aggiunti, né all’udienza di discussione;
il ricorrente, inoltre, non ha allegato elementi che comprovino l’avvenuto risarcimento. Ne consegue che la censura risulta priva del necessario requisito di autosufficienza. 6. In conclusione, il ricorso di Di IO deve essere accolto limitatamente al secondo motivo e rigettato nel resto. Il ricorso di IC deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P Q M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di IO ON limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso di Di IO. Dichiara inammissibile il ricorso di IC BU (CUI 01K9XED), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA LE ME GR SA NN CC