Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
02329 /0 1 CO 2 9/ 0 1 Oggetto responsability SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11965/98 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron.4806 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 745 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Dott. Ennio Ud. 28/06/00MALZONE - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: RZ IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MARINA PETROLO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato TOMASO SONGINI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig IL SOLE 24.ORE 3000 LIBERA ENRICO;
per diritti L. FEB 2001 intimato - IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 111/98 della Corte d'Appello di LIRE 3000 CANCELLERIA MILANO, emessa il 16/12/97 e depositata il 16/01/98 2000 (R. G. 1610/95); 1290 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG068971 udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA CA, madre esercente la potestà sul figlio minore OR PP, assumendo che questi era stato investito dall'auto di RA RI, conve- niva in giudizio, davanti al Tribunale di Sondrio, l'investitore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona subiti dal minore. M Il convenuto respingeva l'addebito ed eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto. Il Tribunale, con sentenza del 4 aprile 1995, con- di lire dannava il RA а un risarcimento 83.065.500. emessa il 16 gen- Con la sentenza ora impugnata, naio 1998, la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il gravame del soccombente, ha rigettato la domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre OR, PP. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando omessa, insuffi- motivazione (art.360 n. 5 ciente e contraddittoria 2 C.p.c.), il ricorrente, dopo aver enumerato tutti gli elementi probatori a suo tempo esposti a sostegno del- la responsabilità del convenuto, si duole che la Corte abbia respinto tale tesi con argomenti inaccettabili e contraddittori, negando, senza fondamento, attendibi- lità alla versione d'accusa del minore, la quale al contrario meritava totale credito, perché sostenuta con coerenza e precisione per tutto il giudizio. Anche i comportamenti tenuti dal RA, e pun- tualmente elencati dal ricorso, avrebbero dovuto in- durre il giudice di merito ad attribuirgli la respon- sabilità dell'investimento, specie se valutati in una a numerosi altri indizi, tutti concordanti nello stes- SO senso. Il ricorso è destituito di fondamento. La Corte, con una motivazione immune da vizi logi- ci о errori di diritto, che considera tutto il com- plesso probatorio acquisito e non trascura alcun ele- т mento di rilievo, ha spiegato le ragioni per le quali, “in mancanza di riscontri esterni", non ha creduto al- la parola del minore, e ha quindi escluso che questi sia rimasto vittima dell'investimento ad opera del Li- bera, mandando per conseguenza quest'ultimo assolto dalla domanda risarcitoria. Dal canto suo il ricorrente, allegando inesistenti 3 vizi di insufficienza e di contraddittorietà della mo- tivazione, procede in realtà ad una sua personale ri- costruzione dei fatti e ad una rivalutazione delle prove raccolte, pervenendo all'opposta conclusione della responsabilità dell'intimato e in tal modo in- troducendo, in sede di legittimità, un'inammissibile istanza di riesame del merito della causa. Come è noto, i vizi di motivazione che legittimano il controllo della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n.5 C.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla par- te, perché spetta soltanto al giudice di merito indi- viduare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie M quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro TEZ dei mezzi di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Col rigetto del ricorso non va adottato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio, atte- sa la già rilevata mancata costituzione della
contro
- parte.
P.Q.M.
4 La Corte rigetta il ricorso;
Così deciso a Roma, addì 28 IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Concerta A mendola 5 nulla per le spese. giugno 2000. IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria 16 FEB. 2001 Oggi, IL CANCEL ERE 01 Concetta Amendola hoooo 290000 Registico in to 26005 2008 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 A anλ 7 6 73 159.77 cate 2777 (euroCENTOQUNY p. (Dolusca) Restonct Dr. M. RACCIOHINI