Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP6 9 1 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Succession Nustamenteri- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Incapaciti naturale Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G. N. 5951/99 - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 15718 Cron. 2438 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 01/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere -Dott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. ISOLE 24 OF SE NTENZA per diritti L. 21 MAG 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RI BR EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA M ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato 1500 CELLERI MINUTILLO TURTUR R. difesa dall'avvocato UMMARINO RODOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI RI GI, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato GHIA GIORGIO, che lo difende unitamente agli avvocati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEWEIGMANN MARCO, PARVIS CARLO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. NUTILLO 381 avverso la sentenza n. 1284/98 della Corte d'Appello per diritti L. 3000 -1- 26 SET 2001 CANCELLIERE di TORINO, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 01/03/01 dal му GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per Rilasciata copia legale l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. al Sig._ GHIA per diritti L. 12000+3 5 SET. 2001 IL CANCELLIERE €155 13000 CANCELLERIA DE 348259 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il giorno 9.10.92, BR RI conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino il proprio fratello, GI RI, esponendo: che era deceduto in data 19.6.79 il padre VA RI, lasciando a succedergli i due figli, BR e GI;
che ella aveva citato, in data 29.2.90, il fratello GI per sentirsi dichiarare erede di metà del patrimonio paterno, previo accertamento della simulazione degli atti di donazione del de cuius a favore del detto GI;
che con atto di citazione del 14.6.89, GI RI aveva chiesto al Tribunale му di dichiarare la simulazione di alcuni atti di disposizione, dissimulanti donazione, posti in essere dal de cuius a favore della sorella BR, che in data 4.10.89 era stato attivato il testamento pubblico del de cuius, con il quale era stato nominato erede della quota disponibile GI RI;
che al momento della redazione del testamento (il 2.9.77), il testatore era affetto da demenza. Si chiedeva al Tribunale di annullare, ex art.591, n.3 cpc, il testamento. Si costituiva ritualmente in giudizio parte convenuta, la quale contestava la domanda attorea, sostenendo: che non esistevano prove concrete della menomata capacità di intendere e volere del de cuius;
che la documentazione medica allegata non era rilevante. Con sentenza deliberata in data 25.6.96 e pubblicata in data 18.9.96, sub n.6792, l'adito Tribunale respingeva la domanda attorea condannando l'attrice al pagamento a favore del convenuto delle spese di lite BR RI proponeva appello contro la sentenza del Tribunale. Con sentenza in data 25.9/11.12.1998, la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame sostenendo che dall'esame delle prove testimoniali escusse, ed in particolare dalle testimonianze rese dai testi indicati da parte attrice, non emergeva “la prova, rigorosa e specifica, della sussistenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, intesa come incapacità di autodeterminazione e consapevolezza dei propri atti, e quindi della conseguente incapacità di testare". Al contrario, i testi indicati da parte convenuta, “che avevano frequentato abitualmente il RI in epoca anteriore alla redazione del testamento ed anche posteriore", avevano dichiarato che questi era perfettamente lucido. Inoltre il testamento era stato redatto in forma pubblica, “quindi con le garanzie previste dalla legge in ordine all'indagine sulla capacità del testatore e sulla volontà del medesimo” e “nel medesimo giorno era stato rilasciato certificato medico sulle condizioni del RI" (dal quale emergeva che questi era in buone condizioni fisiche ed in piena capacità di intendere e di volere) e la deposizione del dott. Bossotti (medico che aveva visitato quel giorno il RI rilasciando il certificato) era indenne da censure. I soggetti presenti alla redazione del testamento (notaio e testimoni) avevano poi affermato che, se il RI fosse apparso loro nelle condizioni descritte dall'attrice, essi non avrebbero certo prestato il proprio ministero. La deposizione del teste ZA era irrilevante perché questi aveva affermato di aver visitato il testatore due mesi dopo la redazione del testamento e pertanto, se anche in quel momento il RI si fosse trovato in una situazione di incapacità (circostanza peraltro non dimostrata) ciò sarebbe stato irrilevante perché “la sussistenza di una malattia, successiva di due mesi, non importa un'inversione dell'onere della prova, perché non vi è dimostrazione di uno stato di incapacità anche per il periodo anteriore”. Infatti la presunzione iuris tantum di incapacità intermedia opera solo 2 "qualora vi sia la prova che il testatore fosse incapace prima e dopo la redazione del testamento _ e non nel diverso caso in cui sia dimostrata una malattia successiva". I testi indicati dall'appellante, infine, avevano genericamente parlato di uno stato confusionale imprecisato e la stessa attrice si era limitata a parlare genericamente di “demenza" senza indicare alcuna specifica malattia psichica che avrebbe importato uno stato di incapacità di intendere e di volere del testatore;
le conclusioni della relazione stilata dal prof. Torre 13 anni dopo la redazione del testamento (ove il professionista incaricato afferma che, a suo parere, le condizioni del RI nel settembre 1977 dovevano essere già deteriorate) erano irrilevanti in quanto non emergeva “assolutamente prova اس di malattia in atto, anzi vi sono circostanze ... (deposizioni del notaio, dei testi presenti e del medico che visitò il sig. RI) che dimostrano che al 2.9.77 il de cuius si trovasse in condizioni di intendere e di volere e non in quella situazione di incapacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione, condizioni necessarie per l'annullamento del testamento". Inoltre in atti risultava prodotto certificato medico dal quale risultava che nel febbraio 1978 al testatore era stata riscontrata una insufficienza respiratoria ed una ipertrofia "derivanti anche da piccoli pregressi episodi di ischemia cerebrale, per la cui cura fu consigliata la sola fisioterapia". Dunque la richiesta CTU medico legale non poteva essere ammessa, atteso che la stessa avrebbe solo potuto studiare il materiale probatorio già acquisito al processo dal quale però "non emergono neppure indizi di uno stato di malattia mentale obnubilante e abituale". 3 Gli elementi indiziari allegati dall'appellante (scelta del testamento pubblico, disposizione da parte del testatore di tutto il suo patrimonio prima della redazione del testamento, attivazione del testamento solo dieci anni dopo il decesso, accompagnamento del padre dal notaio da parte del figlio mentre l'appellante era assente per un periodo di vacanza) erano in parte privi di riscontri probatori e comunque irrilevanti. Avverso la predetta sentenza BR RI ha interposto ricorso per cassazione basato su di un unico motivo, seppure articolato su due censure;
resiste con controricorso GI RI. Motivi della decisione Con un unico, ma diffuso e dettagliato motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.591, n.3, 115 e 116 cpc in relazione all'art.360, n.3 cpc e, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n.5 cpc. Ricordata l'ampia giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo, si afferma che la Corte di appello di Torino sarebbe incorsa in vizio motivazionale laddove per un verso non aveva avanzato riserva alcuna sull'attendibilità, come teste, del dr. ZA, ma aveva ritenuto irrilevante la sua deposizione in base al fatto che tale testimonianza si riferiva ad un periodo successivo di cieca due mesi alla data di redazione del testamento e, per contro, aveva omesso di indagare se la malattia in questione fosse compatibile o meno con la presenza di lucidi intervalli ovvero se lo stato mentale rilevato nel novembre fosse compatibile con uno stato di piena capacità due mesi prima. 4 Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta sono più aspett] la carenza motivazionale circa la valutazione di attendibilità dei testi escussi, la pretermissione di indizi rilevanti appositamente evidenziati e, in complesso, una insufficienza diffusa di motivazione in ordine agli elementi offerti che suffragano la tesi della incapacità di testare o, quanto meno, nella sussistenza, in capo al de cuius, di una patologia cronica suscettibile forse di lucidi intervalli, ma necessitante di prove circa la redazione del testamento in tali fasi di remissione, prove da offrirsi dalla controparte che a tanto non aveva provveduto;
inspiegabile, a fronte delle circostanze emerse, era poi la mancata ammissione di una CTU che accertasse se e da quale patologia му fosse affetto il testatore, nonché le conseguenze che la stessa potesse comportare sulla capacità di testare. Va premesso che non v'è contestazione circa premesse da diritto che regolano l'attuale controversia, e ciò in quanto le parti sostanzialmente gli insegnament.co. concordano con ✓ consolidati della giurisprudenza di legittimità (Cass.23.1.1991, n.652; 29.7.1981, n.4856; 18.8.1981, n.4939, con molte altre) in tema di interpretazione dell'art. 591, n.3 c.c., e quindi di individuazione delle ipotesi di annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore. Richiamato quanto ampiamente esposto in narrativa al riguardo, deve evidenziarsi che la doglianza si incentra sulla valutazione delle risultanze istruttorie sia in punto di accertamento della malattia da cui era affetto il testatore (la ricorrente sostiene che sussisteva una infermità - anche mentale - permanente ed abituale, per cui doveva essere la controparte a dimostrare il lucido intervallo in coincidenza con l'espressione della volontà testamentaria) sia con riferimento alla verifica delle condizioni personali del de cuius nel contesto temporale rilevante ai fini della fattispecie processuale. 5 Va evidenziato che a questa Corte non può essere richiesto di rivalutare le risultanze istruttorie evidenziate, ma unicamente di verificare se l'argomentazione su cui la sentenza impugnata si basa sia congrua, sufficiente ed immune da vizi logici e/o tecnici. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione sussiste unicamente quando nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame dei punti decisivi e non può essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, appartiene al , гу convincimento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass.21.1.1995, n.685). Quanto poi al vizio di contraddittorietà della motivazione, esso presuppone che le ragioni poste a base del convincimento risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi e cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata;
tale vizio pertanto non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte (cfr. Cass. 2.2.1996, n.914). Ciò premesso, su ambedue le questioni precedentemente evidenziate, la sentenza impugnata risulta ineccepibilmente motivata. Si esamina la documentazione sanitaria acquisita (e di segno contrastante); in esito ad una compiuta argomentazione, rigorosamente connessa a riferimenti cronologici obiettivi, si dà conto delle ragioni in base alle quali si preferisce l'una all'altra. 6 Quanto alle deposizioni testimoniali, la sentenza procede ad uno scrutinio rigoroso delle emergenze relative ed indica specificamente in motivazione il 10000 perché delle riconosciute concludenze attribuite alle une rispetto alle altre, senza incorrere né in contraddizioni né in incongruenze logiche. 290000 Gli elementi indiziari dedotti dalla odierna ricorrente vengono partitamente esaminati e valutati, con procedimento immune da vizi, e considerati privi di effettiva rilevanza probatoria. Né la mancata ammissione della CTU risulta apoditticamente adottata, chè al contrario sono esaurientemente chiarite le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a disattendere la relativa richiesta. Ora, la correttezza e la completezza della motivazione adottata chiarisce 4. adeguatamente la ricostruzione dei fatti quale operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori e consente senza alcun dubbio la individuazione della ratio decidendi;
da tanto consegue che non sussiste il denunziato vizio di insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione, né quello di violazione dell'art.2967 c.c. Le considerazioni già svolte circa la sostanziale valenza della interpretazione dell'art. 591, n.3 c.c., escludono altresì il pure dedotto vizio di violazione di tale norma. La pure dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cpc, alla luce delle 42 considerazioni già svolte, appare del pari insussistente. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13.2.2001 Il Presidente выпле вея Il Consigliere estensore نيا عليهم الله سلفر IL CANCELLIERE C1 Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAG, 2001 7 IL CANCELLIERE C1