Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Non comporta l'obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva (nella specie essendo stata sostituita alla casa di lavoro la libertà vigilata).
Commentari • 2
- 1. Delinquente abitualehttps://www.brocardi.it/
- 2. Delinquente abitualehttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02/10/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere N. 4730
3. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 15638/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso
nei confronti di
DO NC N. IL 07.06.1952
avverso ordinanza del 11.02.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
LA CORTE OSSERVA.
Con decreto del Magistrato di sorveglianza di Frosinone in data 29.10.1982 veniva applicata nei confronti di DO NC, dichiarato delinquente abituale, la misura di sicurezza della Casa di lavoro. A seguito di istanza del Guidone, il quale chiedeva la revoca della misura, il Magistrato di sorveglianza di Campobasso con ordinanza 15.09.1997, disponeva, sulla base delle diminuita (ma ancora persistente) pericolosità del Guidone, di non revocare la dichiarazione di delinquente abituale e, peraltro, di trasformare la misura di sicurezza detentiva della Casa di lavoro in quella non detentiva della libertà vigilata.
Avverso tale ordinanza proponeva impugnazione il P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso, il quale formulava la seguenti osservazioni:
a) A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1988 non è ammissibile il permanere dello "status" di delinquente abituale dopo la revoca della misura di sicurezza personale;
b) a fronte della persistenza di una pericolosità sociale tale da impedire la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, la trasformazione della misura di sicurezza detentiva in quella non detentiva violerebbe sia un generale principio di adeguatezza, sia il principio di tipicità delle misure di cui all'art. 216 c.p., che non prevede, per il delinquente abituale altra misura di sicurezza se non quella detentiva.
c) l'art.230 c.p. prevede che la libertà vigilata possa essere disposta come misura aggiuntiva e mai sostitutiva della misura detentiva.
d) pertanto il provvedimento del magistrato di sorveglianza era viziato per erronea applicazione della legge penale. Con ordinanza 11 febbraio 1998 il Tribunale di sorveglianza di Campobasso rigettava l'impugnazione del P.G. osservando quanto segue:
Proprio in forza della citata sentenza della Corte costituzionale, l'art. 69 comma 4 dell'ordinamento penitenziario deve interpretarsi nel senso che occorre evitare la sfasatura tra la ravvisata assenza di pericolosità ed il permanere della qualifica di delinquente abituale;
ma tale situazione di sfasatura si verifica solo allorché a causa della ravvisata assenza di pericolosità, il Giudice ritenga di non applicare (ovvero di revocare) la misura di sicurezza. Non si verifica invece alcuna sfasatura allorché a causa del mero affievolimento della pericolosità si ritenga di applicare, in concreto, una misura di sicurezza meno incisiva.
Nella specie pertanto la mancata revoca della dichiarazione di abitualità nel reato era giustificata dal fatto che la pericolosità non era venuta del tutto meno, ma permaneva, sia pure in modo affievolito e tale da giustificare l'applicazione di una misura di sicurezza, sia pure non detentiva.
Questa applicazione, inoltre, non costituiva violazione del principio di adeguatezza, ma anzi si adeguava in concreto alla evoluzione del condannato. Neppure violava il principio di tipicità delle misure perché è prevista dal sistema una forma di passaggio dalle misure più afflittive a quelle meno afflittive, proprio in ragione del concreto atteggiarsi dellà pericolosità, in sintonia con quanto previsto dagli artt. 230 e 231 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Campobasso deducendo violazione degli artt. 69 comma 4 ord. pen., 216 in relazione al 199 e 217, C.P.
Ha osservato il ricorrente che nei confronti del dichiarato delinquente abituale è applicabile soltanto la misura di sicurezza detentiva e non invece la libertà vigilata. Pertanto se permaneva la pericolosità del soggetto, come ritenuto dai Giudici del merito, tale misura avrebbe dovuto essere confermata. In vero, in relazione alla abitualità, non sarebbe consentito operare una valutazione di maggiore o minore pericolosità; e quindi: ove la pericolosità sia venuta del tutto meno, si dovrebbe revocare la misura di sicurezza;
ove invece la pericolosità non sia venuta meno del tutto, la misura dovrebbe essere applicata nell'unica forma consentita (e prevista dalla legge) e cioè nella forma detentiva. Mentre la pericolosità in genere può essere graduata, quella inerente alla abitualità costituisce, secondo il ricorrente, un grado predefinito per legge di pericolosità; tanto è vero che non è, neppure lessicalmente, corretta una distinzione tra chi sia molto e chi sia invece poco delinquente abituale. Del resto il Giudice, allorché applica per la prima volta la misura di sicurezza in relazione alla dichiarazione di abitualità, non può "ab initio" sostituirla ed è tenuto comunque ad applicare la misura detentiva. È vero che poi, coi trascorrere del tempo, la pericolosità può regredire;
ma in tal caso, se il Giudice ritiene che la residua pericolosità non sia tale da giustificare la misura di sicurezza detentiva, ma altra meno incisiva, deve coerentemente revocare anche la dichiarazione di abitualità.
I Giudici del merito avrebbero dunque errato nel tenere ferma la dichiarazione di abitualità pur avendo in concreto disposto una misura di sicurezza non prevista per quella situazione. Essi avrebbero dovuto o revocare la dichiarazione di abitualità oppure tenere ferma la misura di sicurezza detentiva.
Il ricorso non è fondato.
A seguito della normativa di cui alla legge 663/86 è venuta meno ogni ipotesi di presunzione legale della pericolosità, in tema di applicazione delle misure di sicurezza. È stata resa obbligatoria una specifica indagine del Giudice in punto pericolosità del soggetto;
fermo restando, ovviamente, in principio di legalità per cui le misure di sicurezza sono applicabili soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (art. 199 C. P.). Oggi pertanto, i casi cui consegue l'applicabilità di una misura di sicurezza, così come individuati dalla legge, sono un presupposto necessario, ma non sufficiente, per l'effettiva applicazione della misura. Si pone allora il problema del rapporto tra il presupposto della dichiarazione di delinquenza qualificata e la conseguenza (eventuale) della misura "ex lege" prevista. Punto di partenza è l'art. 69 comma 4 dell'ordinamento penitenziario secondo cui, in occasione dei provvedimenti riguardanti il riesame della pericolosità, il Magistrato di sorveglianza provvede altresì alla (eventuale) revoca della dichiarazione di delinquenza abituale. La Corte costituzionale con la sentenza 443/88 ha esteso questa disciplina anche all'ipotesi in cui ad un soggetto fosse stata revocata la misura di sicurezza prima della entrata in vigore del nuovo istituto, affermando la possibilità di instaurare un autonomo procedimento per la revoca della, dichiarazione di abitualità. La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui non è ammissibile il permanere dello "status" di delinquente abituale dopo la revoca della misura di sicurezza;
conseguentemente va evitata ogni sfasatura tra la riconosciuta assenza di pericolosità ed il permanere di quello "status".
Ora, il Magistrato di sorveglianza, in sede di riesame della pericolosità, può:
- confermare la permanenza della pericolosità e quindi non revocare la misura di sicurezza;
- dichiarare cessata la pericolosità e revocare la misura;
- dichiarare che la pericolosità è diminuita e quindi trasformare la misura "in melius", passando così da una misura detentiva ad una non detentiva.
Che anche la pericolosità collegata con la dichiarazione di delinquenza abituale possa, nel tempo, affievolirsi, non è contestabile e non è contestato neppure dal ricorrente. Ci si chiede però se, in tal caso, la misura di sicurezza, che inizialmente sia stata applicata nella sua forma più incisiva (casa di lavoro) possa trasformarsi nella misura meno incisiva (libertà vigilata) e se ciò comporti la permanenza della dichiarazione di abitualità. La risposta deve essere affermativa. Che anche in tal caso ad una pericolosità affievolita, ma tuttora sussistente, debba corrispondere una misura meno incisiva, deriva da una interpretazione sistematica di tutto il quadro normativo in esame. Se la misura va riferita alla presenza in concreto della pericolosità ed al grado della stessa, non c'è dubbio che da un grado di pericolosità affievolito debba sempre discendere una corrispondente incisività della misura. Inoltre è proprio il principio di proporzione e di adeguatezza della risposta a reclamare tale soluzione. Si perviene così al punto decisivo. Qualora permanga una pericolosità "ridotta" (e quindi si imponga la trasformazione della misura di sicurezza detentiva in quella non detentiva), deve essere tenuta ferma la dichiarazione di delinquenza abituale? La risposta è ancora una volta affermativa. Portano a tale conclusione innanzi tutto la lettera dell'art. 69 comma 4 ord. pen, interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale. Tale articolo fa riferimento ad una revoca "eventuale" della dichiarazione di abitualità "in occasione dei provvedimenti da emettere a seguito del riesame della pericolosità". Ma la Corte costituzionale ha indicato quella revoca come "obbligatoria" proprio per evitare sfasature tra la ravvisata insussistenza della pericolosità e lo "status" di delinquenza abituale. Dunque il termine "eventuale" riferito alla revoca dell'abitualità deve intendersi come ricollegato alla "eventualità" che il Magistrato di sorveglianza ravvisi una totale assenza di pericolosità: solo in tal caso nascendo il suo potere/dovere di revocare la dichiarazione di delinquenza qualificata.
(La Corte costituzionale ha in vero precisato che: il termine 'eventualè che accompagna la parola 'revoca' (della abitualità) (anche) quando il magistrato di sorveglianza accerti l'essere venuta meno, in concreto, la pericolosità sociale si correla alla pluralità dei provvedimenti elencati, taluni dei quali presupponenti una prognosi di persistente pericolosità sociale e non va inteso quindi come possibilità di NON revoca della dichiarazione di abitualità).
In secondo luogo la conclusione che qui si accoglie è imposta dalla considerazione che, in caso contrario, (se cioè si revocasse la dichiarazione di abitualità pur permanendo l'applicazione di una misura di sicurezza),si produrrebbe una nuova sfasatura, ma in senso contrario: perché resterebbe in vita una misura di sicurezza, pur essendo venuta meno la dichiarazione di abitualità che della applicazione di una misura di sicurezza era il presupposto. Nè è violato il principio di tipicità perché, per quanto sopra si è detto, è ormai principio generale che, proprio in considerazione del possibile evolversi della personalità, una misura più incisiva può essere sempre (purché ne sussistano i presupposti) sostituita da altra meno incisiva. In sostanza: nella previsione stessa della misura più incisiva (casa di lavoro) è ricompresa l'ipotesi, non discendente dall'arbitrio del Giudice, ma prevista dal sistema, della sua trasformazione in una misura di minor peso, quale adeguamento ad una diminuita pericolosità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998