Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
La revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza, giacché l'abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza, e la relativa valutazione va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Ne consegue che, poiché nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest'ultima si applica dopo l'esecuzione o l'estinzione della prima, il "lontano fine pena" costituisce di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell'abitualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/07/2003
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3543
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 041008/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO CO N. IL 25/10/1960;
avverso Decreto del 20/08/2002 del Magistrato di SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio del provvedimento impugnato).
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile "de plano", ex art. 666, co. 2, C.P.P., la richiesta di revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto pronunciata nei confronti di GO MO con la sentenza 17.12.1990 del Tribunale di Salerno, "atteso il lontano fine pena". Ricorre per Cassazione l'interessato, denunciando violazione della legge processuale (co. 2 e 3 dell'art. 666 C.P.P.) in quanto la pronuncia di inammissibilità non potrebbe essere fondata sulla lunga durata del residuo di pena da espiare, condizione ostativa non prevista dalla legge;
la valutazione dell'istanza dovrebbe essere perciò effettuata all'esito del contraddittorio camerale, tenendo conto della intrapresa collaborazione con la giustizia e della avvenuta ammissione alla detenzione domiciliare, con autorizzazione a frequentare lezioni di guida onde conseguire la patente (cui osta appunto la intervenuta dichiarazione di abitualità). Il ricorso - in difformità dal parere del P.G. - va ritenuto infondato. Il procedimento di sorveglianza segue lo schema disegnato dall'art. 666 del codice di rito, che prevede la dichiarazione di inammissibilità con decreto emesso "de plano" quando la richiesta dell'interessato "appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". Tale è appunto la situazione verificatasi nel caso di specie. Infatti, il Magistrato di sorveglianza è abilitato a procedere al riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 C.P. (cioè alla scadenza del periodo minimo di durata di una misura di sicurezza, o anche prima ove emergano elementi significativi di cessazione del pericolo) ed all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, di una delle dette misure. "In occasione dei provvedimenti anzidetti" dispone inoltre la eventuale revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto (art. 69, co. 4, L. 26.7.1975 n. 354).
Dunque, per espresso disposto normativo la revoca della dichiarazione di abitualità è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza;
previsione la cui "ratio" discende dal fatto che l'abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, presupposto della misura di sicurezza, e che la relativa valutazione va effettuata in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Poiché, nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest'ultima si applica dopo l'esecuzione o l'estinzione della prima (art. 211 C.P.), il "lontano fine pena" è di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell'abitualità.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004