Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NO0 1 074/02 REPUBBLICA ITALI A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9985/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Cron. 2767 Dott. ES TRIFONE Consigliere Rep. 302 Ud. 19/09/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA SOLE.24QRE dal Sig. sul ricorso proposto da: 155 per diritti ( XALERBA FO, 2.9 GEN. 2002 EP IN PR e quali genitori esercenti IL CANCELLIERE la potestà sulla figlia minore CATIA, nonchè i germani ER LE, IO, GI, ER e ANTONELLA tutti in proprio ed in qualità di eredi del defunto congiunto EP ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASALE AGOSTINELLI 167, presso lo studio dell'avvocato POLI DANIELE, difesi dall'avvocato NCELLERIA SAPORITO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
D6724574 Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. in persona2001 ASSITALIA - 1599 dell'Amministrato re Delegato sig. NO SS, 1 elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA SALVATORE, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
LL IO;
- intimato avverso la sentenza n. 556/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione II CIVILE emessa il 10/6/1998, depositata il 02/11/98; rg.46/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Le ER NZ e BA FO, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori LI, AN, CA e LE, nonché il primo anche quale procuratore dei figli maggiorenni TE IN e EL, convenivano davanti al Tribunale di Crotone IE NI e l'Assitalia Assicurazioni d'Italia spa, per sentirli condannare in solido al ri- sarcimento dei danni derivanti dalla morte del proprio 2 congiunto ES, di venti anni, avvenuta in occa- sione di un sinistro stradale verificatosi in località Cavaliere dell'agro di Cutro il 4 agosto 1990. Il giovane, alla guida di un ciclomotore nella cor- sia di pertinenza, era stato violentemente tamponato dall'auto condotta dal proprietario IE, che circo- lava a velocità eccessiva in rapporto allo stato dei luoghi. In sede penale l'IE era stato condannato a quattro mesi di reclusione. Si costituiva la sola società assicuratrice, affer- mando che la colpa gravava esclusivamente sul defunto, reo di aver messo in atto un'imprudente manovra di in- novembre 纺 invadendo la strada all'auto versione di marcia, dell'IE, che si trovava in fase di sorpasso. L'adito Tribunale, con sentenza del 29 1993, condannava i convenuti a un risarcimento di lire 402.000.000, con gli interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo. Proponeva appello l'Assitalia. Resistevano Le ER NZ e BA FO, in proprio e quali esercenti la potestà sui minori Gio- vanni, CA e LE, Le ER LI, nonché Le ER NZ, quale procuratore speciale di Le ER Teresi- na e EL, spiegando appello incidentale. 3 Restava contumace l'IE. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 2 novem- bre 1998, la Corte d'Appello di Catanzaro ha condannato l'Assitalia e l'IE, in solido, al pagamento, in fa- vore di Le ER NZ, in proprio, della somma di lire 56.550.000; in favore di BA FO, in proprio, della somma di lire 56.550.000; in favore di Le ER NZ e BA FO, in qualità di esercenti la potestà sui minori AN, CA e Raf- faele, della somma di lire 48.000.000; in favore di Le ER LI, della somma di lire 16.000.000; in favore di Le ER NZ, quale procuratore speciale di Le ER EL, della somma di lire 12.000.000; e in M favore del predetto Le ER, quale procuratore speciale di Le ER TeIN, della somma di lire 12.000.000; il tutto con l'aggiunta degli interessi e della rivaluta- zione. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono i Le ER e la BA, sulla base di un unico motivo. Resi- ste con controricorso l'Assitalia. Non ha svolto difese l'IE. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo, denunciando omessa, insuffi- Con ciente o contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 4 4 c.p.c., i ricorrenti criticano la ricostruzione 垫 dell'incidente oERta dalla Corte, sostenendo che il concorso di colpa della vittima, pari al venti per cen- to, è stato ritenuto in contrasto con le stesse dichia- razioni, a sé sfavorevoli, rese dall'investitore nell'interrogatorio formale, e sulla base, unicamente, del punto d'urto risultante dal verbale della polizia stradale. Diversamente, argomentano i ricorrenti, "il sini- stro, data la sua enorme gravità, si doveva invece ri- costruire solo ed esclusivamente attraverso una perizia т cinematica e cinetica, con rilievi planoaltimetrici nonché fotogrammetrici, al fine di identificare inequi- vocabilmente sia le distanze che le relative quote"; e concludono che "oggi solo l'informatica consente di ri- costruire esattamente un sinistro stradale dalla fase dinamica del punto di collisione fino a quella finale, con uno scarto che va dall'uno al due per cento". Il ricorso è palesemente destituito di fondamento. La sentenza impugnata, dopo un'attenta descrizione dei luoghi teatro dell'incidente e delle tracce di que- sto rilevate dagli organi di polizia, con particolare riguardo all'ubicazione del punto d'urto, individuato a m. 1,70 dal margine destro della carreggiata, ha con- cluso che "nella causazione del sinistro" emerge "la colpa senz'altro prevalente del conducente dell'autovettura (...), che può quantificarsi nella misu- ra dell'ottanta per cento". Di tale suo convincimento la Corte ha offerto ade- guata e congrua motivazione, ponendo in evidenza come lo stesso IE abbia ammesso di aver viaggiato "a ve- locità eccessiva", su una strada interpoderale larga appena 6 metri, con banchina non transitabile;
e come con tale piena ammissione di responsabilità concordino, da un punto di vista obiettivo, tanto la lunghezza del- le tracce di frenata quanto le deformazioni riscontrate sull'autovettura. Tuttavia, argomenta ancora la sentenza impugnata, (nellaaltresì ravvisarsi una colpa concorrente "deve M restante misura del venti per cento) anche del condu- cente del ciclomotore, che non teneva rigorosamente la mano destra, com'era suo obbligo". Ciò perché, essendo stato localizzato il punto d'urto, come già detto, "oltre la metà (...) della semicarreggiata di percorrenza (larga metri tre), tale condotta di guida non pare (...) giustificabile, in quanto (...) non erano presenti sulla carreggiata o sulla banchina ostacoli tali da giustifi- care un allontanamento così vistoso del ciclomotore dalla propria destra". Come è noto, l'accertamento della concreta dinamica di un sinistro stradale e delle rispettive colpe dei conducenti in esso coinvolti è un'indagine di mero fat- to, demandata al giudice di merito e incensurabile in cassazione se correttamente motivata. Nella specie la Corte ha ricostruito le modalità dell'incidente sulla scorta di tutto il materiale pro- batorio raccolto (dai rilievi obiettivi di polizia alle dichiarazioni rese dal convenuto IE), liberamente e compiutamente interpretandolo, senza incorrere in vizi logici o in errori di diritto, e dunque senza che, in particolare, il convincimento espresso sul concorso di colpa della vittima presti il fianco ad alcuna censura. In realtà i ricorrenti, sotto l'apparenza di denun- ciare inesistenti vizi di motivazione, si dolgono che le fonti probatorie siano state valutate difformemente dalle loro aspettative, inammissibilmente così introdu- cendo un'istanza di riesame del merito della causa;
° addirittura auspicano complessi (quando non improbabi- accertamenti peritali dili) cui il giudice dell'appello, evidentemente disponendo di tutti gli elementi rilevanti, non ha avvertito la necessità: al- tro giudizio questo che, seppure desumibile per impli- cito dal corpo della motivazione, non è censurabile in questa sede. Soccorrono giusti motivi di compensazione, tra le parti costituite, delle spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite. Così deciso a Roma, addì 19 settembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Danke Frakk воби шийки IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll Depositata in Cancelleria Boggi, A 1:0 2 IL CANCELLIERE C Gina Casoli 1097 12011 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data LUG... 280/4 AFFT 20,66 3 versate €155.11 177 TOT: 149.77 of Couro Lentes ing 806 T-6,00 P. 1 Dirigente Area Despit (Port Marie ZI D Responsabile Serviato u (Dr. M. RACCI ن ا i .