Sentenza 4 giugno 1997
Massime • 1
Nell'attuale situazione normativa gli scarichi dei frantoi oleari sono regolamentati dalla disciplina generale posta dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modifiche, secondo l'amplissima previsione di cui all'art. 1, lett. a), di tale Legge, mentre da detta disciplina generale resta esclusa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, che trova la sua regolamentazione nella Legge 11 novembre 1996, n. 574, il cui art. 1 specifica, altresì, che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo e non devono identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti. ( Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il caso concreto riguardava lo sversamento di acque provenienti dal lavaggio delle olive in un terreno limitrofo al frantoio ( la cui natura di insediamento produttivo non è messa in discussione ), sicché non si verte in tema di "utilizzazione agronomica" a norma della Legge n.574 del 1996; che tale scarico doveva e deve essere in ogni caso autorizzato ai sensi dell'art.9, penultimo comma, Legge n.319 del 1976 ( come modificato dalla Legge n.172 del 1995 ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1997, n. 9141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 4/6/1997
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. " Guido De Maio " N. 1392
3. " Aldo Fiale " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo Franco " N. 44350/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto De PA EP nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 11/7/1996 del Pretore di Lecce - Sezione Distaccata di Otranto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11/7/1996 il Pretore di Lecce - Sezione Distaccata di Otranto affermava la penale responsabilità di DE SC EP in ordine al reato di cui all'art. 21, 1^ comma, legge n. 319/1976 (per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione, lo smaltimento diretto nel sottosuolo di acque derivanti dal ciclo di lavorazione del frantoio da lui gestito - accertato il 20/11/1993) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 400.000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato lamentando erronea applicazione della legge penale, per non avere il Pretore considerato che ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 429/1993, egli aveva termine fino al 31/12/1993 per presentare al Sindaco domanda di autorizzazione allo smaltimento nel suolo dei reflui di molitura delle olive e che detta autorizzazione, richiesta nei termini, venne concessa in data 30/11/1993.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Quanto al regime normativo applicabile deve rilevarsi, in proposito, che:
a) l'art. 2, 1^ comma, del D.L. 26/1/1987 n. 10, convertito con modificazioni nella legge 24/3/1987, n. 119 (disposizioni urgenti in materia di frantoi oleari), assoggettava espressamente alla disciplina della legge n. 319/1976 "gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttrici che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee e marine";
b) la stessa legge n. 119/1987, all'art. 1, introduceva un regime transitorio di adeguamento degli scarichi dei medesimi frantoi oleari "ai limiti da osservare a norma degli artt. 11 e 13 della legge n, 319/1976", che prevedeva la presentazione di apposita domanda di autorizzazione entro un termine di volta in volta prorogato con successiva decretazione di urgenza reiterata fino al D.L. 8/8/1996, n. 443;
c) l'art. 10 della legge 11/111/1996, n. 574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) ha abrogato la legge n. 119/1987, sottraendo l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (come individuate dall'art. 1, 1^ comma, della stessa legge n. 574/1996) "all'osservanza, da parte dell'interessato, delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità" previsti dalla legge n.319/1976. Ha espressamente previsto, altresì, al 4^ comma, che "non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della legge 10/5/1976 n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1 . dell'art. 1 . del D.L. n.10/1987.". Nell'attuale situazione normativa, dunque, gli scarichi dei frantoi oleari sono regolamentati dalla disciplina generale posta dalla legge n. 319/1976 e succ. modif., secondo l'amplissima previsione all'art. 1, lett. a), da tale legge, mentre la detta disciplina generale resta esclusa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuata dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, che trova la sua regolamentazione nella legge 11/11/1996, n. 574. L'art. 1 di quest'ultima legge specifica, altresì, che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo "e non devono identificarsi nelle "acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti".
Confrontando la fattispecie in esame con la complessiva disciplina dianzi delineata deve rilevarsi che:
- il caso concreto riguarda lo sversamento di acque provenienti dal lavaggio delle olive in un terreno limitrofo a frantoio (la cui natura di insediamento produttivo non è messa in discussione), sicché non si verte in tema di "utilizzazione agronomica" a norma della legge n. 574/1996;
- tale scarico doveva e deve essere in ogni caso autorizzato ai sensi dell'art. 9, penultimo comma, della legge n. 319/1976 (come modificato dalla legge n. 172/1995);
- la necessaria autorizzazione non godeva del regime di proroga all'epoca connesso all'art. 33, 1^ comma, del D.L. 29/10/1993, n.429, poiché detto regime non riguardava l'apertura dello scarico,
bensì il suo adeguamento ai limiti posti dall'art. 13 della legge n. 319/1976. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 4 giugno 1997. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1997