Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 2 3 99/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 17088/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 5690 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ME RA, TI TO, RO NC, SI ER, NN ER, ON TU;
2001 - intimati 4354 avverso la sentenza n. 16652/98 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 23/09/98 R.G.N. 25529/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 23 settembre 1998, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 6 aprile 1994 che (secondo quanto si desume dalla pronuncia di secondo grado) aveva accolto le domande di ME AN, NN (o CI) IO, NI CI, PE ER, RO IO, AR RA e IN AZ, già dipendenti delle Ferrovie posti in quiescenza in epoca successiva al 1° luglio 1990, vòlte ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990/1992. Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n.3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Ruggiero Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del Tribunale e nei confronti delle suindicate controparti escluso il IN, la Società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Gli intimati non si sono costituiti con controricorso;
ma l'avv. Alberto Buzzi ha partecipato alla discussione per il RO, il CI e il NI. Motivi della decisione Deve anzitutto rilevarsi l'invalidità degli atti di "costituzione in giudizio" del RO del CI e del NI, con il patrocinio dell'avv. Alberto Buzzi, in virtù di procura a margine (con sottoscrizione certificata autentica dallo stesso difensore). Infatti, in linea con quanto già affermato da questa Corte (v. sentenze 1° aprile 1999 n.3121 e 9 ottobre 1997 n.9799%, va ribadito che, nel giudizio di cassazione, la procura speciale (con sottoscrizione certificata autentica dal difensore) può essere rilasciata solo a Te margine (o in calce) del ricorso e del controricorso, mentre, fuori di tali ipotesi, il conferimento della procura deve avvenire, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il rilievo dell'invalidità di détta costituzione comporta che il RO e gli altri due soggetti sopra indicati debbono considerarsi “intimati” e che la partecipazione alla discussione dell'avv. Buzzi deve considerarsi come non avvenuta (tamquam non fuisset). Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75e 77 cod. proc. civ., nonché dell'art. 420 I) cod. proc. civ., per aver il Tribunale erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva -come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.466 dell'8 maggio 1998- di poteri sia processuali che sostanziali;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ. in relazione all'art. 38 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990 e vizio di motivazione, per aver il Tribunale omesso di esaminare il merito della controversia, concernente la computabilità o no, ai fini dell'indennità di buonuscita, di tutti gli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza del contratto collettivo. Il primo motivo del ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 4666 dell'8 maggio 1998, hanno ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di stare in giudizio per le Ferrovie dello Stato, con tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Non potendo non prestarsi adesione a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello della Società. Il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la questione di дел 4 di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal Tribunale (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). In conclusione, accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando inammissibile il secondo, il Collegio --che, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione di validità della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione- deve cassare l'impugnata sentenza e rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara inammissibile il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001 Fentado сураивайся II Presidente Il Cons.-est. lumin. Ravayani Floriedo Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERË I D , SSA O LL 10 A O , T . 3 B T 3 A I R 5 ES D 'A . SP A LL N T I S E N O 3 D G -7 P I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D , E I E E A O T G R O N IST G E ITT E S E L G IR E R A D L L O E D 5