Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 2
Pur dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, il tribunale del riesame può dichiarare inammissibile la relativa istanza, in quanto le cause di inammissibilità sono sempre rilevabili anche di ufficio e il loro esame è preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione di ordine processuale. (Fattispecie, nella quale l'istanza è stata considerata proposta fuori termine rispetto al giorno di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare al difensore nominato di ufficio a seguito di decreto di latitanza dell'indagato ritualmente emesso, e la relativa declaratoria è stata ritenuta preclusiva dell'esame dell'eccepita illegittimità del provvedimento di fissazione dell'udienza per omesso avviso al secondo difensore).
Al soggetto evaso per non aver fatto ritorno in carcere dopo aver fruito di un permesso non sono applicabili, quanto alla determinazione dei luoghi di ricerca ai fini delle notificazioni, i criteri previsti in tema di irreperibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PIROZZI Enzo Presidente del 13.7.1998
1. Dott. LA GIOIA Vito Consigliere SENTENZA
2. " HI VE " N. 4225
3. " RC TO " REGISTRO GENERALE
4. " DE RD IU " N. 17147/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA TO nato il [...], avverso ordinanza del 3.3.1998 del Tribunale di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. De Nardo, udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito il difensore Avv. Antonino De Angelis del foro di Napoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata).
Ritenuto in fatto.
1. Con ordinanza del 3 marzo 1998 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile perché proposta fuori termine la richiesta di riesame avanzata in data 18 febbraio '98 da IA TO ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del g.i.p. di quel tribunale che disponeva la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che correttamente il g.i.p., considerate esaurienti le ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria, aveva emesso in data 19.1.'98 decreto di latitanza nei confronti del IA, nominandogli con lo stesso atto un difensore di ufficio al quale in data 20 gennaio 1998 veniva dato rituale avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare rimasta ineseguita.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale propone ricorso per cassazione il IA, tramite il proprio difensore di fiducia avv. Antonino De Angelis, deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 309, 9^ comma, c.p.p.; secondo il ricorrente, una volta emesso il decreto per il giudizio (recte il decreto che fissa l'udienza camerale nel caso di specie), non poteva dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di riesame non essendovi altra possibilità per il tribunale che esaminare il merito della richiesta;
b) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 309 n. 8, 178 e 179 c.p.p.. Sviluppando le precedenti considerazioni, il ricorrente rileva che in sede di riesame venne eccepito l'omesso avviso al secondo difensore della data fissata per l'udienza e che su tale eccezione il tribunale non si era in alcun modo pronunciato avendo ritenuto che l'inammissibilità travolgesse ogni altra questione ed eccezione. Secondo l'assunto difensivo, invece, una volta emesso, il decreto di fissazione dell'udienza avrebbe dovuto essere notificato a tutti coloro che ne avevano diritto;
c) violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli 295, 296, 293, 148 c.p.p. Assume il ricorrente che, essendo stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame perché presentata fuori termine, occorreva verificare in primo luogo la regolarità del verbale di vane ricerche, posto a base del decreto di latitanza. Le ricerche, invece, non vennero neppure effettuate perché il ricercato era evaso non avendo fatto ritorno in istituto, ove era detenuto, dopo aver usufruito di un permesso.
Anche con riferimento all'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza che disponeva la misura, dalla cui notificazione decorreva per il difensore ex art. 309 in relazione all'art. 297, 2^ comma, c.p.p., il termine per la proposizione della richiesta di riesame, il ricorrente assume, inoltre, la non regolarità della notifica in quanto mancante degli atti che ne costituivano il presupposto;
d) violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 309 n. 10 e 106 c.p.p. Con tale motivo si deduce l'incompatibilità del difensore nominato di ufficio per tutti gli imputati nello stesso procedimento tenuto conto dei possibili contrasti tra le posizioni di soggetti appartenenti ad organizzazioni camorristiche contrapposte;
e) deduce, infine, il ricorrente la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa nella misura cautelare come conseguenza della dedotta nullità dell'ordinanza del tribunale del riesame per violazione dell'art. 309, 9^ e 10^ comma c.p.p.
Considerato in diritto.
2. Il ricorso è infondato in ogni suo motivo.
Con il primo motivo di gravame in definitiva il ricorrente deduce l'impossibilità di una declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame allorché sia stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza camerale. È sufficiente osservare a tale riguardo che le cause di inammissibilità sono sempre rilevabili anche di ufficio (cfr. art. 591, 2^ e 4^ comma, c.p.p.) ed il loro esame è naturalmente preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione di ordine processuale, compresa la eccepita illegittimità del provvedimento di fissazione dell'udienza per omesso avviso al secondo difensore di cui al secondo motivo del presente ricorso.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce una pretesa irregolarità del verbale di vane ricerche posto alla base del decreto di latitanza.
Deve rilevarsi a tale proposito la assoluta genericità del relativo motivo di ricorso che non indica neppure quali ricerche avrebbero dovuto essere eseguite, soprattutto considerando che - come riferito nello stesso ricorso - il IA era evaso non avendo fatto ritorno in carcere dopo aver fruito di un permesso e non essendo applicabili nella specie, quanto alla determinazione dei luoghi di ricerca, i criteri previsti in tema di irreperibilità. Parimenti per quanto concerne la regolarità del deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare, i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici, non essendo specificate in alcun modo le eventuali irregolarità del deposito verificatesi nel caso di specie. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta l'incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento mediante la nomina di un unico difensore di ufficio, pur trattandosi di soggetti appartenenti ad organizzazioni camorristiche contrapposte. Anche tale motivo è infondato in quanto la dedotta incompatibilità deve trovare il suo fondamento non già in una contrapposizione di interessi basata su supposte posizioni antitetiche, sibbene in un contrasto di interessi obbiettivamente effettivo e reale che, nel caso di specie, non è neppure possibile verificare non essendo stata fornita alcuna specifica indicazione anche soltanto attraverso l'individuazione dei soggetti cui la dedotta incompatibilità sarebbe riferibile.
L'ultimo motivo di ricorso si traduce in una richiesta di declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 309, 10^ comma, c.p.p., come conseguenza dell'annullamento dell'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame.
Il motivo di gravame e la relativa richiesta del ricorrente ha come presupposto l'annullamento da parte di questa Corte dell'ordinanza del tribunale dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame.
Poiché viceversa per i motivi già illustrati l'ordinanza del tribunale deve essere confermata, di conseguenza il dedotto motivo di ricorso resta assorbito dalle decisioni di questa Corte che ha ritenuto infondati i precedenti motivi di gravame.
Nondimeno non può non osservarsi che anche in questo caso si tratta di una richiesta palesemente infondata.
Invero l'inefficacia del provvedimento dispositivo di una misura cautelare coercitiva è esclusa se prima della scadenza del termine stabilito è emessa la decisione del tribunale della libertà, quali che siano le vicende ulteriori di tale pronunzia in fase di impugnazione. Vale a dire che la perdita di efficacia della misura coercitiva stabilita dall'art. 309, 10^ comma, c.p.p. come conseguenza della mancata decisione da parte del tribunale nel termine prescritto postula sempre che entro detto termine non sia intervenuta decisione alcuna.
L'infondatezza dei motivi impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Per questi motivi
, visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 1998