Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4225
CASS
Sentenza 13 luglio 1998

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Pur dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, il tribunale del riesame può dichiarare inammissibile la relativa istanza, in quanto le cause di inammissibilità sono sempre rilevabili anche di ufficio e il loro esame è preliminare e assorbente rispetto a ogni altra questione di ordine processuale. (Fattispecie, nella quale l'istanza è stata considerata proposta fuori termine rispetto al giorno di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare al difensore nominato di ufficio a seguito di decreto di latitanza dell'indagato ritualmente emesso, e la relativa declaratoria è stata ritenuta preclusiva dell'esame dell'eccepita illegittimità del provvedimento di fissazione dell'udienza per omesso avviso al secondo difensore).

Al soggetto evaso per non aver fatto ritorno in carcere dopo aver fruito di un permesso non sono applicabili, quanto alla determinazione dei luoghi di ricerca ai fini delle notificazioni, i criteri previsti in tema di irreperibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4225
    Data del deposito : 13 luglio 1998

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