Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
La ragione dell'immunità giudiziale prevista dall'art. 598 cod. pen. sta nell'escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria, che pur riguardando l'oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all'ambito dell'esercizio della difesa tutelato dall'art. 51 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2005, n. 39934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39934 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 30/09/2005
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1174
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22560/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
2) ER GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 31 marzo 2005 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
In accoglimento ricorso P.G.: rigetto ricorso dell'imputato. udito il difensore della parte civile, avv.to CICERO Claudio, che si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza;
udito il difensore del ricorrente, avv.to SALVATI Fabio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa città in data 20 giugno 2004, appellata dall'imputato, dal pubblico ministero e dalla parte civile, dichiarava GI FE non punibile per il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 598 c.p. e assegnava alla persona offesa, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 25.000,00, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese di giustizia.
Originariamente al FE, di professione avvocato, era stato contestato il delitto di calunnia per avere scritto, nella comparsa di risposta in un giudizio civile promosso nei suoi confronti dall'avv. Mirella Cicciò, che quest'ultima si era resa responsabile dei delitti previsti dagli artt. 380 (patrocinio infedele) e 381 (altre infedeltà del patrocinatore) c.p. per aver assunto contemporaneamente la difesa di un condominio e di un suo condomino, in posizione di conflitto di interessi, chiedendo al giudice civile la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per quanto di competenza.
Il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza della calunnia, ritenendo configurabile il reato di diffamazione, nel caso di specie non punibile, in quanto le offese erano contenute in uno scritto difensivo presentato nel corso di un processo civile, precisando che tra la comparsa di costituzione, contenente le espressioni incriminate, e l'oggetto della controversia sussisteva un evidente collegamento funzionale.
Il giudice d'appello aveva aderito a tale ricostruzione, riformando parzialmente la sentenza nella parte in cui non aveva provveduto alla liquidazione del risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della parte civile, ai sensi dell'art. 598, comma 2 c.p.
2. Ricorrono per Cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e l'imputato.
2.1. Il procuratore generale, con motivi articolati, ritiene censurabile la sentenza di appello che ha escluso la sussistenza della calunnia, deducendo l'illogicità della motivazione, in quanto dagli atti emergerebbe la consapevolezza e la certezza in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato; inoltre, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto così come operata dai giudici di merito, assume che erroneamente è stata ritenuta sussistente la scriminante di cui all'art. 598 c.p., in quanto le espressioni utilizzate dall'imputato non potevano essere ritenute pertinenti all'oggetto della controversia, che non riguardava il conflitto di interessi tra l'avv. Cicciò e i suoi assistiti.
2.2. Con i primi due motivi il FE deduce violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p., per inosservanza e mancata applicazione degli artt. 51 c.p., e art. 24 Cost. e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancata e comunque contraddittoria motivazione del rigetto del relativo motivo di appello: in sostanza, ritiene che la Corte d'appello, dopo aver correttamente qualificato il fatto come diffamazione, avrebbe dovuto applicare, anziché la causa di non punibilità ex art. 598 c.p., la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., trattandosi di espressioni rientranti nel rispetto della continenza formale e del corretto uso del linguaggio che, in quanto ritenute diffamatorie, avrebbero dovuto ritenersi scriminate dall'esercizio, costituzionalmente tutelato, del diritto di difesa. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e comunque contraddittorietà della motivazione in relazione all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Infine, con il quarto motivo l'imputato deduce violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 598 c.p.,
nella parte in cui è stata pronunciata condanna anche al pagamento delle spese di giudizio, sebbene il comma 2 della disposizione citata consenta soltanto l'eventuale assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i ricorsi sono infondati.
3.1. Procedendo all'esame dei motivi di ricorso presentati dal procuratore generale, che appaiono logicamente preliminari ai fini della decisione, deve ritenersi che correttamente la sentenza impugnata - e, prima ancora, quella di primo grado - ha qualificato il fatto contestato al FE come diffamazione, escludendo la sussistenza del reato di calunnia.
I giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non avesse la consapevolezza della innocenza della persona da lui accusata di patrocinio infedele, traendo tale convinzione anche dall'esame degli atti relativi alla controversia civile che avrebbe originato le accuse nei confronti dell'avv. Cicciò. In particolare, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia viene desunta dalla posizione difensiva assunta dall'imputato nella controversia che lo vedeva opposto, in qualità di avvocato, alla collega Cicciò e che aveva ad oggetto l'accertamento circa la proprietà di un locale adibito a bagno, conteso tra il Condominio di Largo La Foppa e alcuni condomini che ne rivendicavano l'esclusiva proprietà. In questa causa civile il FE difendeva alcuni condomini favorevoli al riconoscimento della proprietà del locale al condominio, contrapposti ad altri che, invece, contestavano questa tesi, assistiti dall'avv. Cicciò, che era anche il legale del condominio. Viene evidenziato dalla sentenza che proprio in relazione a questo doppio ruolo difensivo ricoperto dall'avv. Cicciò l'imputato, nel corso di un'assemblea condominiale, rivolgeva apprezzamenti e valutazioni offensive circa la correttezza professionale della collega, a seguito dei quali la stessa avv. Cicciò promuoveva un giudizio civile di risarcimento danni nei suoi confronti, giudizio nel quale il ER formulava le espressioni in questione, contenute nella comparsa di risposta.
Ebbene, nella valutazione dei giudici d'appello, che riprendono l'impostazione contenuta nella decisione di primo grado, è sulla base di quanto accaduto nel giudizio civile relativo alla proprietà del locale che l'imputato rivolge alla Cicciò le accuse di patrocinio infedele e lo fa nella convinzione della colpevolezza della denunciata, convinzione erronea, ma che non risulta basata su mere congetture o supposizioni, anche in considerazione del fatto che gli stessi argomenti d'accusa vengono riproposti in tutte le fasi dei diversi processi.
Ai fini della vantazione della sussistenza del dolo nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza, su cui insiste il ricorso del procuratore generale, che sia risultato "del tutto pacifico il buon diritto dei patrocinati dell'avv. Cicciò e assolutamente corretto sotto ogni profilo - e fin dall'inizio della vicenda civilistica - il comportamento di quest'ultima", in quanto per il reato di calunnia è necessaria la certezza dell'innocenza dell'incolpato da parte di colui che formula l'accusa e tale certezza deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 1992, n. 8411, Chirico), con la conseguenza che non è ravvisabile il dolo nei casi di dubbio o di errore ragionevole (Cass., Sez. 6^, 12 aprile 1995, n. 6990, Leone). In sostanza, il convincimento dell'agente circa la colpevolezza del denunciante, anche se erroneo, esclude il dolo, purché si basi su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni (Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 1983, n. 4083, Ducati). Il procedimento logico che ha portato i giudici di merito ad escludere la presenza dell'elemento soggettivo appare assolutamente corretto dal momento che è stata accertata la sussistenza o meno della consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'innocenza del calunniato verificando ed esaminando le concrete circostanze e le modalità esecutive della condotta, che sono espressione dell'atteggiamento psichico, risalendo da esse alla sfera intellettiva e volitiva dell'agente. Il risultato di questa operazione interpretativa non appare censurabile in questa sede, perché logica e coerente appare la metodologia adottata nella ricostruzione operata. Il controllo di legittimità, infatti, è volto ad accertare che a base della pronuncia di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, la scelta di quelli ritenuti determinanti e le incongruenze logiche che non siano manifeste, macroscopiche o assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate. Pertanto, non possono trovare ingresso in sede di legittimità motivi di ricorso fondati su una diversa ricostruzione o prospettazione dei fatti, anche se plausibile e logicamente sostenibile, che è quanto propone il procuratore generale con il primo motivo del ricorso. Nella specie, i giudici di merito hanno coordinato logicamente gli atti sottoposti al loro esame, ritenendo in base ad un giudizio che risponde ai criteri di correttezza, completezza e logicità, che non sussistesse il dolo nel delitto di calunnia contestato all'imputato.
3.2. In subordine, nel ricorso del procuratore generale si contesta, nella prospettiva accolta dalla sentenza impugnata, l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598 c.p., sostenendo che le espressioni offensive inserite nella comparsa di risposta non fossero pertinenti all'oggetto della causa e nemmeno funzionali alla difesa dell'avv. FE.
Anche su questo punto la sentenza non merita censure. La pertinenza delle espressioni utilizzate rispetto all'oggetto della causa è stata affermata in base all'esame dell'atto di citazione, da cui risulta che la richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. origina proprio dalle offese rivolte all'avv. Cicciò, in tre distinte occasioni, in cui il FE "insinuò l'esistenza di collusione" tra la collega, il condominio di Largo La Foppa e un condomino. Ne deriva che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto direttamente connesse all'oggetto della causa le frasi usate dall'imputato, riconoscendone l'inferenza argomentativa nella controversia dinanzi all'autorità giudiziaria. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte è sufficiente anche un collegamento logico-causale fra l'espressione usata e il tema del procedimento perché la scriminante abbia effetto, senza che sia indispensabile un collegamento obbligato (Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2005, n. 6495, Bonazzi;
Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2004, n. 40452, Ummarino).
3.3. Con i primi due motivi di ricorso l'imputato censura la sentenza impugnata per aver applicato la scriminante prevista dall'art. 598 c.p., anziché la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.,
in relazione all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., lamentando anche l'omessa motivazione sulla questione già
sollevata con l'atto di appello.
Su quest'ultimo profilo deve osservarsi che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza di merito che non abbia dato alcuna "risposta" ad una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora la stessa risulti disattesa dalla motivazione globalmente considerata (Cass., Sez. 2^, 19 maggio 2004, n. 29434, Candiano). Nella specie, anche a voler sostenere che la sentenza d'appello non abbia sviluppato la specifica ed esplicita confutazione della tesi prospettata dalla difesa, tuttavia dalla lettura complessiva della motivazione risulta una implicita reiezione della deduzione difensiva. Di conseguenza deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione dedotto.
3.4. Per quanto riguarda, invece, la dedotta violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 51 c.p., si rileva che i giudici di merito correttamente hanno fatto applicazione dell'art. 598 c.p.. Invero, sulla natura giuridica della c.d. immunità giudiziale non si registra una unanimità di posizioni: parte della dottrina ritiene trattarsi di una vera e propria causa di giustificazione con ambito applicativo più vasto rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 51 c.p.; altri la riconducono tra i casi di immunità;
secondo alcuni sarebbe una causa di esclusione della sola antigiuridicità penale;
mentre un diverso indirizzo la considera una causa di non punibilità, in quanto viene esclusa solo l'applicazione della pena, ma non l'antigiuridicità del fatto.
Secondo una non recente pronuncia sebbene l'art. 598 c.p. costituisca applicazione estensiva del principio generale di cui al citato art. 51 c.p., esso prende in considerazione, ai fini di una maggiore tutela della libertà di difesa, fatti diffamatori che altrimenti costituirebbero reato, allargando l'ambito della causa di non punibilità generale, che è più ristretta (Cass., Sez. 2^, 6 giugno 1966, n. 995, Fransoni); in un'altra decisione si afferma che la causa di liceità penale eccezionale, in cui si concreta la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p., farebbe venire meno l'esistenza del reato, imponendo l'adozione della formula "perché il fatto non costituisce reato".
Sembra tuttavia prevalere, in tempi più recenti, la tesi di ricondurre l'immunità giudiziaria alle cause di non punibilità in senso stretto. Si tratta di un orientamento che deve essere condiviso, tenendo conto che la disposizione in questione prevede che il giudice possa ordinare la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, disciplina che sembrerebbe diretta ad escludere la sola applicazione della pena, ma non anche la antigiuridicità penale del fatto.
Nell'ambito di questa ricostruzione agli artt. 51 e 598 c.p. vanno assegnati spazi applicativi distinti, in quanto la natura scriminante del primo esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l'agente, mentre la causa di non punibilità in cui si concreta l'art. 598 c.p. prevede la permanenza di conseguenze da reato diverse dalla pena. Ne consegue che le offese cui si riferisce l'art. 598 c.p. nel momento in cui integrano gli estremi dell'illecito penalmente rilevante, cui non segue alcuna pena, ma quelle altre conseguenze esaminate, sono da considerare sicuramente fuori dalla sfera di attuazione dell'esercizio di una facoltà legittima collegata all'esercizio del diritto di difesa. La ragione dell'immunità giudiziaria sta proprio nell'escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l'oggetto della "causa", siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all'ambito dell'esercizio della difesa. Diversamente, nel caso in cui le espressioni adoperate risultino strettamente conferenti all'esercizio del diritto di difesa allora troverà applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. Volendo utilizzare una formula sintetica e semplificatoria, può
dirsi che l'art. 51 c.p. ha ad oggetto la diretta esplicazione del diritto di difesa, mentre l'art. 598 c.p. riguarda le modalità e i limiti di esplicazione del medesimo diritto.
In questo senso è corretta l'affermazione secondo cui l'ambito di azione dell'art. 598 c.p. è più vasto, ricomprendendo manifestazioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall'esercizio del diritto di difesa ex art. 51 c.p.. Sulla base di quanto precede deve ribadirsi che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l'immunità giudiziaria:
le frasi utilizzate dall'imputato nella comparsa di risposta non possono certo considerarsi manifestazione diretta del diritto di difesa, trattandosi di espressioni che, seppure attinenti all'oggetto del procedimento, devono essere qualificate come gravi intemperanze verbali scaturite dalla situazione di contrasto tra le parti e tra i difensori, sicuramente lesive dell'altrui onorabilità e che in quanto tali non avrebbero mai potuto essere giustificate a norma dell'art. 51 c.p.. 3.5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che il giudice d'appello ha quantificato la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, richiamando e recependo la richiesta formulata dalla parte civile, che ha ritenuto congrua rispetto al danno provocato dal reato. In ogni caso, si osserva che la valutazione equitativa del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità, purché risulti soddisfatta l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, cosa che nella specie è avvenuta, tenendo conto che è stata assegnata la somma di Euro 25.000,00 in relazione ad espressioni gravemente offensive della reputazione di una professionista.
3.6. Del tutto infondato è, infine, il quarto motivo. Infatti, la condanna al pagamento delle spese processuali trova la sua giustificazione nel principio generale della soccombenza, che si applica anche nel caso di assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 598, comma 2, c.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale.
Rigetta il ricorso di GI FE, che condanna al pagamento delle spese processuali e a rifondere quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 1.3000,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005