Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, il requisito della violazione di norme di legge non può essere integrato dall'inosservanza delle norme di principio poste dall'art. 97 Cost. (Fattispecie relativa a favoritismi nell'assunzione di dipendenti di una società di natura privata).
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2009, n. 13097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13097 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
1 30 97 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PY LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 18/02/2009
SENTENZA
N. 399,
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MILO NICOLA PRESIDENTE
1.Dott. CORTESE ARTURO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.ROTUNDO VINCENZO " N. 016545/2008
3. Dott. PAOLONI GIACOMO 物
4.Dott.CARCANO DOMENICO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di nei confronti di:
1) DI AM AF N. IL 10/01/1947
2) CAPOZZA TITO N. IL 30/01/1954
3) NO AN N. IL 06/09/1980
avverso SENTENZA del 01/10/2007
GIP TRIBUNALE di LECCE
sentita la relazione fatta dal Consigliere Siovanni Galati, de ha CORTESE ARTURO sentite le conclusioni del P.G. Dr.
chiesto il rigetto del ricorso
10% Fatto
Con la sentenza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Lecce dichiarava non luogo a procedere nei confronti di:
AP IT, in ordine ai delitti ex artt. 416 bis cp. (appartenenza all'associazione a delinquere di tipo mafioso, denominata "Sacra corona unita"), 110, 56-629 cp. (concorso in tentata estorsione in danno di ZO EL), 110 cp., 10 e 3
12 legge 497 del 1974 (concorso in detenzione e porto di ordigno esplosivo), 110, 635 cp. (concorso in danneggiamento di una pala meccanica), 110, 424 cp. (concorso nell'appiccamento del fuoco a un'autovettura allo scopo di danneggiarla), per non aver commesso i fatti;
Di PO EL, in ordine al delitto ex art. 323 cp. (abuso d'ufficio consistito nell'avere, nella qualità di Commissario straordinario di A.M.I.U. (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Taranto), favorito l'assunzione di BI IR alle dipendenze di Ecopolis 2000 S.r.l.;
-dokDi PO EL e AR RE, in ordine al delitto ex artt. 110, 378 cp. (favoreggiamento degli autori del furto di un motoveicolo, consistito nell'ometterne la denuncia e nell'attivarsi per recuperare privatamente la cosa sottratta), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo che:
a.- l'esclusione del coinvolgimento del AP nei delitti ascrittigli deriva da un percorso motivazionale illogico, in quanto non tiene conto che le informazioni sulle vittime delle azioni intimidatorie eseguite per dar corso al tentativo di estorsione provenivano sicuramente dal cantiere in cui lavorava il AP e che quest'ultimo era sicuramente in stretti rapporti con LA IC, autore della tentata estorsione;
b. l'esclusione del reato di abuso d'ufficio a carico del Di PO si basa su una ristretta e non pacifica nozione dell'abuso e non tiene conto di specifiche risultanze indiziarie;
-c. l'esclusione del reato di favoreggiamento a carico del Di PO e del
AR ignora che tale reato può essere posto in essere con qualsiasi tipo di condotta.
Hanno presentato memoria le difese del AP e del Di PO.
Diritto
Il ricorso del P.M. nei confronti del Di PO è infondato.
Correttamente, invero, il GUP ha escluso la configurabilità del reato ex art. 323 cp., considerando che, se anche il predetto aveva esercitato pressioni per l'assunzione del BI, questi era stato, però, assunto da una società di natura privata, donde non si evidenziava il requisito della violazione di norme di legge o di regolamento. Nè è possibile al riguardo fare leva sull'art. 97 Cost., in quanto deve escludersi che il reato di abuso d'ufficio possa sussistere nella forma della violazione di uno dei principi di cui all'art. 97 Cost., il quale non fissa regole di comportamento precise, ma semplici principi privi di immediato contenuto precettivo (Cass. Sez. 6^, 12 ottobre 2005, n. 12769, P.G. in proc. Fucci;
Sez. 6^, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini). L'inserimento del citato art. 97 Cost., fra le disposizioni di legge violabili e rilevanti per l'abuso d'ufficio avrebbe invero come effetto quello di dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, finendo con l'incidere anche sul principio di precisione di cui all'art. 25 Cost..
Del pari correttamente è stato escluso che nel comportamento del Di PO, che aveva consigliato al AR di non denunciare il furto del proprio mezzo, potessero ravvisarsi gli estremi del favoreggiamento nei confronti degli ignoti autori della sottrazione. Il AR, come argomentato dal GUP, non aveva, infatti, in quanto privato cittadino, l'obbligo di denunciare il reato;
lo stesso aveva poi ritenuto suo interesse seguire il suggerimento. Diverso è il discorso relativo al AP.
Al riguardo va premesso in fatto che nella notte del 29/9/2004 un ordigno esplosivo aveva danneggiato una pala meccanica, utilizzata in un cantiere edile di
Taranto dove la s.r.l. "Area Costruzioni", amministrata da ZO EL, stava eseguendo lavori di costruzione di un complesso residenziale per conto di AG TO. Il ZO, in sede di denuncia, aveva dichiarato che nelle ore successive all'attentato aveva ricevuto telefonicamente una richiesta estorsiva. Pochi giorni dopo sull'utenza cellulare di IR TO - persona cui erano stati affidati dal ZO lavori di carpenteria - pervenivano ulteriori minacce. Successivamente veniva data alle fiamme la vettura "Smart" utilizzata da AN IC, cognato del AG, che prestava anche attività lavorativa nel cantiere. Il 18/10/2004, infine, pervenivano al ZO ulteriori minacce e veniva reiterata la richiesta estorsiva.
Gli elementi raccolti a carico del AP per ritenerne il coinvolgimento negli episodi delittuosi indicati (reati di cui ai capi B, C, D ed E) nonché la partecipazione dello stesso all'associazione mafiosa facente capo a LA IC (capo A), cui erano riconducibili gli episodi anzidetti, erano rappresentati dal fatto che l'imputato era uno dei tre operai del cantiere alle dipendenze del IR, che erano a conoscenza del numero di cellulare di quest'ultimo e della vettura Smart utilizzata dall'AN ma intestata alla moglie dello stesso, e aveva nel contempo rapporti di confidenza con il LA.
Il GUP ha ritenuto lo scarso livello di gravità di tali elementi e la loro insuscettibilità di sviluppo dibattimentale, osservando che:
---il numero di cellulare del IR era certamente conosciuto, oltre che dagli altri due operai del cantiere, anche da molte altre persone che avevano rapporti con il predetto;
anche della Smart dell'AN ben poteva essere a conoscenza chiunque lo avesse notato a bordo di essa e seguito o notato sino al cantiere o a casa;
--- in questo quadro, perdeva rilievo anche il rapporto di frequentazione con il LA, in ordine al quale le conversazioni telefoniche non avevano evidenziato alcunché di illecito.
Il percorso motivazionale illustrato è viziato. Il riferimento a persone terze, che potevano essere a conoscenza dei dati relativi al IR e all'AN, si palesa, infatti, ipotetico e poco pertinente all'ambito logistico della vicenda estorsiva “de qua”. Inoltre, e a fortiori in conseguenza del rilievo che precede, l'assunzione del GUP circa l'insuscettibilità di sviluppo dibattimentale degli elementi di prova raccolti appare sfornita di adeguata motivazione, in riferimento, in particolare, al punto relativo ai rapporti del AP con il LA, che aveva costituito l'elemento
+ principale per la focalizzazione dell'attenzione degli inquirenti sull'imputato quale possibile fonte 'interna' delle informazioni fornite agli estorsori.
Il raccordo con la implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto deve, com'è noto, caratterizzare in modo specifico lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, volto precipuamente a soddisfare una funzione processuale, in conformità alla natura dell'epilogo decisorio che contrassegna l'esito cui l'udienza preliminare tende. Su di esso, quindi, nelle ipotesi di insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti, deve esplicarsi una apposita e compiuta disamina, che tenga particolare conto, fra l'altro, della natura dei temi oggetto di prova.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti di AP IT, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione, alla luce dei rilievi sopra svolti.
PQM
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla la sentenza impugnata nei confronti di AP IT e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
N. Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAR 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Desce