Sentenza 28 novembre 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali ed in particolare all'instaurazione di un giudizio di natura arbitrale e, quindi, ricompresa nell'esercizio del diritto di difesa.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: non punibili le offese contenute in una diffida stragiudiziale (Cass. Pen. n. 24452/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2005, n. 46864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46864 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente -
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MARTINI Pier Francesco - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) CC AR, N. IL 20/03/1937;
2) BI IO, N. IL 20/09/1949;
3) LO RE, N. IL 03/03/1944;
avverso SENTENZA del 14/01/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. Didone Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili l'avv. Mittone Alberto il quale ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore Zancan GI Paolo il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23 ottobre 2000 del Tribunale di Torino RN EM è stato condannato alla pena di L.
1.300.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per i seguenti reati:
a) del reato di cui all'art. 595 c.p., comma 1 e 2, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 c.p.v. c.p., comunicando con più persone, offeso la reputazione dell'avv. Mario IO, in particolare inviando in data 15/05/1998 all'A.S.L. 8 ed ai direttori dei lavori arch. CE e TE di Torino, nonché in data 30/06/1998 all'ASL 8 ed al Gerino ed al TE comunicazioni nelle quali, con riferimento al IO - consulente legale dell'ASL in oggetto la quale aveva affidato all'impresa RN RU e C. s.r.l. della quale il RN risulta legale rappresentante un appalto per lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri, nella quale si riferiva che allorché veniva redatto lo stato di consistenza del cantiere di Moncalieri, in data 14/05/1998 il RN non fu in grado di iscrivere nell'originale il verbale (le riserve in fatto e in diritto) poiché nel frattempo il consulente dell'ASL 8 se lo era portato via alla fine della stesura del verbale senza consentire all'istante dopo la lettura del verbale di iscrivere le proprie riserve e contestazioni;
con l'aggravante di avere attribuito il fatto determinato sopra specificato. In Torino e Chieri in data immediatamente successiva al 15/05/1998; b) del reato di cui all'art. 594 c.p., comma 1, 2 e 3, per avere offeso l'onore ed il decoro dell'avv. Mario IO rivolgendo a questi una lettera datata 08/06/1998 affermazioni ingiuriose nelle quali venivano ribadite le accuse riportate nel capo precedente. In Torino in data immediatamente successiva al 08/06/1998.
Con la stessa sentenza il RN è stato assolto perché il fatto non sussiste dal e) reato di cui all'art. 595 c.p., comma 1 e 2, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 c.p.v. c.p., comunicando con più persone, offeso la reputazione dell'Ing. Giorgio IN, Commissarto Azienda Sanitarta Regionale ASL 8, in particolare inviando in data 28/05/1998 atto di significazione e diffida depositato presso il Tribunale di Pordenone nei confronti della Compagnia di Assicurazione Wintherthur di Padova e La Viscontea s.p.a. di Udine - quale legale rappresentante della Impresa RN RU e C. s.r.l. alla quale l'ASL in oggetto aveva affidato un appalto per lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri, nella quale si riferiva che "nel comportamento detto Commissario Legale rappresentante dell'ASL 8 dr. ing. Giorgio IN, la scrivente impresa ravvisa gli estremi del dolo e della frode e nella determinazione di rescissione del contratto e nella richiesta di escussione delle polizze fideiussorie prestate a garanzia dell'appalto"; con l'aggravante di avere attribuito il fatto determinato sopra specificato. In Padova ed Udine in data immediatamente al 28/05/1998 ed è stato assolto dal reato (già rubricato sub d) di cui all'art. 341 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Contro tale sentenza sia l'imputato che la parte civile IN hanno proposto ricorso per Cassazione che, a mente del nuovo art. 593 c.p.p., comma 3, è stato convertito in appello e, con sentenza del 14 gennaio 2005 la Corte di appello di Torino ha confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo C) e, in riforma della sentenza del tribunale, ha assolto il RN altresì dai reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione.
Contro tale sentenza le parti civili IO e IN hanno proposto ricorso per Cassazione, agli effetti penali e civili, denunciando: 1) "in relazione ai capi A) e B) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 595 c.p., per il vizio di travisamento del fatto e della prova, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione", avendo la corte di merito ritenuto che "le espressioni usate dal RN nei confronti dell'avv.to IO rappresentarono la mera attestazione, sprovvista di qualsivoglia offensività di fatti neutri e concreti". Si precisa nel ricorso che nella missiva di cui all'imputazione il RN aveva scritto: "Dette contestazioni e riserve l'istante non le ha potute iscrivere nell'originale del verbale poiché nel frattempo il consulente dell'ASL n. 8 se lo era portato via alla fine della stesura del verbale senza consentire all'istante dopo la lettura del verbale di iscrivere nell'originale del verbale le proprie riserve e contestazioni", offendendo onore e reputazione del IO al quale era attribuito un comportamento lesivo dei diritti del RN;
2) in relazione al capo C), "erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 595 e 51 c.p." e relativo vizio di motivazione, avendo la corte di merito erroneamente ritenuto che le espressioni usate dall'imputato costituissero "valido esercizio del diritto di difesa", peraltro omettendo di valutarne la correttezza e la continenza;
3) mancanza di motivazione del capo relativo alla condanna dei querelanti al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato. Deducono i ricorrenti che sarebbe mancata la giustificazione dell'esercizio del potere previsto dall'art. 427 c.p.p., comma 2, senza valutare la sussistenza di giusti motivi per operare la compensazione delle spese fra le parti.
Va premesso che i fatti ricostruiti dalla corte territoriale possono essere così riassunti: a seguito di controversia insorta nell'esecuzione del contratto di appalto di cui al capo A) dell'imputazione e di rescissione del contratto stesso deliberata dall'ente appaltante, dovendosi procedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e dell'inventario degli oggetti relativi, venne fissata una riunione in cantiere il 14/05/1998 con la presenza, tra gli altri, dell'avv. Mario IO, consulente legale della ASL n. 8, e dei direttori dei lavori, TE e Gerino. Il RN arrivò nel luogo della riunione verso le ore 10, prese il registro contabile di cantiere e si ritirò nel suo ufficio, avvisando che un suo rappresentante sarebbe giunto alle ore 11. A questo punto la riunione ebbe comunque inizio alla presenza di due testimoni;
alle ore 11,30 arrivò il geom. TI in rappresentanza dell'impresa RN e alle 12 circa i lavori vennero conclusi con la redazione e la sottoscrizione del verbale. Il RN, nel frattempo sopraggiunto, richiese la lettura del verbale e la consegna di una copia del medesimo. Dopo la lettura egli chiese di poter effettuare alcune osservazioni in calce all'originale dell'atto, cosa che non fu possibile in quel momento per la indisponibilità dell'originale del verbale medesimo. Secondo la corte territoriale, la preoccupazione del RN concerneva, in particolare, la mancata iscrizione nell'inventario di alcuni beni stipati in un container presente nel cantiere, nonché l'impossibilità di esprimere la propria motivata opposizione all'avvenuta rescissione del contratto.
"Sempre nel maggio del 1998 la ASL n. 8 procedette alla escussione, presso le rispettive compagnie di assicurazione, delle due polizze fideiussorie rilasciate a titolo di cauzione in vista dell'esecuzione dell'appalto, ma ciò venne operato senza tenere conto dell'importo di 60 milioni di lire circa relativo ai lavori già effettuati dall'appaltatore.
A fronte della situazione determinata dagli accadimenti appena descritti il RN reagì, ponendo mano alle comunicazioni indicate nei capi di imputazione e contenenti le espressioni incriminate".
Ciò premesso, osserva la Corte che i ricorsi sono infondati. Invero, la corte territoriale ha, con congrua e logica motivazione, escluso che la frase contenuta nelle missive di cui ai capi A) e B) dell'imputazione fosse offensiva della reputazione del IO, trattandosi di "mera attestazione, sprovvista di qualsivoglia offensività, di fatti neutri e concreti", tenuto conto di ciò che a) effettivamente ("Non vi è alcun dubbio ...") l'originale del verbale contenente la seduta del 14 maggio venne portato via dal luogo della riunione prima che l'imputato potesse fare le proprie osservazioni in merito alla redazione dello stato di consistenza dei lavori;
b) è "perfettamente normale che - terminata la riunione, redatto e sottoscritto il verbale - quest'ultimo venisse portato via da qualcuno dei partecipanti, non essendo per nulla illogico ritenere che ciò fosse stato realizzato dal consulente legale dell'ASL, specie se tale informazione venne realmente data all'attuale imputato".
In tal modo la corte territoriale ha interpretato il documento contenente la frase ritenuta dal querelante offensiva del seguente tenore: "Dette contestazioni e riserve l'istante non le ha potute iscrivere nell'originale del verbale poiché nel frattempo il consulente dell'ASL n. 8 se lo era portato via alla fine della stesura del verbale senza consentire all'istante dopo la lettura del verbale di iscrivere nell'originale del verbale le proprie riserve e contestazioni", come mera descrizione dell'accaduto e senza riferimento ad alcun comportamento censurabile del IO, il quale ha equivocato il contenuto della lettera ritenendolo riferito ad un proprio intento di ostacolare l'esercizio del diritto del RN. Orbene, alla luce di quanto esposto appare evidente che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 595 c.p. e, d'altro canto, il primo motivo di ricorso, sotto il profilo del vizio motivazionale, introduce surrettiziamente una censura in fatto inammissibile in questa sede.
Sotto il primo profilo, della non offensività della condotta, va ricordato che in tema di diffamazione l'esigenza di sottrarre alla sanzione comportamenti che non ne appaiono meritevoli può essere recuperata nella definizione della condotta, ove si consideri che, perché vi sia offesa alla reputazione, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo;
e tale destinazione va individuata con riferimento al significato sociale, oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5, Sentenza n. 935 del 1999, Pres. Marvulli, est. Nappi). Inserita in un contesto nel quale assumeva rilievo la tardività delle riserve espresse dall'appaltatore, la frase innanzi riportata acquista rilevanza piuttosto come "giustificazione" del ritardo che come stigmatizzazione di un comportamento scorretto tenuto dal rappresentante della controparte.
La sentenza impugnata, di cui sono stati riportati alcuni brani, ha spiegato con motivazione incensurabile le ragioni che hanno portato la corte di appello a non ravvisare profili di offensività nel contenuto delle missive di cui alle imputazioni. Va ricordato, invero, che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). In particolare, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, movendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. 5, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862; Sez. 5, sent. n. n. 8894 del 2000, Pres. Lacanna, est. Nappi).
Sicché non è censurabile nel caso in esame l'interpretazione che i giudici del merito hanno prospettato come possibile dei documenti in questione, comprese le lettere dell'8 giugno e del 30 giugno 1998, richiamate a pag. 6 della sentenza impugnata. Sì che è infondata anche la censura relativa all'omesso esame di tali documenti. Anche il secondo motivo di ricorso (relativo al capo C dell'imputazione e relativo all'episodio contestato come in danno del IN) è infondato.
Invero, la corte territoriale ha, con accertamento incensurabile in questa sede, evidenziato che la rescissione del contratto attuata dalla ASL fu "caratterizzata da irregolarttà che hanno portato in sede arbitrale ad una declaratoria di illiceità, mentre l'escussione delle polizze fideiussorie venne effettuata con notevole celerità, senza attendere il deposito dello stato finale dei lavori da parte della direzione tecnica ed omettendo di calcolare il valore delle opere già realizzate". Sì che nella giustificata reazione con azioni legali da parte del RN ha correttamente inserito "l'atto di significazione e diffida" diretta alle compagnie assicuratrici con il quale l'imputato, segnalava - con vera e propria diffida stragiudiziale prodromica alle iniziative legali successive - il comportamento scorretto della controparte - nel quale ravvisava gli estremi del dolo e della frode - con conseguente diffida a non effettuare alcun versamento alla ASL. Comportamento, quest'ultimo, correttamente ricompreso dalla corte di merito nell'esercizio del diritto di difesa, posto che la diffida stragiudiziale in questione va inserita, come ha rilevato la corte territoriale, nel complesso delle successive - e collegate - azioni legali intraprese (vittoriosamente, come ha rilevato la sentenza impugnata) dall'imputato. Nè le espressioni adoperate appaiono esorbitare dai limiti di continenza, posto che i termini "dolo" e "frode" compaiono nella disciplina civilistica dei vizi del contratto e dell'inadempimento delle obbligazioni (v. ad es. art. 1225 c.c.). Invero, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento;
ciò in quanto tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale (Sez. 5, sent. n. 7000 del 2002, Pres. Cognetti, est. Nappi). Lo stesso principio, peraltro, non può non essere applicato anche ad una diffida stragiudiziale (depositata anche presso il Tribunale) prodromica all'instaurazione di un giudizio (nella concreta fattispecie di natura arbitrale), specie se diretta ad ottenere in via stragiudiziale l'adempimento della stessa obbligazione (nella concreta fattispecie: il mantenimento del vincolo delle polizze) azionata in giudizio (nella concreta fattispecie, giusta risulta dalla sentenza, azionata anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c.). È infondato, altresì, il terzo motivo di ricorso. Infatti, innanzitutto i ricorrenti confondono la disciplina di cui all'art. 427 c.p.p. con quella di cui all'art. 541 c.p.p.. Quest'ultima, invero, è applicabile alla concreta fattispecie avendo la corte territoriale pronunciato sulla domanda civile proposta dai querelanti costituitisi parti civili e non quella indicata in ricorso prevista dall'art. 427 c.p.p., dettata anche per il querelante che non si sia costituito parte civile.
Inoltre, nessun obbligo di motivazione aveva il giudice del merito nel pronunciare - secondo il principio della soccombenza - la condanna alle spese delle parti civili "soccombenti" in relazione alla domanda di danni a fronte dell'assoluzione dell'imputato e, semmai, un obbligo di motivazione sarebbe sorto nell'ipotesi di compensazione delle spese medesime.
Invero, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 4, sent. n. 4497 del 2000). Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare intermente compensate le spese processuali nei rapporti tra le parti private relativamente al presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara interamente compensate tra le parti private le spese del presente giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005