Sentenza 3 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art.598 cod.pen.(in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod.pen.(esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale.
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- 1. Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024
Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …
Leggi di più… - 2. Non punibile il difensore che nell'arringa offende la parte lesaAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2001, n. 7000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7000 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLO COGNETTI Presidente del 03/12/2001
Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere N. 1883
Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 30320/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UO AN, n. a Grumo Nevano il 7 luglio 1944
avverso la sentenza del Tribunale di Varese depositata il 19 febbraio Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Urelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Giovanni De Rosis Morgia di Roma. Udito il difensore avv. Giuseppe Benedetto di Pescara. Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Varese ha dichiarato la colpevolezza dell'avv. AN UO in ordine al delitto di diffamazione ai danni dei colleghi Rossana Carignola e Giuseppe Carignola, convenuti in giudizio civile per responsabilità professionale dalla Mor. Edil s.a.s., di cui l'imputato era difensore.
Risulta dalla stessa sentenza che gli avvocati Rossana e Giuseppe Carignola si erano doluti di talune frasi contenute nell'atto di citazione in giudizio, nel quale l'avv. UO aveva definito il comportamento dei professionisti convenuti illegittimo, "sotto il profilo di violazione di norme non solo deontologiche"; e aveva in particolare scritto: "tutta l'attività svolta dai predetti professionisti, è protesa solo e soltanto, mediante raggiri e falsa rappresentazione della realtà, a strappare alle socie assensi al loro operato al fine di poter realizzare la sola liquidazione della società mediante vendita degli immobili a persone di loro gradimento, ignorando volontariamente l'assegnazione parziale o totale dei beni alle socie ... Gli avvocati hanno perseguito un programma criminoso col trarre in inganno le sottoscritte e il giudice, al fine di poter disporre dei beni della Mor. Edil come meglio loro pareva contro gli interessi delle socie e della società".
Secondo i giudici del merito, le frasi offensive non possono essere considerate scriminate a norma dell'art. 598 c.p., in quanto contenute in un atto di citazione, che, sebbene destinato a essere presentato al giudice, viene prima comunicato al convenuto e proviene da un soggetto che non è ancora parte;
ne' può ritenersi applicabile nel caso in esame l'art. 51 C.P., sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa, per la prevalenza della norma speciale dettata dall'art. 598 c.p. Ricorre per cassazione l'avv. UO, che propone undici motivi d'impugnazione.
Va preliminarmente rilevato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che il fatto addebitato ad AN UO non costituisce reato. I giudici del merito, invero, hanno riconosciuto che le frasi controverse concernono l'oggetto della causa, tanto che hanno prosciolto in applicazione dell'art. 598 c.p. altri legali incriminati per avere nel medesimo giudizio civile sottoscritto una memoria difensiva contenente analoghe offese;
hanno ritenuto, invece, punibile la condotta dell'avv. AN UO sol perché quelle stesse frasi egli le aveva inserite nell'atto di citazione a giudizio. E l'interpretazione così proposta dell'art. 598 c.p. non è certo peregrina, perché anche nella giurisprudenza di questa Corte si è già affermato che "l'esimente di cui all'art 598 c.p. non è applicabile alle offese contenute in un atto di citazione, perché questo atto viene notificato prima della costituzione delle parti e quindi prima che si sia instaurato un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria" (Cass., sez. 2^, 5 luglio 1977, Franciosi, m. 137258, Cass., sez. 2^, 15 ottobre 1968, Kuffner, m. 109564). Mentre la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. in relazione appunto alla giurisprudenza che ne esclude l'applicabilità all'atto di citazione in giudizio, nel presupposto che l'immunità per le offese recate nella fase di trattazione della causa, allorché tollerabili, trovi una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito giudiziario nello svolgimento del quale l'eccessivo controllo dell'ardore polemico, derivante dalla contrapposizione dialettica della contesa, potrebbe risolversi in pregiudizio per l'efficacia delle difese (C. cost., 26 luglio 1988, n. 889). Tuttavia non sembra adeguata questa impostazione del problema dei limiti di applicabilità dell'art. 598 c.p. e dei suoi rapporti con la più generale esimente dell'esercizio del diritto. Deve ritenersi, in realtà, che l'esimente prevista dall'art. 598 c.p. costituisca un'applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p., in quanto riconducibile all'art.24 Cost. (Cass., sez. 2^, 6 giugno 1966, Fransoni, m. 103016), e si fondi sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria. Sicché tutti gli atti destinati all'esercizio del diritto di difesa, anche quando precedano l'apertura del procedimento, devono poter essere ricondotti all'immunità giudiziale, sia che si tratti di procedimento che si apre con il ricorso al giudice sia che si tratti di procedimento che si apre con atto di citazione. Altrimenti si finisce per fare dipendere dall'occasionale struttura dei diversi procedimenti giurisdizionali l'applicazione dell'art. 598 c.p. e dell'immunità derivante dall'esercizio del diritto di agire in giudizio.
Le parti cui l'art. 598 c.p. riconosce l'immunità giudiziale, quindi, sono anche quelle potenziali, quando compiano un atto diretto ad aprire il processo o a intervenirvi. E la sola condizione di applicabilità della norma è che "le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta" (Cass., sez. 5^, 23 settembre 1998, Lamendola, m. 214354, Cass., sez. 5^, 4 aprile 2000, Tumbiolo, m. 217523). Contrariamente a quanto avviene per l'esercizio del diritto di cronaca, ad esempio, non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità, perché i fatti portati in giudizio sono per definizione controversi e ciascuna parte ha per l'appunto il diritto di esporli al giudice secondo la sua prospettiva di interesse, salva la responsabilità civile, anche per le spese, e la responsabilità penale per calunnia. Nè si richiede esplicitamente una particolare continenza espressiva, posto che un limite in proposito deriva appunto dalla necessità di una rilevanza delle offese in funzione difensiva.
Ne consegue che i limiti di applicabilità dell'esimente sono tutti nella funzionalità delle eventuali offese all'esercizio del diritto di agire in giudizio riconosciuto a chiunque dall'art. 24 Cost. E in questa prospettiva sarebbe davvero irragionevole escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 598 c.p. proprio l'atto introduttivo del giudizio, nel quale l'attore deve esporre i fatti e gli argomenti posti a fondamento della sua domanda.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002