Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2001, n. 7000
CASS
Sentenza 3 dicembre 2001

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Massime1

In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art.598 cod.pen.(in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod.pen.(esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale.

Commentari2

  • 1Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024

    Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2001, n. 7000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7000
Data del deposito : 3 dicembre 2001

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